Legge fallimentare

Art. 24 fallimento — Competenza del tribunale fallimentare

Il tribunale che ha dichiarato il fallimento e' competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169)). 50

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

50

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Testo vigente dal 1 gennaio 2008

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 24 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 33239/2025

    19 dicembre 2025

    In materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dall'art. 24 della l. fall. e dall'art. 13 del d.lgs. n. 270 del 1999 (suo omologo nell'amministrazione straordinaria), vigenti ratione temporis, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza, ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisce premessa di una pretesa nei confronti della massa. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'attrazione alla competenza funzionale inderogabile del giudice fallimentare della controversia avente ad oggetto l'accertamento, nei confronti di una società fallita in corso di procedimento, dell'acquisto per usucapione di un immobile).

    Art. 24 fallimento · Art. 52 fallimento · Art. 93 fallimento · Art. 94 fallimento

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 69/1984

    Ha colpito questo articolo
    14 marzo 1984

    dichiara non fondata la questione di illegittimità costituzionale - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost., dal Tribunale di Grosseto con le ordinanze 22 dicembre 1976 e 17 ottobre 1977 - dell'art. 49 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 nella parte in cui non prevede che il curatore, nel procedere all'interrogatorio del fallito, debba osservare le disposizioni conte…

    Art. 3 fallimento · Art. 24 fallimento · Art. 49 fallimento

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 19/2010

    Questione infondata
    21 gennaio 2010

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'art. 21 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo comma, Cost., nella parte in cui dispone che, salva diversa previsione, alle controversie che derivano dal fallimento si applicano le norme previste dagli artt. da 737 a 742 del codice di procedura civile, regolanti il rito camerale. Identica questione è stata, infatti, già dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 170 del 2009 e non risultano essere stati prospettati argomentazioni e profili diversi rispetto a quelli già esaminati. Per la manifesta infondatezza di questione identica v., citata, ordinanza n. 170 del 2009.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 111 cost.

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  • Ordinanza n. 170/2009

    Questione infondata
    29 maggio 2009

    È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'art. 21 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 76 e 111, primo comma, della Costituzione, avendo il rimettente precisato, con motivazione non implausibile che, malgrado l'intervenuta abrogazione, la disposizione censurata continua ad essere rilevante nei giudizi a quibus in quanto tutt'ora applicabile ai procedimenti iniziati anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 169 del 2007.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (9)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008. 41 parole tolte, 10 parole aggiunte.

Il tribunale che ha dichiarato il fallimento e' competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore. tolto: Salvo che non sia diversamente previsto, alle controversie di cui al primo comma si applicano le norme previste dagli articoli da 737 a 742 del codice di procedura civile. Non si applica l'articolo 40, terzo comma, del codice di procedura civile aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

    Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art24 · fonte del testo

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