Art. 88 — Ammissione al passivo con riserva

Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito e' ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nel fallimento, la riserva e' sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando e' inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio e' stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto. Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore provvede direttamente, o su istanza del concessionario, allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel comma 2, apportando le conseguenti variazioni all'elenco dei crediti ammessi. Il provvedimento di scioglimento della riserva e' comunicato al concessionario dal curatore o dal commissario liquidatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro di esso il concessionario, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, puo' proporre reclamo al tribunale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti. Se all'atto delle ripartizioni parziali o della ripartizione finale dell'attivo la riserva non risulta ancora sciolta si applicano, rispettivamente, il numero 3 dell'articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 117 della medesima legge.

Testo vigente dal 1 luglio 1999 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 88, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 32992/2025

    17 dicembre 2025

    In tema di formazione dello stato passivo fallimentare, lo stralcio dei debiti tributari ex art. 4 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 non riguarda l'intera cartella esattoriale, ma il singolo carico affidato all'agente della riscossione tra il 10 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, purché alla data del 24 ottobre 2018 l'importo residuo non ecceda euro 1.000, al netto di interessi di mora e aggio; ne consegue che detto stralcio non determina la caducazione dell'intera cartella né, tanto meno, del ruolo, sì che il giudice delegato, non venendo in considerazione un nuovo esercizio di potestà impositiva, è tenuto ad accertare il residuo credito mediante una mera operazione di detrazione matematica degli importi dei singoli carichi annullati ope legis e, in assenza di altre contestazioni, a disporne l'ammissione al passivo.

    Art. 88

    Rassegna di dicembre 2025, p. 35 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 32399/2025

    12 dicembre 2025

    Anche dopo l'introduzione dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, i crediti tributari possono essere insinuati al passivo fallimentare sulla base dell'estratto di ruolo, fermo restando che, in caso di contestazione del curatore e di conseguente ammissione con riserva ex art. 88 dello stesso d.P.R., è onere della parte interessata attivarsi secondo le regole previste per l'impugnazione della cartella esattoriale o dell'avviso di accertamento o di addebito, così da poter chiedere al giudice delegato lo scioglimento della riserva una volta che sia inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice tributario, ovvero quando il giudizio sia stato definito con decisione irrevocabile o risulti altrimenti estinto.

    Art. 88 · Art. 188 Testo unico versamenti e di riscossione · Art. 189 Testo unico versamenti e di riscossione · Art. 12 Riscossione imposte sul reddito

    Rassegna di dicembre 2025, p. 29 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999. 78 parole tolte, 218 parole aggiunte.

tolto: Nel termine di tre giorni dalla vendita l'aggiudicatario deve pagare il prezzo dovuto al cancelliere della pretura, che lo deposita nelle forme dei depositi giudiziari. Se nell'esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto di prelazione prevalente o concorrente con quello dell'esattore, il pretore dispone immediatamente il pagamento della somma spettante all'esattore. L'eventuale eccedenza e' dal cancelliere depositata a norma del comma precedente ai fini della distribuzione ovvero, se non vi e' stato intervento di creditori, restituita all'espropriatoaggiunto: Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito e' ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nel fallimento, la riserva e' sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando e' inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio e' stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto. Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore provvede direttamente, o su istanza del concessionario, allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel comma 2, apportando le conseguenti variazioni all'elenco dei crediti ammessi. Il provvedimento di scioglimento della riserva e' comunicato al concessionario dal curatore o dal commissario liquidatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro di esso il concessionario, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, puo' proporre reclamo al tribunale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti. Se all'atto delle ripartizioni parziali o della ripartizione finale dell'attivo la riserva non risulta ancora sciolta si applicano, rispettivamente, il numero 3 dell'articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 117 della medesima legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art88 · fonte del testo

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