Codice civile

Art. 2855 c.c. — Estensione degli effetti dell'iscrizione

[1]L'iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado le spese dell'atto di costituzione d'ipoteca, quelle dell'iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione. Per il credito di maggiori spese giudiziali le parti possono estendere l'ipoteca con patto espresso, purche' sia presa la corrispondente iscrizione.

[2]Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purche' ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi e' limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento, ancorche' sia stata pattuita l'estensione a un maggior numero di annualita'; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data.

[3]L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, pero' soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2855 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 29601/2025

    10 novembre 2025

    In tema di ammissione al passivo fallimentare, la misura legale - cui rinvia l'art. 2749, comma 2, c.c., richiamato dall'art. 54 della l.fall. ai fini dell'individuazione dei limiti della collocazione privilegiata del credito per interessi - è riferita, al pari di quella prevista dagli artt. 2788 e 2855 c.c. per i crediti pignoratizi ed ipotecari, non già al saggio d'interesse stabilito dalla legge che disciplina il singolo credito, ma a quello previsto in via generale dall'art. 1284 c.c.; quest'ultimo è, infatti, destinato a trovare applicazione nella situazione di concorso con altri creditori derivante dall'apertura di una procedura concorsuale, avuto riguardo alla natura speciale della legge fallimentare (che disciplina in via generale gli effetti derivanti dall'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza) ed alla conseguente prevalenza del richiamo in essa contenuto alla disciplina dettata dal codice civile sul riferimento ad altri tassi eventualmente previsti da leggi speciali.

    Art. 2855 c.c. · Art. 1284 c.c. · Art. 2749 c.c. · Art. 54 fallimento

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Approfondimenti

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  • Nell'art. 2855 si determina l'estensione degli effetti dell'iscrizione. L'art. 2010 del codice del 1865, dicendo che l'iscrizione per il solo capitale produttivo d'interessi, se la misura di questi vi fosse enunciata, valeva a far collocare automaticamente nello stesso grado gli interessi dovuti per le due annate anteriori e per quella in corso al giorno della trascrizione del precetto, oltre gli interessi successivi per i quali non fosse presa iscrizione, faceva sorgere la questione se tali interessi successivi fossero dovuti col grado ipotecario fino al giorno dell'aggiudicazione, ovvero fino alla spedizione delle note di collocazione, ovvero ancora fino al giorno dell'effettivo pagamento. Alla controversia pone termine il terzo comma dell'art. 2855, disponendo che la collocazione degli interessi maturati dopo il compimento dell'anno in corso al tempo del pignoramento si arresta alla data della vendita, la quale non potrà ritenersi compiuta se non dopo che il giudice dell'esecuzione, accertato il versamento del prezzo, abbia pronunciato il decreto col quale trasferisce il bene espropriato (art. 586 cod. proc. civ.). Al fine poi di temperare il pregiudizio che dal cumulo degli interessi a favore di un creditore ipotecario può derivare ai creditori posteriori, ho creduto opportuno disporre che gli interessi maturati dopo il compimento dell'anno in corso al tempo del pignoramento siano dovuti soltanto nella misura legale. Un'altra questione, agitatasi sotto l'impero del codice precedente, risolve l'articolo in esame (secondo comma), negando validità al patto che estende l'efficacia dell'ipoteca iscritta soltanto per il capitale a un numero di annualità d'interessi superiore a quello stabilito dalla legge; il che non toglie che, in base al titolo costitutivo dell'ipoteca, possano prendersi iscrizioni particolari per maggiori arretrati: tali iscrizioni avranno effetto soltanto dalla loro data. Quanto alle spese giudiziali, è mantenuta la norma che l'iscrizione del credito vale a far collocare le spese occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione e che le parti possono, con patto espresso, estendere l'ipoteca a maggiori spese, purchè sia presa la corrispondente iscrizione (art. 2855, primo comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1162

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2855 · fonte del testo

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