Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]al passivo con riserva (articolo 88 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

[2]1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni il credito e' ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell'articolo 208 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. 2. Nella liquidazione giudiziale, la riserva e' sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o dell'agente della riscossione, quando e' inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio e' stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto. 3. Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore provvede direttamente, o su istanza dell'agente della riscossione, allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel comma 2, apportando le conseguenti variazioni all'elenco dei crediti ammessi. 4. Il provvedimento di scioglimento della riserva e' comunicato all'agente della riscossione dal curatore o dal commissario liquidatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro di esso l'agente della riscossione, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, puproporre reclamo al tribunale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti. 5. Se all'atto delle ripartizioni parziali o della ripartizione finale dell'attivo la riserva non risulta ancora sciolta, si applicano, rispettivamente, l'articolo 227, comma 1, lettera c) e l'articolo 232, comma 2, secondo periodo, del citato codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

Testo vigente dal 26 marzo 2025

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 189, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 32399/2025

    12 dicembre 2025

    Anche dopo l'introduzione dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, i crediti tributari possono essere insinuati al passivo fallimentare sulla base dell'estratto di ruolo, fermo restando che, in caso di contestazione del curatore e di conseguente ammissione con riserva ex art. 88 dello stesso d.P.R., è onere della parte interessata attivarsi secondo le regole previste per l'impugnazione della cartella esattoriale o dell'avviso di accertamento o di addebito, così da poter chiedere al giudice delegato lo scioglimento della riserva una volta che sia inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice tributario, ovvero quando il giudizio sia stato definito con decisione irrevocabile o risulti altrimenti estinto.

    Art. 189 · Art. 188 Testo unico versamenti e di riscossione · Art. 12 Riscossione imposte sul reddito · Art. 88 Riscossione imposte sul reddito

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art189 · fonte del testo

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