Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Fallimento ed altre procedure concorsuali

Fallimento

Sottovoce della voce 081 nella classificazione del Massimario

235 massime, da pronunce dal 2 gennaio 2025 al 30 maggio 2026

Pagina 5 di 5 delle massime

Massime della Corte di cassazione

Dalla 201ª alla 235ª delle 235 massime di questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12395/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Formazione dello stato passivo › Verificazione

    In tema di sovraindebitamento, nell'ambito del sub-procedimento di formazione del passivo disciplinato dall'art. 14-octies della l. n. 3 del 2012, il liquidatore può sollevare in via incidentale l'eccezione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., in applicazione del principio "quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum", atteso che l'art. 14-decies, comma 2, della l. n. 3 del 2012 (integrato dal d.l. n.137 del 2020, conv. con mod. dalla l.n.176 del 2020, applicabile anche alle procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore) riconosce al liquidatore il potere di esercitare o proseguire, su autorizzazione del giudice, le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

    Rv. 674808-01Rassegna di aprile 2025, p. 66Art. 14-octies Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 14-decies Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 2901 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11604/2025

    Società e consorzi › Società con soci a responsabilità illimitata › Società di fatto

    Società di capitali - Partecipazione, anche di fatto, a società di persone - Prova - Contenuto - Fattispecie.

    La prova della partecipazione, anche di fatto, di una società di capitali a una società di persone (cd. supersocietà di fatto) deve essere fornita attraverso la dimostrazione dei presupposti costituiti dall'esercizio in comune dell'attività economica, dall'esistenza di un fondo comune (da apporti o attivi patrimoniali) e dall'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite e, dunque, da un agire nell'interesse, ancorché diversificato, dei soci. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'esistenza di una società di fatto tra due imprese, di cui una fallita, sulla base del vicendevole utilizzo del personale dipendente e della comunanza di intenti nella vendita ed assistenza post vendita di macchine edili-stradali, unitamente all'identità della compagine sociale e dell'amministratore unico).

    Classificata anche sotto: Società › Di capitali

    Rv. 674805-01Rassegna di aprile 2025, p. 56Art. 2247 c.c. · Art. 2297 c.c. · Art. 2361 c.c. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11647/2025

    Apertura (dichiarazione) di fallimento › Sentenza dichiarativa

    Art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006 - Interpretazione - Data di deposito del ricorso - Consecuzione delle procedure - Rilevanza - Fattispecie.

    In tema di consecuzione di procedure concorsuali, l'art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006 non contiene una deroga al principio della considerazione unitaria della procedura di concordato preventivo cui succede quella di fallimento, sicché, ai fini dell'individuazione delle norme applicabili alle azioni recuperatorie esperibili dal fallimento successivamente dichiarato, rileva la data di inizio della procedura concordataria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata, che non aveva applicato i nuovi termini di decadenza, di cui all'art. 69-bis, comma 1, l.fall., alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di un fallimento, dichiarato successivamente all'entrata in vigore dalla citata disposizione, ma in consecuzione rispetto ad un concordato preventivo iniziato in precedenza).

    Rv. 674717-01Rassegna di aprile 2025, p. 58Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11447/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Formazione dello stato passivo

    Procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. n. 3 del 2012 - Decreto di formazione dello stato passivo ex art. 14-octies, comma 4, l. n. 3 del 2012 - Impugnazione - Legittimazione del debitore - Esclusione - Fondamento.

    In tema di procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter della l. n. 3 del 2012, non sussiste la legittimazione del debitore sovraindebitato a impugnare il decreto di formazione dello stato passivo, a termini degli artt. 14-octies, comma 4 e 10, comma 6, della l. n. 3 del 2012, attesa la posizione del liquidatore quale rappresentante della massa dei creditori, il quale esercita prerogative proprie di questi ultimi e non in qualità di avente causa del debitore.

    Rv. 674526-01Rassegna di aprile 2025, p. 52Art. 360 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11224/2025

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria fallimentare

    Termine triennale previsto dall'art. 69-bis l.fall. - Decorrenza – Individuazione nella dichiarazione di fallimento - Precedente domanda di concordato preventivo - Irrilevanza.

    La decorrenza del termine triennale ex art. 69-bis, comma 1, l.fall., previsto per l'esercizio delle azioni revocatorie fallimentari, deve individuarsi nella dichiarazione di fallimento, posto che prima di tale momento, che coincide con la nomina del curatore fallimentare, l'azione non sarebbe in concreto esercitabile, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2935 c.c.; tale regola non trova eccezione neppure nel caso in cui la pronuncia di fallimento si collochi in consecuzione rispetto ad una domanda di concordato preventivo.

    Rv. 674520-01Rassegna di aprile 2025, p. 51Art. 2935 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11225/2025

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria fallimentare

    Consecuzione di procedure concorsuali - Revoca della sentenza dichiarativa del fallimento - Dichiarazione di insolvenza ex art. 3 d.lgs. n. 270 del 1999 - Nuova dichiarazione di fallimento - Computo a ritroso del periodo sospetto - Decorrenza - Individuazione.

    In tema di effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori, nel caso in cui una prima sentenza di fallimento venga revocata perché l'impresa aveva i requisiti dimensionali per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e a detta revoca faccia seguito la dichiarazione di insolvenza, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 270 del 1999 e, ulteriormente, all'esito del periodo di osservazione, venga emessa una nuova dichiarazione di fallimento, il dies a quo per il calcolo a ritroso del periodo sospetto, rilevante ai fini delle azioni recuperatorie ex art. 64 e ss. l.fall., corrisponde al giorno della pubblicazione della prima sentenza dichiarativa di fallimento, configurandosi una consecuzione fra procedura concorsuali che non è esclusa dal passaggio in giudicato della revoca di detta prima pronuncia.

    Rv. 674521-01Rassegna di aprile 2025, p. 51Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11289/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo)

    Subentro nel rapporto contrattuale - Contratti ad esecuzione continuata o periodica - Art. 74 l.fall. - Danni riferiti a inadempimenti successivi all'apertura della procedura – Obblighi risarcitori - Prededuzione - Fattispecie.

    Il curatore o il commissario straordinario che subentra nel rapporto contrattuale ad esecuzione continuata o periodica delle prestazioni, ex art. 74 l.fall., ove non adempia, in tutto o in parte, alle obbligazioni assunte in conseguenza del subingresso, assume l'obbligo di risarcire, in prededuzione, i danni riferiti ai soli inadempimenti posti in essere successivamente all'apertura della procedura concorsuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la natura prededucibile del credito risarcitorio del Comune, in forza di una pretesa non utilità per la procedura di detto subentro contrattuale, senza considerare che quest'ultimo si era verificato a seguito dell'apertura dell'esercizio provvisorio dell'impresa della fallita, relativamente ad un contratto di appalto concernente l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani).

    Rv. 674524-01Rassegna di aprile 2025, p. 50Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11296/2025

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria ordinaria

    Sussistenza dell'eventus damni - Onere della prova - Requisiti - Pluralità di elementi - Ricorrenza complessiva - Necessità - Fattispecie.

    Il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di provare tre circostanze: la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole; il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto; solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni.

    Rv. 674525-01Rassegna di aprile 2025, p. 49Art. 2727 c.c. · Art. 2729 c.c. · Art. 66 fallimento · Art. 2901 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11148/2025

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria fallimentare

    Calcolo a ritroso del periodo sospetto - Decorrenza - Consecuzione fra domanda di concordato anteriore al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 e successivo fallimento - Applicabilità dell'art. 69-bis della l.fall. - Esclusione.

    Nel caso di consecuzione fra procedura di concordato preventivo e successivo fallimento, la data di presentazione della domanda di concordato preventivo - se anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 - costituisce il dies a quo per il calcolo a ritroso del periodo sospetto rilevante ai fini delle azioni recuperatorie ex art. 64 e ss. della l.fall., non trovando applicazione l'art. 69-bis, comma 2, della l.fall., nel testo introdotto dall'art. 33, comma 1, del citato d.l., che fa esclusivo riferimento alla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, quale formalità estranea alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore.

    Rv. 674517-01Rassegna di aprile 2025, p. 48Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10775/2025

    Apertura (dichiarazione) di fallimento › Imprese soggette › Imprenditore ritirato

    Art. 10, comma 1, l.fall. - Decreto della corte di appello di accoglimento del reclamo avverso il rigetto dell'istanza di fallimento - Rispetto del termine annuale dalla cancellazione della società - Necessità - Sentenza dichiarativa del fallimento oltre il termine annuale - Irrilevanza.

    La regola prevista dall'art. 10, comma 1, l.fall., secondo cui la dichiarazione di fallimento nei confronti di una società insolvente deve intervenire entro l'anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, è, comunque, rispettata, nel senso previsto dall'art. 22, comma 5, l.fall., ove il decreto della corte di appello che accolga il reclamo avverso il decreto di rigetto delle domande di fallimento intervenga entro e non oltre il decorso dell'anno dalla cancellazione della società, restando solo in tal caso irrilevante la circostanza che la pronuncia della successiva sentenza dichiarativa di fallimento intervenga oltre il suddetto termine annuale.

    Rv. 674513-01Rassegna di aprile 2025, p. 44Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10811/2025

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria fallimentare › Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie

    Accollo cd.

    "non allo scoperto" - Dichiarazione di inefficacia ex art. 67 l.f. - Fondamento - Presupposti. L'accollo cd. "non allo scoperto", nel quale, cioè, l'accollante è obbligato verso il debitore, poi fallito, e il suo pagamento vale ad estinguere entrambi i debiti, trattandosi di pagamento riferibile al debitore fallito, rientra tra i possibili modi di pagamento del terzo soggetto a revocatoria fallimentare, conservando tutti i presupposti a tal fine rilevanti, quali la soddisfazione di un creditore fuori del fallimento con risorse provenienti dal patrimonio del fallito, ancorché per il tramite di un terzo, e la corrispondente lesione della par condicio creditorum.

    Rv. 674473-01Rassegna di aprile 2025, p. 43Art. 67 fallimento · Art. 1273 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10813/2025

    Effetti › Sui rapporti preesistenti › Vendita › A termine o a rate

    Cessione di azienda con riserva di proprietà - Effetto traslativo non ancora perfezionato al momento del fallimento del cessionario - Subingresso del curatore nel rapporto - Obblighi - Fondamento.

    In tema di cessione di azienda con riserva di proprietà, quando l'effetto traslativo non si è ancora perfezionato al momento della dichiarazione di fallimento del cessionario, il curatore fallimentare, ove opti per il subingresso nel rapporto, ai sensi degli artt. 72, comma 1, e 73, comma 1, l.fall., assume, a carico della massa, tutte le obbligazioni correlate all'esecuzione del contratto, tra cui essenzialmente quella di pagare in prededuzione le residue rate del prezzo, non essendo evidentemente logico che, a fronte dell'integrale adempimento della propria obbligazione in corso di procedura, il terzo cedente debba subire una falcidia del suo credito.

    Rv. 674474-01Rassegna di aprile 2025, p. 43Art. 72 fallimento · Art. 73 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 10616/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Formazione dello stato passivo

    Ammissione al passivo fallimentare con riserva - Sentenza di rigetto della domanda proposta dal creditore - Sopravvenienza del fallimento - Effetti - Fattispecie.

    In tema di ammissione al passivo fallimentare con riserva, l'art. 96, comma 2, n. 3, l.fall. deve essere interpretato estensivamente, in modo da ricomprendere anche i crediti oggetto di accertamento negativo da parte di una sentenza non passata in giudicato e pronunciata prima della dichiarazione di fallimento; in tal caso, il creditore, per evitare gli effetti preclusivi derivanti dal passaggio in giudicato della decisione di merito, deve proporre impugnazione in via ordinaria nei confronti della curatela e la sentenza di accertamento del credito, eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado, spiega efficacia nei confronti della procedura. (Fattispecie nella quale il fallimento era intervenuto dopo la sentenza di rigetto della domanda del creditore, che, anteriormente all'apertura della procedura concorsuale, aveva proposto appello ed il relativo giudizio si era interrotto; poiché, tuttavia, l'appellante non aveva provveduto alla riassunzione del giudizio nei confronti della curatela, era passata in giudicato la sentenza di rigetto di primo grado, sicché restava precluso l'accoglimento della pretesa creditoria in sede fallimentare).

    Rv. 674470-01Rassegna di aprile 2025, p. 42Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10652/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo

    Concordato preventivo - Crediti derivanti da "atti legalmente compiuti" dall’imprenditore - Distinzione tra atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione - Valutazione di fatto caso per caso - Necessità - Fattispecie.

    In tema di concordato preventivo, la valutazione di fatto della natura di straordinaria o di ordinaria amministrazione degli "atti legalmente compiuti" dal debitore, che abbia chiesto di essere ammesso alla procedura, ai sensi dell'art. 161, comma 7, l.fall., deve essere svolta caso per caso. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che aveva ammesso al passivo, in prededuzione, il credito di uno studio professionale per prestazioni di assistenza e rappresentanza in ambito tributario, senza compiere alcuna valutazione e senza neppure precisare se la prestazione da cui era sorto il credito oggetto della richiesta di prededuzione fosse o meno un atto di ordinaria di amministrazione ed eventualmente perché).

    Rv. 674472-01Rassegna di aprile 2025, p. 41Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 10307/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo

    Concordato preventivo in continuità aziendale - Crediti sorti dopo la chiusura della procedura ex art. 181 l.fall. e durante l'esecuzione del concordato - Successivo fallimento - Prededucibilità c.d.

    "in funzione" - Esclusione. In tema di concordato preventivo in continuità aziendale, i crediti sorti dopo la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 181 l.fall. e durante la fase di esecuzione del concordato non beneficiano, nella procedura fallimentare successivamente aperta, della prededucibilità c.d. "in funzione", di cui all'art. 111, comma 2, l.fall.

    Rv. 674511-01Rassegna di aprile 2025, p. 38Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10084/2025

    Effetti › Per i creditori › Crediti di lavoro

    Fallimento del datore di lavoro - Omesso versamento dei contributi a suo carico - Insinuazione al passivo del lavoratore - Esclusione - Quote contributive a carico del lavoratore non versate dal datore all’INPS - Legittimazione del lavoratore - Sussistenza - Collocazione privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c.

    In tema di fallimento del datore di lavoro, in caso di omesso versamento dei contributi, il lavoratore non può insinuarsi al passivo per le quote contributive a carico del predetto, non avendo alcuna legittimazione attiva in relazione all'obbligazione avente ad oggetto il pagamento della contribuzione previdenziale, mentre le quote di contributi a carico del lavoratore, ritenute dal datore e non versate tempestivamente all'INPS, devono essere corrisposte al lavoratore stesso, con collocazione privilegiata a norma dell'art. 2751 bis, n. 1, c.c.

    Classificata anche sotto: Lavoro

    Rv. 674783-01Rassegna di aprile 2025, p. 262Art. 2115 c.c. · Art. 2116 c.c. · Art. 2751-bis c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9812/2025

    Effetti › Sui rapporti preesistenti › Vendita

    Pegno bancario - Monetizzazione a opera della banca - Effetti sulla decorrenza del termine per la proposizione dell'azione revocatoria.

    In tema di revocatoria fallimentare, al fine di stabilire se il pagamento si collochi o meno nel "periodo sospetto" rilevante per l'esercizio dell'azione, la monetizzazione da parte della banca del pegno costituito in garanzia dal cliente poi fallito è idonea a determinare la decorrenza del relativo termine, siccome equivale al pagamento del debito garantito dal pegno stesso, restando invece irrilevante la data dell'eventuale successiva imputazione del pagamento, da parte del creditore, a uno piuttosto che a un altro dei plurimi debiti del medesimo obbligato.

    Classificata anche sotto: Responsabilità patrimoniale › Cause di prelazione

    Rv. 674467-01Rassegna di aprile 2025, p. 34Art. 1193 c.c. · Art. 2797 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9811/2025

    Effetti › Sui rapporti preesistenti › Vendita

    Pegno regolare e irregolare - Differenze - Garanzia bancaria costituita mediante bene fungibile - Qualificazione come pegno regolare o irregolare - Condizioni - Conseguenze in tema di compensazione e revocatoria.

    E' assoggettabile a revocatoria fallimentare la compensazione in conto corrente dell'esposizione passiva del cliente fallito con un corrispondente debito della stessa banca verso quest'ultimo, ove si accerti la natura regolare del pegno di denaro costituito dal cliente presso la banca, dovendo considerarsi che l'esenzione da revocatoria può conseguire solo all'accertata natura irregolare del pegno di denaro, che consegue unicamente all'espresso conferimento alla banca, in sede di costituzione della garanzia, della facoltà di disposizione della somma.

    Classificata anche sotto: Responsabilità patrimoniale › Cause di prelazione

    Rv. 674466-01Rassegna di aprile 2025, p. 32Art. 1851 c.c. · Art. 2796 c.c. · Art. 2797 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9649/2025

    Effetti › Per il fallito › Rapporti processuali

    Azione revocatoria ordinaria - Fallimento della società convenuta nel corso del giudizio di merito - Omessa dichiarazione di interruzione del giudizio - Nullità relativa degli atti successivi - Parte interessata a farla valere - Curatela fallimentare - Conseguenze - Fattispecie.

    In tema di revocatoria ordinaria, ove la società convenuta sia dichiarata fallita nel corso del giudizio di merito, l'omessa declaratoria di interruzione del processo comporta la nullità relativa degli atti successivi che va fatta valere dalla parte interessata, da identificarsi nella curatela fallimentare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che i ricorrenti, parti diverse dalla curatela, avessero interesse a far valere la nullità).

    Rv. 674665-01Rassegna di aprile 2025, p. 167Art. 2901 c.c. · Art. 157 c.p.c. · Art. 299 c.p.c. · Art. 300 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9451/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo

    In tema di accertamento dello stato passivo fallimentare, nell'ipotesi in cui la domanda di ammissione ha ad oggetto un credito che trae origine da una decisione della Commissione europea che ha dichiarato la natura di aiuti di Stato delle somme ottenute dall'imprenditore fallito sulla base di una normativa nazionale confliggente con i principi eurounitari in materia di concorrenza, il giudice fallimentare è tenuto, in virtù dei canoni di effettività e leale collaborazione, a disapplicare la disciplina nazionale sulle condizioni di ammissibilità della domanda tardiva di insinuazione al passivo, così da garantire il raggiungimento in concreto del risultato imposto dal diritto comunitario.

    Classificata anche sotto: Comunità europea

    Rv. 674463-01Rassegna di aprile 2025, p. 30Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9371/2025

    Apertura (dichiarazione) di fallimento › Competenza per territorio

    Concordato preventivo ordinario e con riserva - Disciplina del c.c.i.i. - Incompetenza per territorio - Rilievo d'ufficio - Termine - Individuazione - Fondamento.

    In tema di concordato preventivo ordinario e con riserva, il termine per rilevare d'ufficio l'incompetenza territoriale ex art. 27 del d.lgs. n. 14 del 2019 va individuato nel momento in cui il giudice dispone di tutti gli elementi per compiere tale valutazione e, dunque, quando vi sia l'allegazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 39, commi 1, 2 e 3 del citato decreto, coincidente con il momento deliberativo dell'ammissione o non ammissione alla procedura pattizia di regolamento della crisi aziendale.

    Rv. 674462-01Rassegna di aprile 2025, p. 25Art. 27 c.c.i.i. · Art. 39 c.c.i.i. · Art. 5 c.p.c. · Art. 38 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9010/2025

    Effetti › Per il fallito › Rapporti processuali

    Rapporto d'imposta - Formazione anteriore alla declaratoria di fallimento - Impugnazione dell'avviso di accertamento da parte del curatore - Legittimazione del fallito all'impugnazione della sentenza sfavorevole - Esclusione - Fattispecie in tema di accertamento a carico di società di capitali a ristretta base sociale.

    Nel caso in cui i presupposti del rapporto d'imposta si siano formati anteriormente alla dichiarazione di fallimento, ove il curatore si sia attivato in sede giurisdizionale avverso l'avviso di accertamento, il fallito non è legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole, ancorché il curatore non abbia proposto gravame, non sussistendo il presupposto dell'inerzia assoluta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal socio per conto della società fallita, al fine di evitare la formazione di un giudicato suscettibile di spiegare effetto pregiudizievole nel giudizio di impugnazione del distinto avviso di accertamento da lui personalmente ricevuto).

    Classificata anche sotto: Tributi (in generale) › Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972)

    Rv. 674492-01Rassegna di aprile 2025, p. 314Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8926/2025

    Ripartizione dell'attivo › Ordine di distribuzione

    Affitto di azienda - Risoluzione prima del fallimento dell'affittuario - Ritardata consegna da parte della curatela - Indennità di occupazione - Spettanza - Dolo o colpa del curatore - Irrilevanza - Liquidazione equitativa.

    In tema di fallimento, la ritardata consegna, da parte della curatela, dell'azienda che il fallito aveva preso in affitto fa maturare, in capo al concedente, il diritto alla corresponsione dell'indennità di occupazione, da liquidarsi con valutazione equitativa ove non provata nel suo preciso ammontare, per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, anche ove il contratto sia stato risolto prima e anche se il ritardo non sia imputabile a dolo o colpa del curatore, ma dipenda da necessità contingenti o da prevalenti interessi della massa.

    Rv. 674482-01Rassegna di aprile 2025, p. 20Art. 1226 c.c. · Art. 1591 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8873/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Formazione dello stato passivo › Ammissione con riserva

    Accollo cumulativo esterno - Fallimento del debitore sussidiario - Art. 1268, comma 2, c.c. - Prevalenza - Conseguenze - Ammissione con riserva - Esclusione - Fattispecie.

    In tema di accollo cumulativo esterno, nel caso di fallimento del debitore sussidiario, la disciplina ex art. 1268, comma 2, c.c. - che impone al creditore non una previa escussione del debitore principale ma solo una preventiva richiesta di pagamento - prevale su quella di cui agli artt. 55, comma 3 e 96, comma 2, n. 1), l.fall., con conseguente ammissione al passivo del credito, in modo puro e semplice, anziché con riserva. (La S.C., in cui caso di accollo esterno dei crediti dei lavoratori transitati alle dipendenze dell'affittuaria dell'azienda della società fallita, ha ritenuto privo di interesse il ricorso avverso la decisione di merito che aveva ammesso il creditore al passivo con riserva in quanto, trattandosi di riserva atipica, la stessa doveva già considerarsi come un'ammissione pura e semplice).

    Rv. 674503-01Rassegna di aprile 2025, p. 19Art. 1268 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8875/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Opposizione allo stato passivo

    Giudizio soggetto alla disciplina precedente al d.lgs. n. 5 del 2006 - Costituzione dell'opponente - Termine - Modalità - Produzione dei documenti giustificativi - Necessità Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, soggetto alla disciplina precedente alla novella introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006, l'opponente deve, a pena di improcedibilità, costituirsi in giudizio almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata dal giudice delegato e le modalità della sua costituzione, ricavabili in mancanza di una norma espressa dalla disposizione generale dell'art. 165 c.p.c., consistono nel deposito in cancelleria del fascicolo di parte nel quale deve esserci il ricorso notificato, la procura, nonché i documenti giustificativi del credito offerti in comunicazione.

    (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto applicabile il suesposto principio nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa bancaria, non ostandovi il disposto dell'art. 87 TUB, nel testo anteriore alla modifica del d.lgs. n. 181 del 2015, in quanto corrispondente al previgente art. 98 l.fall. e trattandosi di adempimento facilmente eseguibile dall'opponente e giustificato dalle esigenze di celerità e chiarezza).

    Rv. 674504-01Rassegna di aprile 2025, p. 19Art. 98 fallimento · Art. 165 c.p.c. · Art. 87 Testo unico in materia bancaria e creditiziaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8647/2025

    Apertura (dichiarazione) di fallimento › Imprese soggette › Società

    Termine per la dichiarazione di fallimento - Decorrenza dalla cancellazione dal registro delle imprese - Sopravvenuto decreto di cancellazione della cancellazione ex art. 2191 c.c. - Conseguenze - Presunzione di continuazione della società - Fondamento.

    In tema di dichiarazione di fallimento di una società, ai fini del rispetto del termine previsto dall'art. 10 l.fall., l'iscrizione nel registro delle imprese del decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell'art. 2191 c.c., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta, fa presumere sino a prova contraria la continuazione dell'attività d'impresa, atteso che il rilievo di regola solo dichiarativo della pubblicità comporta che l'iscrizione del detto decreto rende opponibile ai terzi l'insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta e determina altresì, con effetto retroattivo, il venir meno dell'estinzione della società per non essersi questa effettivamente verificata.

    Rv. 674190-01Rassegna di aprile 2025, p. 17Art. 2191 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 2101/2025

    Apertura (dichiarazione) di fallimento › Iniziativa

    Insolvenza del datore di lavoro - Intervento del Fondo di garanzia INPS - Accertamento dei presupposti di legge - Diritto alla prestazione previdenziale - Cessazione per revoca della sentenza dichiarativa del fallimento - Onere del lavoratore di procedere ad esecuzione individuale - Esclusione - Fondamento.

    In tema di erogazione del T.F.R. da parte del Fondo di garanzia I.N.P.S. per fallimento del datore di lavoro, una volta instaurato validamente il rapporto previdenziale per effetto della domanda presentata nella ricorrenza dei presupposti di legge e dell'ammissione del credito al passivo, il diritto alla prestazione nei confronti dell'ente è perfetto e non può venir meno a causa del sopravvenuto accertamento dell'insussistenza delle condizioni di fallibilità del datore, sicché per il suo soddisfacimento non occorre esperire azioni esecutive individuali, impossibili da promuovere fino alla revoca del fallimento con sentenza passata in giudicato.

    Classificata anche sotto: Lavoro

    Rv. 673671-01Rassegna di gennaio 2025, p. 108Art. 2120 c.c. · Art. 2 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionisticaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 1865/2025

    Effetti › Per i creditori › Debiti pecuniari › Compensazione

    Credito postergato ex art. 2467 c.c. - Utilizzabilità ai fini della compensazione ex art. 56 l. fall. - Esclusione - Fondamento.

    In tema di fallimento, il rapporto tra l'istituto della postergazione dei crediti da rimborso dei finanziamenti dei soci, regolato dall'art. 2467 c.c. e quello della compensazione in sede fallimentare, di cui all'art. 56 l.fall., si pone in termini di ontologica incompatibilità, nel senso che il creditore postergato non può compensare nella predetta sede i crediti di cui al menzionato art. 2467 c.c. con gli eventuali debiti verso il fallito, stante la inderogabile finalità di protezione dei creditori perseguita dalla disciplina in tema di finanziamento soci.

    Rv. 673552-01Rassegna di gennaio 2025, p. 36Art. 2467 c.c. · Art. 1241 c.c. · Art. 1242 c.c. · Art. 1243 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1441/2025

    Apertura (dichiarazione) di fallimento › Imprese soggette

    Limite di fallibilità previsto dall'art. 15, comma 9, l.fall. - Esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila - Natura di fatto impeditivo della dichiarazione di fallimento - Esclusione - Natura di condizione della dichiarazione di fallimento - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Onere di accertamento a cura del tribunale.

    Il limite di fallibilità di cui all'art. 15, comma 9, l. fall., è finalizzato ad esentare dal concorso le crisi d'impresa di modeste dimensioni oggettive, configurandosi alla stregua di condizione per la non declaratoria fallimentare; l'inferiorità di un'esposizione debitoria complessiva (debiti scaduti e non pagati) rispetto al limite di euro trentamila deve risultare oggettivamente dagli atti dell'istruttoria e secondo un riscontro riferito alla data della decisione, potendo essere rilevato anche d'ufficio dal tribunale sulla base delle predette emergenze.

    Rv. 673593-01Rassegna di gennaio 2025, p. 29Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 813/2025

    Organi preposti al fallimento › Giudice delegato › Provvedimenti

    Contratto di patrocinio tra curatore e professionista - Accordo sul compenso - Opponibilità al fallimento - Sussistenza - Condizioni - Forma scritta ad substantiam - Rispetto - Condizioni.

    Il contratto di patrocinio legale tra curatore fallimentare e avvocato è libero nel contenuto, purché rispetti i parametri delle tabelle forensi e il divieto per il professionista di percepire, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa, ma è vincolato nella forma scritta ad sustantiam, che sussiste anche nell'ipotesi di atti non contestuali, ove la procura difensiva rilasciata dal curatore rechi l'accettazione della proposta scritta di accordo formulata dal difensore.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Difensori

    Rv. 673637-01Rassegna di gennaio 2025, p. 22Art. 91 c.p.c. · Art. 13 Legge professionale forenseDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 815/2025

    Organi preposti al fallimento › Giudice delegato › Provvedimenti

    Nel giudizio di verificazione dello stato passivo, il compenso spettante al difensore del fallimento, nel periodo precedente all'introduzione del numero 20-bis della tabella allegata al d.m. n. 147 del 2022, va determinato dal giudice delegato, in sede di liquidazione, secondo i parametri previsti dalla tabella 2, per i giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale, avendo riguardo alle distinte fasi ivi previste nonché al valore della domanda.

    Classificata anche sotto: Avvocato e procuratore › Onorari

    Rv. 673638-01Rassegna di gennaio 2025, p. 23Art. 83 c.p.c. · Art. 91 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 825/2025

    Organi preposti al fallimento › Giudice delegato › Provvedimenti

    Il compenso spettante al difensore del fallimento per l'esecuzione del sequestro conservativo rientra in quello dovuto per la fase decisionale del procedimento cautelare, poiché, a differenza del pignoramento, il sequestro si attua con la mera consegna materiale del provvedimento autorizzativo al conservatore dei registri immobiliari per la relativa trascrizione, senza necessità della sua comunicazione al debitore.

    Classificata anche sotto: Avvocato e procuratore › Onorari

    Rv. 673650-01Rassegna di gennaio 2025, p. 24Art. 83 c.p.c. · Art. 91 c.p.c. · Art. 675 c.p.c. · Art. 679 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 836/2025

    Organi preposti al fallimento › Giudice delegato › Provvedimenti

    Il criterio di liquidazione unitaria del compenso dovuto al difensore del fallimento, previsto dall'art. 4, comma 2, del d.m. n. 140 del 2012, presuppone che l'attività professionale sia stata svolta in un unico giudizio, eventualmente risultato tale all'esito del provvedimento di riunione, e non trova quindi applicazione nell'ipotesi in cui i giudizi siano rimasti separati tra loro.

    Classificata anche sotto: Avvocato e procuratore › Onorari

    Rv. 673639-01Rassegna di gennaio 2025, p. 23Art. 83 c.p.c. · Art. 91 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 64/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo › Domanda

    Autorità garante della concorrenza e del mercato - Contributi di funzionamento ex art. 10, comma 7-ter, della l. n. 287 del 1990 - Privilegio ex art. 2752 c.c. - Sussistenza - Ragioni.

    In tema di formazione dello stato passivo fallimentare, i contributi dovuti ai sensi dell'art. 10, comma 7-ter, della l. n. 287 del 1990, per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, articolazione indipendente dello Stato, chiamata a svolgere funzioni di vigilanza a tutela della concorrenza nei mercati nazionali, costituiscono un credito di natura tributaria, la cui causa giustifica il riconoscimento del privilegio previsto dall'art. 2752, comma 1, c.c.

    Rv. 673598-01Rassegna di gennaio 2025, p. 13Art. 10 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato · Art. 2752 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 48/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Opposizione allo stato passivo

    Opposizione allo stato passivo - Natura impugnatoria sui generis - Attestazione della sussistenza del presupposto del raddoppio del contributo unificato - Necessità.

    Il giudice dell'opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall. deve rendere l'attestazione circa la sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma, in considerazione della natura impugnatoria, sia pure sui generis, di tale giudizio.

    Classificata anche sotto: Spese giudiziali civili › Condanna alle spese

    Rv. 673554-01Rassegna di gennaio 2025, p. 12Art. 98 fallimento · Art. 13 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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