Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7 ((, 8)) e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ((, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1,)) ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto ((...)).((Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere piu' di sessanta giorni.)) (( Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:

  • a)stabilisce idonea forma di pubblicita' della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attivita' d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;
  • b)ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;
  • c)dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili. )) (( All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonche' la cessazione di ogni altra forma di pubblicita' disposta. )) (( A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' del decreto. )) Durante il periodo previsto ((dal comma 2, lettera c))), le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. (( Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento. )) Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Testo vigente dal 19 dicembre 2012

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 10, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e novembre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 2012 al 19 dicembre 2012. 66 parole tolte, 188 parole aggiunte in 4 capoversi.

Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7aggiunto: , 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazioneaggiunto: , almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o … ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto tolto: contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli puo' adottare ai sensi del comma 3 del presente articoloaggiunto: ....Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere piu' di sessanta giorni. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice tolto: disponeaggiunto: :

aggiunto: a) stabilisce idonea forma di pubblicita' della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attivita' d'impresa, tolto: alla aggiunto: la pubblicazione degli stessi tolto: in apposita sezione del aggiunto: nel registro delle impresetolto: . All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori,aggiunto: ;

aggiunto: b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

aggiunto: c) dispone che, tolto: per non oltre centoventi giorni aggiunto: sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali … presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anterioretolto: . Laaggiunto: ; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili. aggiunto: All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonche' la cessazione di ogni altra forma di pubblicita' disposta. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' del decreto. Durante il periodo previsto dal comma tolto: 3 aggiunto: 2, lettera c), le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. tolto: Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo aggiunto: Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2012-01-27;3~art10 · fonte del testo

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