Codice civile

Art. 2748 c.c. — Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche

[1]Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non puo' esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio.

[2]I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 2748 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 34681/2025

    29 dicembre 2025

    Il privilegio speciale immobiliare che, ai sensi dell'art. 316, comma 2, c.p.p., assiste i crediti da reato della parte civile si costituisce solo per effetto della trascrizione del sequestro conservativo penale sui beni dell'imputato o del responsabile civile di modo che, in deroga all'art. 2748, comma 2, c.c., il conflitto con i crediti ipotecari è regolato in base all'anteriorità degli adempimenti pubblicitari, con la conseguenza che, se l'ipoteca è iscritta anteriormente alla trascrizione del sequestro, il credito assistito da ipoteca volontaria è preferito a quelli privilegiati ex art. 316, comma 2, c.p.p..

    Art. 2748 c.c. · Art. 316 c.p.p.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30174/2025

    15 novembre 2025

    Il pegno di saldo di conto corrente bancario costituito a favore della banca depositaria si configura come pegno irregolare solo quando sia espressamente conferita alla banca la facoltà di disporre della relativa somma, mentre nel caso in cui difetti il conferimento di tale facoltà, si rientra nella disciplina del pegno regolare, ragion per cui la banca garantita non acquisisce la somma portata dal saldo, né ha l'obbligo di restituire al debitore il tantundem, sicché, difettando i presupposti per la compensazione dell'esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della banca, l'incameramento della somma conseguente all'escussione del pegno rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 67 l.fall. ed è assoggettabile a revocatoria fallimentare.

    Art. 2748 c.c. · Art. 1241 c.c. · Art. 1851 c.c. · Art. 1853 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. interl. n. 19314/2024

    12 luglio 2024

    La Sezione Terza civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, sinora esaminata soltanto in una decisione penale (Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 33187 del 28/06/2012 Cc. (dep. 23/08/2012), che si presenta di massima di particolare importanza, sia perché attinente al fondamentale tema delle cause di prelazione e degli interessi ad esse sottesi, sia perché queste vengono in rilievo in controversie devolute anche ad altre Sezioni della Corte: Se – in base alla regola dell’art. 2748, comma 2, c.c. – il creditore che gode del privilegio previsto dall’art. 316, comma 4, c.p.p. va preferito, nella distribuzione del ricavato dalla vendita di beni immobili, al creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente al sequestro penale oppure se – in forza della clausola di riserva della citata disposizione – la legge dispone diversamente (come già finora riconosciuto solo per escludere la prevalenza del privilegio sulle ipoteche nel caso in cui il primo sia previsto a tutela esclusivamente di interessi di natura individuale, ai sensi dell’art. 2775-bis c.c., a garanzia dei crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis c.c.), con una «deroga non necessariamente contenuta in un esplicito precetto, ma che può e deve essere individuata nell’ordinamento nel suo complesso, attraverso la lettura e l’interpretazione normativa che tenda all’armonioso coordinamento dello specifico istituto in trattazione con l’intero sistema»”.

    Art. 2748 c.c. · Art. 374 c.p.c. · Art. 316 c.p.p. · Art. 2775-bis c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 287/1991

    Questione inammissibile
    18 giugno 1991

    Una sentenza (come quella prospettata nel caso dal giudice delegato a fallimento che, in sede del riparto di attivo presentato dal curatore, ha sollevato la questione) dichiarativa della illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2748, secondo comma, 2776 e 2777 cod. civ., nella parte in cui non attribuiscono ai crediti previsti dall'art. 2751 bis, nn. 1 e 2, cod. civ. una collocazione preferenziale rispetto ai crediti ipotecari sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni immobili del debitore, comporterebbe l'attribuzione a tali crediti - già muniti di privilegio generale sui mobili - di un privilegio generale sugli immobili, in contrasto con il principio dell'art. 2746 (non compreso tra le norme impugnate) che ne esclude la possibilità. Tale pronuncia, inoltre, da un lato lascerebbe imprecisati i rapporti - di precedenza o postergazione o concorrenza - del nuovo privilegio con i privilegi speciali costituiti su determinati immobili e, dall'altro, sarebbe incompatibile col requisito della previa esecuzione infruttuosa sui mobili previsto dall'art. 2776. La innovazione richiesta dal giudice a quo eccede quindi largamente i poteri della Corte costituzionale. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2748, secondo comma, 2776 e 2777 cod. civ., in parte qua, sollevata in riferimento all'art. 36 Cost.)

    Art. 2748 c.c. · Art. 2776 c.c. · Art. 2777 c.c. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 7/1988

    Questione infondata
    19 gennaio 1988

    Non ricorre omogeneita` tra crediti per spese di giustizia relative ad atti conservativi compiuti in sede civile (art. 2755 cod.civ.) e crediti dipendenti da reato, garantiti da sequestro in sede penale (art. 617, cod.proc.pen.): legittimamente, quindi, solo ai primi e` assicurata preferenza rispetto al credito pignoratizio. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale del combinato disposto degli artt. 2748, 2755 e 2777 cod.civ.).

    Art. 2748 c.c. · Art. 2755 c.c. · Art. 2777 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 2745 non intende dare una definizione del privilegio, ma si propone di metterne in evidenza la fonte e lo scopo per cui viene attribuito, ossia il favore della causa del credito. Nè l'esattezza di tale concetto può dirsi attenuata per il fatto che nello stesso articolo si accenna alla convenzione delle parti o a determinate forme di pubblicità, perchè tali elementi, richiesti da alcune leggi speciali, sono semplicemente condizioni per la costituzione o l'esercizio del privilegio, non già la causa creativa di esso. Ho mantenuto nel nuovo codice la classica distinzione dei privilegi in generali e speciali, della quale anzi, come ho già avvertito, ho accentuato il criterio di differenziazione, che non riposa soltanto sulla pluralità o singolarità delle cose che formano oggetto del privilegio, ma anche sul contenuto dei poteri conferiti al creditore. Il privilegio generale, infatti, se pur può esercitarsi potenzialmente su qualunque bene mobile del debitore, non attribuisce però alcun potere specifico sui beni stessi, e non ha quindi modo di manifestarsi prima che si apra il concorso dei creditori sul prezzo della cosa espropriata. Da ciò l'importante conseguenza che non sono pregiudicati i diritti che i terzi abbiano acquistati sulla cosa stessa, quando si tratta di diritti opponibili al creditore pignorante secondo le norme degli articoli 2913 e seguenti. Questo principio ho espresso nel primo comma dell'art. 2747. I privilegi speciali, invece, i quali colpiscono una cosa determinata e la vincolano al creditore sin dal loro nascere, al fine precipuo di rendere operativo a suo tempo l'esercizio del diritto di prelazione, possono venire facilmente in conflitto con i diritti acquistati dai terzi sia prima sia dopo il sorgere del privilegio; donde la necessità di regolare tale conflitto, specialmente riguardo ai mobili, relativamente ai quali più gravi sono state le incertezze della dottrina e della giurisprudenza. Tale regolamento è contenuto negli articoli 2747, secondo comma, e 2748. Il primo prevede l'ipotesi di concorso tra privilegi speciali sui mobili e diritti reali acquistati dai terzi posteriormente; e, in omaggio al principio al quale tradizionalmente s'informa la risoluzione del conflitto tra più diritti reali (prior tempore potior jure), dà la preferenza al privilegio. Quando però il privilegio è subordinato a una particolare situazione della cosa (come nei casi di cui agli articoli 2756, 2757, 2759, 2760, 2761, ecc.), tale condizione deve sussistere nel momento in cui il terzo pretende di esercitare il suo diritto; in caso diverso prevale il diritto del terzo. Mi è sembrato superfluo aggiungere che, in ogni caso, rimangono salvi per i diritti acquistati posteriormente dai terzi gli effetti del possesso di buona fede, poichè a ciò provvede già l'art. 1153, secondo comma, il quale dichiara che la proprietà e gli altri diritti sulle cose si acquistano liberi da diritti altrui, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente. Ho creduto anche superfluo di regolare con espressa dichiarazione il concorso con i diritti anteriori dei terzi, sembrandomi che la soluzione contraria, quella cioè che il privilegio non possa arrecare pregiudizio a tali diritti, scaturisca implicitamente, ma sicuramente, dalla formula usata nel secondo comma dell'art. 2747. Le regole su espresse sono destinate naturalmente a trovare applicazione solo in quanto la legge non stabilisca diversamente (stesso art. 2747, secondo comma). L'art. 2748 poi regola, nel primo comma, il concorso del privilegio speciale col pegno, dando la preferenza a quest'ultimo, quando non è disposto altrimenti, come, ad esempio, per le spese di giustizia (art. 2777 in relazione con l'art. 2770). Nel secondo comma, l'art. 2748 prevede l'ipotesi di conflitto tra privilegi immobiliari e ipoteche e, in conformità del principio tradizionale, dà la preferenza ai primi, senza riguardo se l'ipoteca sia stata iscritta anteriormente o posteriormente al sorgere del privilegio. L'art. 2749, che non trova riscontro nel codice del 1865, è diretto ad eliminare le questioni che si facevano circa l'estensione del privilegio alle spese sopportate dal creditore per partecipare al processo esecutivo, e agli interessi del credito. Dei privilegi sui mobili.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1129

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2748 · fonte del testo

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