Art. 94 fallimento — Effetti della domanda
La domanda di cui all'articolo 93 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento.
Testo vigente dal 17 luglio 2006
La domanda di cui all'articolo 93 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento.
Testo vigente dal 17 luglio 2006
1 pronuncia che riguarda l’art. 94 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.
In materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dall'art. 24 della l. fall. e dall'art. 13 del d.lgs. n. 270 del 1999 (suo omologo nell'amministrazione straordinaria), vigenti ratione temporis, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza, ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisce premessa di una pretesa nei confronti della massa. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'attrazione alla competenza funzionale inderogabile del giudice fallimentare della controversia avente ad oggetto l'accertamento, nei confronti di una società fallita in corso di procedimento, dell'acquisto per usucapione di un immobile).
Art. 94 fallimento · Art. 24 fallimento · Art. 52 fallimento · Art. 93 fallimento
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. 18 parole tolte, 8 parole aggiunte.
La domanda di tolto: ammissione al passivo aggiunto: cui all'articolo 93 produce gli effetti della domanda giudiziale tolto: ed impedisce la decadenza dei termini per gli atti che non possono compiersi durante il aggiunto: per tutto il corso del fallimento.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art94 · fonte del testo
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