Legge fallimentare

Art. 116 fallimento — Rendiconto del curatore

Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonche' in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e della attivita' di gestione della procedura. ((Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza che non puo' essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.)) ((Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore da' immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, con posta elettronica certificata, inviando loro copia del rendiconto ed avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalita' di cui all'articolo 93, secondo comma. Al fallito, se non e' possibile procedere alla comunicazione con modalita' telematica, il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.)) Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che provvede in camera di consiglio.

Testo vigente dal 19 dicembre 2012

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 116 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30216/2025

    16 novembre 2025

    Il giudice delegato, che abbia preso atto dell'opposizione dei creditori all'approvazione del rendiconto del curatore fallimentare, non è incompatibile a comporre il collegio previsto dall'art. 116, ult. comma, l.fall., poiché la semplice conoscenza dei fatti non contrasta con il principio di terzietà, né sussiste alcuna preventiva decisione del medesimo giudice sulla res iudicanda da sottoporre al collegio, da ritenersi invece presupposto necessario per la violazione del principio di terzietà ed imparzialità dell'organo giudicante.

    Art. 116 fallimento · Art. 25 fallimento · Art. 26 fallimento

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2006 al 19 dicembre 2012. 24 parole tolte, 60 parole aggiunte.

… della procedura. Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza tolto: fino alla quale ogni interessato puo' presentare le sue osservazioni o contestazioni. L'udienza aggiunto: che non puo' essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni tolto: dal deposito aggiunto: dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienzatolto: , il curatore da' immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti tolto: ed al fallito,aggiunto: , con posta elettronica certificata, inviando loro copia del rendiconto ed avvisandoli che possono tolto: prende visione del rendiconto e presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino tolto: all'udienza aggiunto: a cinque giorni prima dell'udienza con le modalita' di cui all'articolo 93, secondo comma. Al fallito, se non e' possibile procedere alla comunicazione con modalita' telematica, il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art116 · fonte del testo

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