Art. 128 c.c.i.i. — Gestione della procedura

Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite. Egli non puo' stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore. ((La nomina dei difensori spetta al curatore.)) Il curatore non puo' assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano la liquidazione giudiziale. Il curatore puo' tuttavia assumere la veste di difensore, se in possesso della necessaria qualifica nei giudizi avanti al giudice tributario quando cio' e' funzionale ad un risparmio per la massa.

Testo vigente dal 15 luglio 2022

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 128 c.c.i.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28161/2025

    23 ottobre 2025

    Nell'ambito della liquidazione controllata, il liquidatore che propone ricorso avverso le decisioni in tema di ammissione di un credito allo stato passivo, ovvero resiste all'impugnazione del creditore, non necessita dell'autorizzazione a stare in giudizio da parte del giudice delegato, al pari di quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale, in forza dell'art. 128, comma 2 CCII, esulando tale situazione dai casi previsti per le azioni del liquidatore dall'art. 274 CCII.

    Art. 128 c.c.i.i. · Art. 274 c.c.i.i.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 33 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di ottobre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 15 luglio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 2019 al 15 luglio 2022. 41 parole tolte, 7 parole aggiunte in 2 capoversi.

… del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore. aggiunto: La nomina dei difensori spetta al curatore. Il curatore non puo' assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano … avanti al giudice tributario quando cio' e' funzionale ad un risparmio per la massatolto: .

tolto: -------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art128 · fonte del testo

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