La chiusura del fallimento, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, determina bensì l'interruzione dei giudizi pendenti di opposizione allo stato passivo, di ammissione tardiva di crediti, di rivendicazione, restituzione o separazione di cose mobili: ma i creditori ed i terzi riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore restituito in bonis, nonché verso gli eventuali assuntori o garanti del concordato. Ne consegue necessariamente la facoltà di riassumere i processi interrotti, nel termine perentorio di legge, nei confronti del debitore come di coloro che abbiano assunto o garantito gli obblighi del concordato; e ne consegue altresì, quando siasi verificata la estinzione del processo per mancata riassunzione entro il termine, la possibilità di promuovere un nuovo giudizio, dal momento che la perenzione dell'istanza e del processo non comporta prescrizione o estinzione del diritto di azione. Poiché trattasi di azioni dipendenti dal fallimento, appare non contestabile, anche dopo il concordato, la competenza del tribunale fallimentare, sancita dall'art. 24 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267; ed è coerente ai principi che riassumendosi il giudizio interrotto questo debba continuare con il medesimo rito, mentre instaurando un nuovo giudizio dovrà invece applicarsi il rito ordinario. Il riconoscimento della permanente competenza funzionale del tribunale fallimentare non integra contrasto con il principio sancito dall'art. 25 della Costituzione, giacché per le azioni di cui qui si discorre detto tribunale è il giudice precostituito in via generale dalla legge e ciò, in conformità di consolidata giurisprudenza, è sufficiente per escludere la violazione della norma costituzionale. Inoltre, le azioni in questione conservano natura fallimentare anche dopo l'omologazione del concordato e la chiusura del fallimento, data la connessione del concordato e della sua esecuzione con la procedura concorsuale sottostante; ne' si può ravvisare sottrazione al giudice naturale nemmeno per quanto concerne gli eventuali assuntori o garanti del concordato, in correlazione con gli obblighi ad essi incombenti per l'esecuzione del concordato stesso nei confronti di tutti i creditori.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 24 fallimento