Legge fallimentare

Art. 69-bis fallimento

[1]Decadenza dall'azione e computo dei termini

[2]Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto. Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.

[3]64

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180

64

Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 ha disposto (con l'art. 36, comma 3) che "Accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a norma del comma 1, l'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete ai commissari speciali, ove nominati, o a un soggetto appositamente designato dalla Banca d'Italia. I termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, 69 e 69-bis della legge fallimentare decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 67, secondo comma, della legge fallimentare".

Testo vigente dal 16 novembre 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 69-bis fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33234/2025

    19 dicembre 2025

    La consegna all'ufficiale giudiziario per la notifica dell'atto di citazione, volto a far dichiarare la revoca di pagamenti ex art. 67, comma 2, l.fall., costituisce condotta idonea ad impedire il compimento del termine di decadenza previsto dall'art. 69, comma 1-bis ,l. fall., atteso che il diritto della massa dei creditori di ottenere tale declaratoria di inefficacia può essere esercitato solo con un atto processuale, ovvero promuovendo l'azione revocatoria entro la scadenza dei termini previsti dalla predetta norma. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di secondo grado, statuendo che, anche nell'ipotesi prevista dall'art. 69-bis l.fall., l'effetto sostanziale di impedimento della decadenza ivi prevista può essere ottenuto solo con la notificazione dell'atto processuale, con relativa applicazione del principio della scissione temprale della notificazione per il notificante e il destinatario della notificazione, analogamente a quanto avviene per l'interruzione della prescrizione nell'azione revocatoria ordinaria.).

    Art. 69-bis fallimento · Art. 67 fallimento

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33157/2025

    18 dicembre 2025

    I termini di decadenza previsti per la proposizione delle azioni revocatorie dall'art. 69 bis, comma 1, l.fall. non si applicano all'azione di inefficacia disciplinata dall'art. 64 l.fall., avendo quest'ultima natura dichiarativa, come tale imprescrittibile, mentre il richiamo contenuto nel primo comma dell'art. 69 cit. va inteso letteralmente alle sole azioni revocatorie disciplinate nella Sezione III, Capo III, della legge fallimentare e non a tutte le azioni ivi contemplate.

    Art. 69-bis fallimento · Art. 64 fallimento

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 novembre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2012 al 16 novembre 2015. 6 parole aggiunte.

aggiunto: Decadenza dall'azione e computo dei termini

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180

    Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 ha disposto (con l'art. 36, comma 3) che "Accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a norma del comma 1, l'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete ai commissari speciali, ove nominati, o a un soggetto appositamente designato dalla Banca d'Italia. I termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, 69 e 69-bis della legge fallimentare decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 67, secondo comma, della legge fallimentare".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art69bis · fonte del testo

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