Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Responsabilità patrimoniale

Cause di prelazione

Sottovoce della voce 149 nella classificazione del Massimario

16 massime, da pronunce dal 9 gennaio 2025 al 15 maggio 2026

Massime della Corte di cassazione

16 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 14492/2026

    Ipoteca › Cancellazione dell'iscrizione

    L'ammissione a concordato preventivo del promittente venditore non è di ostacolo all'esperimento dell'azione ex art. 2932 c.c. con contestuale richiesta di cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile promesso in vendita, sia in quanto tale azione non ha ad oggetto il soddisfacimento diretto ed immediato di un credito pecuniario, differenziandosi dalle azioni esecutive individuali, vietate dal primo comma dell'art. 168 L.F., sia in quanto le condizioni per il soddisfacimento in sede concorsuale del credito garantito dall'ipoteca - in quanto dipendono dalla consistenza patrimoniale messa a disposizione dei creditori e dalle condizioni del piano concordatario, che se omologato è obbligatorio per i creditori anteriori ai sensi dell'art. 184 L.F. - devono essere verificate in concreto, potendo in ogni caso il promissario acquirente - qualora il creditore non presti il consenso alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria per incapienza dell'attivo della procedura - proporre l'azione di risoluzione del preliminare, oltre che attivare la garanzia per evizione, al momento del passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c.

    Classificata anche sotto: Contratti in genere › Contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) · Fallimento ed altre procedure concorsuali › Concordato preventivo

    Rv. 678973-01Rassegna di maggio 2026, p. 90 ↗Art. 2932 c.c. · Art. 324 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 14250/2026

    Ipoteca › Effetti

    La prescrizione dell'ipoteca riguardo ai beni acquistati da terzi, ai sensi dell'art. 2880 c.c., è soggetta alle cause ordinarie di interruzione previste dagli artt. 2943 e 2944 c.c., purché gli atti interruttivi siano specificamente riferibili al diritto reale di garanzia e ai rapporti tra il creditore e il terzo.

    Classificata anche sotto: Prescrizione civile › Interruzione

    Rv. 678051-02Rassegna di maggio 2026, p. 154 ↗Art. 2880 c.c. · Art. 2943 c.c. · Art. 2944 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 14250/2026

    Ipoteca › Rinnovazione › Nuova iscrizione

    Credito fondiario disciplinato dall’art. 20 del r.d. n. 646 del 1905 - Trasferimento del bene ipotecato non notificato alla banca creditrice - Atto di pignoramento che investe direttamente il bene gravato - Esercizio della garanzia reale - Sussistenza - Interruzione del termine ventennale ex art. 2880 c.c. anche nei confronti del terzo acquirente - Idoneità.

    In tema di credito fondiario, qualora il trasferimento del bene ipotecato non sia stato notificato alla banca creditrice ai sensi dell'art. 20 r.d. n. 646 del 1905, l'atto di pignoramento diretto formalmente contro il debitore originario, ma che investa direttamente il bene gravato - manifestando l'inequivocabile volontà del creditore di avvalersi dello ius sequelae proprio del diritto reale di garanzia - è idoneo a interrompere il termine ventennale di cui all'art. 2880 c.c. anche nei confronti del terzo acquirente.

    Rv. 678051-03Rassegna di maggio 2026, p. 155 ↗Art. 2880 c.c. · Art. 20 Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul credito fondiarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 5148/2026

    Privilegi › Speciali su determinati mobili › Crediti del vettore, del mandatario e depositario

    Diritto di ritenzione - Privilegio speciale - Crediti del trasportatore - Sussistenza - Limiti.

    Il vettore ha diritto di esercitare, nei confronti di chiunque vanti il diritto alla restituzione dei beni trasportati, il privilegio speciale previsto dal combinato disposto degli artt. 2756 e 2761 c.c., esercitando il diritto di ritenzione dei beni oggetto della sua prestazione fino al pagamento integrale delle sue spettanze, senza essere tenuto a limitare l'esercizio di tale diritto, nel caso di trasporto di una pluralità di cose, a beni il cui valore sia corrispondente, o proporzionale, a quello del credito, con il solo limite che i beni ritenuti costituiscano l'oggetto di un rapporto negoziale unitario.

    Rv. 678594-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 119 ↗Art. 1678 c.c. · Art. 2756 c.c. · Art. 2761 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 34681/2025

    Privilegi › Efficacia › Del privilegio speciale rispetto al pegno ed alle ipoteche

    Credito garantito da privilegio ex art. 316, comma 4, c.p.p. - Concorso con credito garantito da ipoteca - Anteriorità degli adempimenti pubblicitari - Rilevanza - Conseguenze - Prevalenza dell'ipoteca anteriormente iscritta.

    Il privilegio speciale immobiliare che, ai sensi dell'art. 316, comma 2, c.p.p., assiste i crediti da reato della parte civile si costituisce solo per effetto della trascrizione del sequestro conservativo penale sui beni dell'imputato o del responsabile civile di modo che, in deroga all'art. 2748, comma 2, c.c., il conflitto con i crediti ipotecari è regolato in base all'anteriorità degli adempimenti pubblicitari, con la conseguenza che, se l'ipoteca è iscritta anteriormente alla trascrizione del sequestro, il credito assistito da ipoteca volontaria è preferito a quelli privilegiati ex art. 316, comma 2, c.p.p..

    Rv. 677104-01Rassegna di dicembre 2025, p. 10 ↗Art. 316 c.p.p. · Art. 2748 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28620/2025

    Privilegi

    Privilegio ex art. 8-bis del d.l. n. 3 del 2015, conv. dalla l. n. 33 del 2015 - Gestore del Fondo di garanzia - Esclusiva spettanza - Fondamento.

    Il privilegio di cui all'art. 8-bis del d.l. n. 3 del 2015, convertito con l. n. 33 del 2015, spetta, in ragione del tenore letterale della norma, soltanto al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, trovando detta scelta giustificazione nel fatto che la prelazione non rinviene la propria causa nel recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento o dall'escussione della garanzia concessa, bensì nell'intento di tutelare un diritto restitutorio di natura pubblicistica che mira a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del Fondo stesso.

    Rv. 676378-01Rassegna di ottobre 2025, p. 39 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28016/2025

    Privilegi › Generale sui mobili › Crediti per tributi › Dello stato

    In tema di privilegi, l'ambito applicativo del privilegio mobiliare generale di cui all'art. 2752, comma 1, c.c. riguarda anche il credito fiscale relativo all'applicazione di sanzioni, con particolare riferimento alla sanzione prevista dall'art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, senza che rilevino nessi di accessorietà o collegamento con l'accertamento di un tributo ed a patto che si tratti di sanzioni determinate dall'applicazione della normativa in materia di imposte sul reddito e sulle attività produttive.

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali › Fallimento

    Rv. 676222-01Rassegna di ottobre 2025, p. 28 ↗Art. 2752 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 25699/2025

    Privilegi › Generale sui mobili › Retribuzioni e crediti dei coltivatori diretti, delle cooperative ed imprese artigiane

    Privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, c.c. - Ambito di applicazione - Credito per prestazioni rese in virtù di un appalto d'opera - Mancata previsione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento.

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751 bis, n. 5, c.c., nella parte in cui non prevede l'applicabilità del privilegio, che assiste i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita di manufatti, anche ai crediti per compensi di appalti d'opera, attesa la mancanza, in tale ultima ipotesi, della sicura prevalenza dell'attività lavorativa rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa, in quanto la considerazione contrattuale della prestazione lavorativa nella sua globalità non consente di valutare l'incidenza delle singole componenti, sicché risulta ragionevole la previsione di un trattamento differenziato.

    Rv. 675954-01Rassegna di settembre 2025, p. 21 ↗Art. 2751-bis c.c. · Art. 1657 c.c. · Art. 3 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22962/2025

    Privilegi

    Fondo di garanzia per le PMI - Credito restitutorio del garante pubblico per l'escussione della garanzia - Privilegio generale mobiliare ex art. 8-bis del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015 - Applicabilità - Ius superveniens - Esclusione - Fondamento.

    In tema di Fondo di garanzia per le PMI, l'art. 8-bis del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, riconosce un privilegio generale mobiliare - postergato ai soli crediti per spese di giustizia ed ai crediti di cui all'art. 2751-bis c.c. - al credito restitutorio del garante pubblico nei confronti dell'originario beneficiario del finanziamento, derivante dall'escussione della garanzia, il quale, per la sua natura sostanziale e non processuale che lo rende insuscettibile di applicazione quale ius superveniens, sorge dalla liquidazione a titolo di perdite dal Fondo di garanzia e, quindi, dal pagamento del garante al creditore garantito ove avvenuto in data successiva alla entrata in vigore dell'art. 8-bis citato (25.3.2015).

    Rv. 675970-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 96 ↗Art. 1203 c.c. · Art. 2745 c.c. · Art. 2755 c.c. · Art. 2751-bis c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12474/2025

    Pegno (nozione, caratteri) › Di crediti

    Fondi comuni di investimento - Legittimazione degli investitori a impugnare le deliberazioni prese dall’assemblea degli investitori - Sussistenza - Modalità.

    In tema di fondi comuni di investimento, sussiste la legittimazione degli investitori a impugnare le deliberazioni prese dall'assemblea degli investitori, alle condizioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c., o a quelle speciali eventualmente previste dal regolamento di funzionamento del fondo medesimo.

    Rv. 674531-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 67 ↗Art. 36 Testo unico intermediazione finanziaria · Art. 2377 c.c. · Art. 2379 c.c.Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Sentenza n. 451/1998Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2751-bis c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, n. 1, del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Ferrara, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Marini…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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