Legge fallimentare

Art. 52 fallimento — Concorso dei creditori

Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonche' ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge. ((Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 51.)) 50

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

50

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Testo vigente dal 1 gennaio 2008

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 52 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 6498/2026

    18 marzo 2026

    La contemporanea pendenza del giudizio di risoluzione per inadempimento proposto dal contraente in bonis prima del fallimento del convenuto e trasferito in sede fallimentare e di quello avente ad oggetto la contrapposta domanda avanzata dal contraente poi fallito e proseguito dal curatore in sede ordinaria, non determina la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio endoconcorsuale in attesa di quello ordinario, in quanto l'accertamento dei diritti restitutorio e risarcitorio deve aver luogo, unitamente alla pronuncia sulla pregiudiziale costituiva, con il rito previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall., nel rispetto dei principi di specializzazione, concentrazione e speditezza che informano quest'ultimo e che, in ogni caso, la stabilità della pronuncia resa in sede fallimentare, assicurata dal giudicato endofallimentare, non si presta ad essere incisa dagli sviluppi del giudizio di un'azione di massa quale quella di risoluzione promossa dal curatore.

    Art. 52 fallimento · Art. 93 fallimento · Art. 96 fallimento · Art. 295 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 33239/2025

    19 dicembre 2025

    In materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dall'art. 24 della l. fall. e dall'art. 13 del d.lgs. n. 270 del 1999 (suo omologo nell'amministrazione straordinaria), vigenti ratione temporis, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza, ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisce premessa di una pretesa nei confronti della massa. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'attrazione alla competenza funzionale inderogabile del giudice fallimentare della controversia avente ad oggetto l'accertamento, nei confronti di una società fallita in corso di procedimento, dell'acquisto per usucapione di un immobile).

    Art. 52 fallimento · Art. 24 fallimento · Art. 93 fallimento · Art. 94 fallimento

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 59/2010

    Questione inammissibile
    24 febbraio 2010

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1917, comma secondo, cod. civ. e dell'art. 52 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., nella parte in cui, nel loro congiunto operare, imporrebbero ai titolari di crediti di risarcimento del danno connessi a lesioni del diritto alla salute o di diritti strettamente personali la partecipazione al concorso fallimentare, non consentendo loro il realizzo diretto sull'indennità dovuta dall'assicuratore, in relazione al contratto di assicurazione per i danni a terzi stipulato dal fallito quando era in bonis . Il rimettente - che, tra l'altro, invoca una norma, quale l'art. 35 del r.d. n. 267 del 1942, non riferibile al caso di specie, siccome concernente i diritti dei terzi sul patrimonio del fallito - sollecita l'introduzione nell'ordinamento di un'azione diretta per il pagamento dell'indennità dovuta dall'assicuratore. Il richiesto intervento additivo è, tuttavia, precluso alla Corte sia perché implica un bilanciamento tra contrapposti valori costituzionali demandato, in una materia quale quella fallimentare, alla discrezionalità del legislatore, sia perché le norme che prevedono ipotesi tipizzate di azione dirette hanno carattere eccezionale, in quanto ispirate da rationes specifiche e derogatorie di principi generali. Sul carattere eccezionale delle norme che prevedono ipotesi tipizzate di azioni dirette, in quanto ispirate da rationes specifiche e derogatorie di principi generali, v. la citata sentenza n. 131/2009. Sull'inammissibilità delle questioni implicanti un bilanciamento di interessi rimesso alla discrezionalità del legislatore, o comunque volte a sollecitare un intervento additivo che non sia costituzionalmente obbligato, si vedano le citate sentenze n. 325/2008, n. 240/2008 e ordinanze n. 186/2008, n. 233/2007 e n. 185/2007.

    Art. 1917 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 32 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 778/1988

    Questione infondata
    7 luglio 1988

    Sono inammissibili - in quanto non adeguatamente motivate - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 52, 98 e 207 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 24 fallimento · Art. 52 fallimento

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 139/1981

    Questione infondata
    21 luglio 1981

    È costituzionalmente legittima l'esclusione della rivalutazione dei crediti di lavoro nel corso delle procedure concorsuali, in quanto il piu` o meno puntuale adempimento della obbligazione del datore di lavoro non rileva per il periodo posteriore alla apertura delle procedure concorsuali stesse, le quali rientrano nella categoria della esecuzione forzata delle obbligazioni. Inoltre la posizione creditizia del lavoratore nelle procedure concorsuali non e` paragonabile alla situazione prevista nel rito del lavoro. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 42, 52, 92 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nonche` del combinato disposto degli artt. 429, terzo comma c.p.c. e 59 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata in relazione all'art. 36 Cost.). - V. sent. nn. 13/1977, n. 43/1977.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 42 fallimento · Art. 52 fallimento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008. 17 parole aggiunte.

… essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge. aggiunto: Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 51.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

    Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art52 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari