Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Fallimento ed altre procedure concorsuali

Fallimento

Sottovoce della voce 081 nella classificazione del Massimario

235 massime, da pronunce dal 2 gennaio 2025 al 30 maggio 2026

Pagina 4 di 5 delle massime

Massime della Corte di cassazione

Dalla 151ª alla 200ª delle 235 massime di questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 26370/2025

    Apertura (dichiarazione) di fallimento › Procedimento

    Ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziaria - Società cancellata dal registro delle imprese - Notificazione via pec - Mancato perfezionamento per causa imputabile al destinatario - Conseguenze - Fondamento.

    Il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziaria di una società cancellata dal registro delle imprese deve essere notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata in precedenza comunicato al predetto registro, sussistendo per l'imprenditore non solo l'obbligo di dotarsi di un valido indirizzo pec, ma anche quello di tenerlo operativo per l'anno successivo alla cancellazione dal registro; ne consegue che il mancato funzionamento, per qualunque causa, del predetto indirizzo telematico si ascrive alle irreperibilità "colpevoli" del destinatario, dovendo in questo caso la notifica essere eseguita a mezzo della posta elettronica certificata, direttamente presso la sede della società risultante dal registro delle imprese e, in ipotesi di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo in cui la medesima aveva la sede legale.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Notificazione

    Rv. 676680-01Rassegna di settembre 2025, p. 24Art. 33 c.c.i.i.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 25704/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo

    Credito tributario - Ammissibilità della domanda di insinuazione - Estratto di ruolo - Sufficienza - Accertamento dell'effettività del credito - Giurisdizione tributaria.

    In tema di accertamento del passivo fallimentare, ai fini dell'ammissibilità della domanda d'insinuazione e della verifica in sede concorsuale del credito tributario, non occorre la notifica dell'avviso di accertamento, essendo sufficiente la produzione dell'estratto del ruolo, ma, in presenza di contestazioni del curatore, il credito deve essere ammesso con riserva, spettando alla giurisdizione tributaria la cognizione in ordine alla sua effettiva esistenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato, che aveva trascurato la riserva di giurisdizione del giudice tributario, ritenendo che la contestazione del curatore non riguardasse il merito dell'accertamento del credito tributario, in quanto circoscritta al solo profilo della duplicazione della pretesa rispetto ad uno stesso atto impositivo).

    Rv. 675941-01Rassegna di settembre 2025, p. 21Art. 19 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 25268/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo

    Credito garantito da fideiussione - Insinuazione nello stato passivo del fallimento del fideiussore - Ammissibilità - Fondamento.

    In caso di credito garantito da fideiussione, il creditore può insinuarsi, ai sensi dell'art. 61, comma 1, l.fall., nel fallimento del fideiussore, in quanto quest'ultimo é coobligato in solido col debitore principale, ex art. 1944 c.c.

    Classificata anche sotto: Fidejussione

    Rv. 675980-01Rassegna di settembre 2025, p. 15Art. 1944 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 24366/2025

    Organi preposti al fallimento › Curatore › Compenso

    Decreto di liquidazione del compenso al curatore - Impugnazione da parte di un creditore - Dimostrazione dell'interesse ad agire - Necessità - Fattispecie.

    Il ricorso per cassazione proposto da un creditore, avverso il decreto di liquidazione del compenso al curatore, richiede la specifica allegazione e dimostrazione dell'interesse ad agire da parte del ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso di un creditore concorsuale, assistito dal privilegio previsto dall'art. 2751 bis, n. 2 c.c., il quale fondava la propria impugnazione sull'indimostrata affermazione che una riduzione del compenso liquidato al curatore avrebbe consentito un maggiore soddisfacimento dei creditori privilegiati, senza soffermarsi sui dati numerici atti a dimostrare la concretezza del pregiudizio da egli subito).

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Cassazione (ricorso per)

    Rv. 675672-01Rassegna di settembre 2025, p. 10Art. 100 c.p.c. · Art. 2751-bis c.c. · Art. 111 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 24247/2025

    Società e consorzi › Società con soci a responsabilità illimitata › Società di fatto

    Fallimento dichiarato sotto la vigenza della legge fallimentare - Richiesta di fallimento in estensione dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi - Applicabilità della legge fallimentare - Fondamento.

    Nel caso in cui il fallimento della società sia stato dichiarato nella vigenza della legge fallimentare, anche la domanda di estensione della procedura nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, seppur proposta dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi, resta disciplinata dalla legge fallimentare, in virtù di quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all'art. 390 CCII.

    Rv. 675671-01Rassegna di luglio 2025, p. 113Art. 256 c.c.i.i. · Art. 390 c.c.i.i.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23805/2025

    Ripartizione dell'attivo › Ordine di distribuzione › Creditori privilegiati

    Crediti dello Stato per la restituzione di finanziamenti pubblici - Privilegio ex art. 9, del d.lgs. n. 123 del 1998 - Estensione ai casi di esecuzione del rapporto - Fattispecie.

    In tema di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, i crediti per la restituzione dei finanziamenti erogati sono assistiti dal privilegio, previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, anche durante l'esecuzione del rapporto e a prescindere dalla revoca del beneficio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto di rigetto dell'opposizione allo stato passivo del fallimento, che aveva escluso il suddetto privilegio, in una fattispecie in cui la società sovvenuta era stata dichiarata fallita, dopo aver omesso di pagare la seconda rata del finanziamento e aver ricevuto la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.).

    Rv. 675927-01Rassegna di luglio 2025, p. 106Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23196/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Formazione dello stato passivo › Verificazione

    Accertamenti eseguiti in sede di verificazione dei crediti - Rilevanza - Giudizi tra il Fallimento e i terzi - Efficacia preclusiva - Esclusione - Carattere ostativo dell'accertamento del medesimo diritto - Esclusione - Fattispecie.

    Gli accertamenti compiuti in sede di verificazione dei crediti impediscono di riproporre, in altri giudizi tra le medesime parti, questioni sull'esistenza e sull'entità del credito, sulla validità e opponibilità del titolo da cui esso deriva, sulla sussistenza delle cause di prelazione, nonché su tutti gli antecedenti logico giuridici necessari della decisione assunta in quella sede, mentre è esclusa l'efficacia preclusiva nel giudizio vertente tra il fallimento e i terzi, anche ove esso abbia avuto ad oggetto l'accertamento, sia pure in via incidentale, del medesimo diritto. (Principio applicato in tema di azione revocatoria proposta dal curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 66 l.fall., nei confronti dei terzi acquirenti di immobili di proprietà della società poi fallita, nonché nei confronti della banca garantita da ipoteca, costituita contestualmente al mutuo stipulato da uno degli acquirenti, su uno di tali immobili).

    Classificata anche sotto: Responsabilità patrimoniale › Conservazione della garanzia patrimoniale

    Rv. 676276-01Rassegna di luglio 2025, p. 102Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23023/2025

    Effetti › Per i creditori › Concorso dei creditori

    Clausola risolutiva espressa - Dichiarazione di volersene avvalere - Precedente fallimento del contraente inadempiente - Produzione degli effetti - Opponibilità alla massa dei creditori - Esclusione - Fondamento.

    Nei contratti con prestazioni corrispettive, ove intervenga il fallimento del contraente inadempiente, la dichiarazione della parte adempiente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa - che produce i propri effetti solo dal momento in cui il contraente, nel cui interesse è stata pattuita, comunica all'altro inadempiente l'intenzione di avvalersene - non è opponibile alla massa dei creditori, essendosi già prodotto l'effetto della destinazione del patrimonio del fallito al soddisfacimento paritario di tutti i creditori, con la conseguenza che gli effetti risolutori e risarcitori della risoluzione sarebbero lesivi della par condicio creditorum.

    Rv. 675972-01Rassegna di luglio 2025, p. 98Art. 1453 c.c. · Art. 1456 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23024/2025

    Effetti › Per i creditori › Concorso dei creditori

    Crediti condizionali - Credito ceduto a scopo di garanzia - Inclusione - Ammissione con riserva ex art. 96 l. fall. - Oggetto della riserva.

    Il credito ceduto a scopo di garanzia (purché accertato come in concreto sussistente), in quanto sottoposto alla condizione risolutiva dell'adempimento del credito principale garantito, rientra nei crediti "condizionali" di cui all'art. 55, comma 3, l. fall., e può pertanto essere ammesso con riserva a norma dell'art. 96 comma 2, n. 1 l. fall.; in tal caso, tuttavia, l'oggetto della riserva è costituito dall'adempimento del debitore ceduto e non già dalla mera ammissione del creditore allo stato passivo della procedura concorsuale dello stesso debitore.

    Rv. 675973-01Rassegna di luglio 2025, p. 98Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23039/2025

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria fallimentare › Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie

    Azione di inefficacia ex art. 64 l.fall. - Trascrizione del contratto nei registri immobiliari - Funzione - Stabilità degli effetti - Esclusione.

    In tema di azione di inefficacia degli atti compiuti dal fallito ex art. 64 l. fall., la trascrizione del contratto nei registri immobiliari ha la funzione di rendere opponibili ai terzi il trasferimento, ma non di conferirgli effetti maggiori e più stabili rispetto a quelli che lo stesso produce secondo le norme del diritto sostanziale.

    Rv. 675974-01Rassegna di luglio 2025, p. 99Art. 2643 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23041/2025

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria fallimentare

    Azione revocatoria fallimentare - Art. 2901 c.c. - Applicabilità – Conseguenze - Proposizione della domanda nei confronti dei subacquirenti - Esclusione - Malafede del terzo - Onere della prova a carico del curatore - Sussistenza.

    L'applicabilità all'azione revocatoria fallimentare del regime dell'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 c.c. non comporta che il curatore possa proporre l'azione nei confronti dei terzi subacquirenti, ma soltanto che possa provare la malafede dei predetti e, quindi, la consapevolezza della lesione arrecata alla par condicio creditorum dall'acquisto effettuato dal dante causa.

    Rv. 675975-01Rassegna di luglio 2025, p. 97Art. 2901 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 22967/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo

    Processo tributario - Fallimento del contribuente - Interruzione - Termine per la riassunzione - Decorrenza - Dal provvedimento del giudice - Fondamento.

    Il termine per la riassunzione del processo tributario, interrotto ex art. 43 l.fall. a seguito del fallimento del contribuente, decorre dal provvedimento del giudice che prende atto dell'evento interruttivo, in applicazione del disposto dell'art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.

    Classificata anche sotto: Tributi (in generale) › Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972)

    Rv. 676330-01Rassegna di luglio 2025, p. 401Art. 305 c.p.c. · Art. 43 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22924/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo

    Fallimento - Opposizione allo stato passivo proposta dal creditore - Mancata impugnazione del curatore o di altro creditore - Divieto di reformatio in peius - Fondamento.

    In tema di opposizione allo stato passivo, è vietata al giudice dell'opposizione la reformatio in peius del provvedimento adottato dal giudice delegato nei confronti del creditore opponente in mancanza dell'impugnazione da parte del curatore del fallimento o di un altro creditore, eventualmente incidentale, ai sensi dell'art. 98, comma 3, l.fall., attesa la natura impugnatoria del giudizio di opposizione, nell'ambito del quale vale il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato da ricondurre alla necessità di rispettare il giudicato interno formatosi sulle parti della decisione non oggetto di impugnazione.

    Rv. 675969-01Rassegna di luglio 2025, p. 94Art. 112 c.p.c. · Art. 329 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22714/2025

    Effetti › Per il fallito › Rapporti processuali

    Procedura concorsuale liquidatoria a carico di una delle parti - Interruzione del processo - Dies a quo per la riassunzione - Conoscenza legale della dichiarazione di interruzione - Sussistenza - Conoscenza legale dell’evento interruttivo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    In seguito all'apertura di una procedura concorsuale liquidatoria a carico di una delle parti, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, del R.D. n. 267 del 1942, ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte, dovendosi aver riguardo alla conoscenza legale non dell'evento interruttivo, ma dell'ordinanza del giudice che dichiara l'interruzione. (Principio applicato in un giudizio in cui, erroneamente, il giudice di merito aveva calcolato il termine per la riassunzione dalla data in cui l'evento interruttivo era stato comunicato, a mezzo PEC, alla controparte dal difensore costituito, invece, che dalla successiva data in cui il giudice aveva pronunciato, in udienza, l'ordinanza dichiarativa dell'interruzione del processo).

    Rv. 675484-01Rassegna di luglio 2025, p. 90Art. 300 c.p.c. · Art. 301 c.p.c. · Art. 305 c.p.c. · Art. 43 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22165/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo

    Subentro in un credito concorsuale - Domanda di ammissione al passivo del fallimento - Proponibilità - Condizioni - Credito già ammesso - Comunicazione dell'atto e/o del fatto traslativo al curatore del fallimento ex art. 115, secondo comma, l. fall. - Conseguente rettifica formale dello stato passivo - Necessità.

    La cessione del credito già ammesso al passivo, così come il subingresso, anche tramite surrogazione, nel medesimo credito a titolo particolare, deve essere comunicata dal nuovo creditore, nei modi previsti dall'art. 115, comma 2, l.fall., con l'indicazione dell'atto e/o del fatto traslativo, al curatore del fallimento, il quale provvede alla rettifica formale dello stato passivo con atto suscettibile di reclamo, al pari dell'eventuale omissione, a norma dell'art. 36 l. fall.

    Rv. 675666-01Rassegna di luglio 2025, p. 81Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 20736/2025

    Effetti › Sui rapporti preesistenti › Vendita

    Annotazione ex art. 2655 c.c. della sentenza di simulazione - Opponibilità a terzi - Sussistenza - Trascrizione della preventiva domanda giudiziale - Diversa funzione.

    L'annotazione ex art. 2655 c.c. della sentenza dichiarativa della simulazione, pur costituendo una formalità accessoria alla trascrizione dell'atto a margine del quale viene eseguita, svolge una equipollente funzione dichiarativa e non di mera pubblicità-notizia, rendendo la sentenza annotata a margine dell'atto trascritto opponibile ai terzi, mentre l'eventuale previa trascrizione della relativa domanda giudiziale assolve ad una diversa funzione prenotativa dello stesso effetto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di rigetto della domanda di rivendica di immobili rientranti nell'attivo fallimentare ritenendo assorbente, ai fini della sua opponibilità alla massa, la circostanza dell'annotazione della sentenza avvenuta anteriormente alla trascrizione dell'apertura del fallimento e irrilevante, a differenza del giudice di merito, il fatto che la domanda giudiziale trascritta riguardasse la revoca dell'atto dispositivo e non la sua declaratoria di simulazione assoluta, richiesta da altra parte processuale che non aveva trascritto la propria domanda giudiziale).

    Rv. 675425-01Rassegna di luglio 2025, p. 71Art. 2654 c.c. · Art. 2655 c.c. · Art. 2656 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 20736/2025

    Effetti › Sui rapporti preesistenti › Vendita

    Funzione pubblicitaria della annotazione della sentenza - Redazione della nota secondo le norme che disciplinano la nota di trascrizione - Finalità - Restrizione e limitazione dell'efficacia della vicenda demolitiva dell'atto trascritto solo ad alcune persone, beni e rapporti - Necessità della indicazione - Fondamento.

    L'annotazione della sentenza richiede, per poter svolgere la sua tipica funzione pubblicitaria, che la redazione della relativa nota rispetti le norme che disciplinano la nota di trascrizione, pur con le specificità peculiari derivanti dalla natura accessoria della formalità in oggetto, con la conseguenza che non è richiesta ai fini costitutivi dell'atto la descrizione dei beni, se non allo scopo eventuale di restringere e limitare l'efficacia della vicenda demolitiva dell'atto trascritto solo ad alcuni beni rispetto a quelli precedentemente oggetto di trasferimento; ne consegue, pertanto, che, in quest'ultimo caso, la nota deve essere redatta con modalità tali da consentire di individuare, senza possibilità di equivoci ed incertezze, le persone, i beni e il rapporto giuridico cui si riferisce la sentenza annotata, il cui accertamento è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se non nei circoscritti limiti della nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Classificata anche sotto: Trascrizione

    Rv. 675425-02Rassegna di luglio 2025, p. 71Art. 2655 c.c. · Art. 2659 c.c. · Art. 2660 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20739/2025

    Effetti › Per i creditori › Debiti pecuniari › Interessi

    Amministrazione straordinaria - Finanziamento prededucibile - Interessi - Art. 1284 comma 2 c.c. - Applicabilità.

    In tema di amministrazione straordinaria, gli interessi corrispettivi sui crediti derivanti da finanziamento prededucibile - maturati nel corso della procedura concorsuale fino alla data del pagamento - sono soggetti all'applicazione dell'art. 1284, comma 2 c.c., con la conseguenza che gli stessi sono dovuti al tasso legale solo se le parti non ne abbiano determinato la misura.

    Rv. 675921-01Rassegna di luglio 2025, p. 72Art. 1284 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 19949/2025

    Cessazione › Chiusura del fallimento › Effetti

    Esdebitazione - Provvedimento di riabilitazione del fallito – Necessità - Conseguenze - Competenza del Tribunale di Sorveglianza - Sussistenza - Competenza del Tribunale fallimentare - Esclusione.

    In caso di condanna per uno dei delitti previsti dall'art. 142 n. 6 l.fall., l'esdebitazione non é ammessa se per tali reati non é intervenuta la riabilitazione del fallito, la cui concessione è di esclusiva competenza del tribunale di sorveglianza, all'esito del procedimento ex art. 683 c.p.p., restando, invece, preclusa al tribunale fallimentare ogni valutazione delle condizioni per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 178 c.p.

    Rv. 675240-01Rassegna di luglio 2025, p. 59Art. 683 c.p.p. · Art. 178 c.p.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 19334/2025

    Organi preposti al fallimento › Curatore › Poteri › Rappresentanza giudiziale

    Autorizzazione a stare in giudizio dell'amministratore giudiziario di beni sequestrati ex art. 40, co. 3, d.lgs. n. 159 del 2011 - Validità per ogni stato e grado del giudizio - Autorizzazione a stare in giudizio del curatore ex art. 25, r.d. n. 267 del 1942 - Validità per il singolo grado di giudizio - Estensione analogica della disciplina - Esclusione.

    L'autorizzazione scritta a stare in giudizio rilasciata dal giudice delegato all'amministratore giudiziario di beni sequestrati, ex art. 40, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2001, è valida per ogni stato e grado di giudizio, mentre l'autorizzazione prevista in favore del curatore dall'art. 25, r.d. n. 267 del 1942 riguarda atti determinati e deve essere rilasciata per ogni grado; la lettura della previsione di cui al citato art. 40, comma 3, esclude l'applicazione analogica all'amministratore giudiziario della disciplina autorizzatoria prevista per il curatore, configurandosi diversamente l'illegittima introduzione di una restrizione non prevista dal legislatore.

    Rv. 676001-01Rassegna di luglio 2025, p. 127Art. 40 codice antimafiaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19219/2025

    Apertura (dichiarazione) di fallimento › Sentenza dichiarativa › Opposizione › Appello

    Revoca di sentenza dichiarativa di fallimento per ritenuta inesistenza della notifica del ricorso introduttivo - Rimessione al giudice di primo grado in applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c. - Configurabilità.

    Il giudice del reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ove ravvisi l'inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo depositato regolarmente in cancelleria, deve revocare il provvedimento impugnato e, in applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c., rimettere la causa al primo giudice.

    Rv. 675914-01Rassegna di luglio 2025, p. 51Art. 354 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19226/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo

    Credito del subappaltatore - Fatture non ancora scadute - Natura prededucibile del credito - Esclusione - Fondamento.

    A termini dell'art. 11, comma 11-bis, del d.l. n. 76 del 2013, conv., con modificazioni, dalla l. n. 99 del 2013, non può riconoscersi natura prededucibile al credito del subappaltatore per fatture non ancora scadute alla data dell'ultima autocertificazione rilasciata dall'impresa affidataria dei lavori precedente la rata finale del pagamento, in quanto il pagamento del credito del subappaltatore é privo del requisito dell'inerenza necessaria ai fini della conservazione dei valori aziendali dell'impresa.

    Rv. 675229-01Rassegna di luglio 2025, p. 53Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 19194/2025

    Organi preposti al fallimento › Curatore › Compenso

    Revoca del curatore - Mancata comunicazione del deposito del rendiconto - Efficacia ostativa alla presentazione dell'istanza di liquidazione del compenso - Esclusione.

    La mancata comunicazione del deposito del rendiconto ex art. 116 l.fall. non impedisce al curatore revocato di depositare, sin dal provvedimento di revoca ed entro la chiusura della procedura, la necessaria istanza di liquidazione del compenso per l'attività prestata.

    Rv. 675829-02Rassegna di luglio 2025, p. 50Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18571/2025

    Ripartizione dell'attivo

    Amministrazione straordinaria - Creditori irreperibili - Somme non riscosse ex art. 117, comma 3, l. fall., vigente ante d.lgs. n. 5 del 2006 - Deposito delle somme presso istituto di credito - Riottenimento della disponibilità delle somme depositate - Attribuzione ai creditori garanti escussi e non inclusi nello stato passivo - Esclusione - Ragioni.

    In tema di amministrazione straordinaria, le somme non riscosse dai creditori irreperibili in esito al riparto finale, ai sensi dell'art. 117, comma 3, l.fall. - nel testo applicabile alle procedure instaurate anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 ed estensibile alla procedura di amministrazione straordinaria in virtù del combinato disposto degli artt. 1, ult. comma, del d.l. n. 26 del 1979, conv. con modif. dalla l. n. 95 del 1979, e 213, ult. comma, l.fall. - non possono essere svincolate e ripartite fra gli altri creditori - quali i garanti escussi e non inclusi nello stato passivo - poiché detta disciplina prevede un'efficacia liberatoria per la procedura una volta avvenuto il deposito delle somme presso l'istituto di credito, che impedisce alla procedura di riottenerne la disponibilità ed esclude pertanto la possibilità di un riparto supplementare.

    Rv. 674917-01Rassegna di luglio 2025, p. 40Art. 117 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18599/2025

    Effetti › Per i creditori › Debiti pecuniari › Compensazione

    Società controllate - Finanziamento infragruppo - Postergazione dei crediti ex artt. 2467 e 2497quinquies c.c. - Finanziamento intermediato da altra società del gruppo - Applicabilità della postergazione - Sussistenza - Ragioni.

    Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., stante l'esigenza di tutela dei creditori da finalità elusive, devono considerarsi postergati anche i finanziamenti effettuati, nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento infragruppo, dalla società controllante in favore della società controllata tramite l'intermediazione di altra società che controlla la società finanziata ed è a sua volta controllata dalla società finanziatrice (cd. "finanziamento discendente").

    Classificata anche sotto: Società › Di capitali

    Rv. 674920-01Rassegna di luglio 2025, p. 44Art. 2467 c.c. · Art. 2497-quinquies c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 18517/2025

    Cessazione › Chiusura del fallimento › Effetti

    Esdebitazione - Condizioni ostative - Sentenza di condanna per reati connessi all'esercizio dell'impresa - Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per i medesimi reati - Equiparabilità - Sussistenza - Ragioni.

    In tema di riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione, ai fini della sussistenza della condizione ostativa indicata dall'art. 142, comma 1, n. 6, l. fall, la sentenza di patteggiamento della pena è equiparabile alla sentenza penale di condanna, in ragione del disposto normativo contenuto nell'ultimo periodo dell'art. 445, comma 1bis, c.p.p., nella versione applicabile prima della riforma introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. "Riforma Cartabia").

    Rv. 674912-01Rassegna di luglio 2025, p. 39Art. 142 fallimento · Art. 445 c.p.p.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 18520/2025

    Cessazione › Chiusura del fallimento › Effetti

    Esdebitazione - Condizioni ostative - Condanna per reati connessi all'esercizio dell'impresa - Deroga ex art. 142, comma 1, n. 6, l. fall. - Estinzione del reato - Equiparabilità alla riabilitazione - Esclusione.

    In tema di riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione, l'estinzione del reato ex art. 445, comma 2, c.p.p. non è equiparabile alla riabilitazione prevista dall'art. 142, comma 1, n. 6, l. fall., quale requisito per il superamento della condizione ostativa rappresentata dalla sentenza penale di condanna passata in giudicato per i reati ivi previsti.

    Rv. 674913-01Rassegna di luglio 2025, p. 39Art. 142 fallimento · Art. 445 c.p.p.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18047/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo

    Concordato preventivo in continuità aziendale - Crediti sorti "in occasione" delle procedure concorsuali - Nozione - Prededucibilità - Condizioni.

    Nel concordato preventivo in continuità aziendale, la prededucibilità dei crediti sorti "in occasione" della procedura presuppone, nella fase prenotativa, l'esistenza di un nesso funzionale diretto e specifico con le finalità della procedura, non essendo sufficiente la mera coincidenza temporale con il suo svolgimento, mentre, nella successiva fase esecutiva del concordato, per attribuire la prededuzione non opera un criterio generale di occasionalità e funzionalità, ma soltanto la speciale previsione normativa che riguarda i finanziamenti, contenuta nell'art. 182- quater, comma 1, l.fall.

    Rv. 675912-01Rassegna di luglio 2025, p. 36Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17544/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo

    Ricorso per ammissione al passivo - Mancata indicazione della somma - Inammissibilità - Sanatoria o integrazione - Esclusione - Fondamento.

    In tema di ammissione allo stato passivo, la mancata indicazione della somma del credito determina, ai sensi dell'art. 93, comma 4, l.fall., l'inammissibilità del ricorso, dovendosi escludere la possibilità di sanatoria o di integrazione, attesa l'inapplicabilità dell'art. 164 c.p.c., previsto solo in caso di nullità, e dell'art. 95 l.fall., che consente la presentazione di osservazioni scritte e documenti integrativi, ma non la modificazione della domanda.

    Rv. 675222-01Rassegna di giugno 2025, p. 37Art. 93 fallimento · Art. 95 fallimento · Art. 115 fallimento · Art. 164 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17437/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Formazione dello stato passivo › Verificazione

    Giudizio di verificazione dello stato passivo - Scopo - Petitum e causa petendi - Conseguenze sull’onere della prova.

    Il giudizio di verificazione dello stato passivo non ha solo lo scopo di accertare l'an ed il quantum del credito, come accade nel giudizio ordinario, ma quello più ampio di valutare l'opponibilità di detto credito nei confronti degli altri creditori del fallito, ai fini della partecipazione con essi alla ripartizione della massa; ne consegue che è onere di colui che chiede l'ammissione al passivo provare, oltre al credito, l'anteriorità dello stesso rispetto alla sentenza dichiarativa di fallimento.

    Rv. 675318-01Rassegna di giugno 2025, p. 34Art. 2697 c.c. · Art. 2704 c.c. · Art. 2741 c.c. · Art. 112 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16628/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Formazione dello stato passivo

    Verifica di stato passivo - Principio di non contestazione - Applicabilità nei confronti del curatore - Limiti - Fondamento.

    In tema di verifica di stato passivo, il principio di non contestazione - quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti dall'istante a sostegno della domanda - è applicabile anche nei confronti del curatore fallimentare, ma il giudice delegato (così come, in sede d'opposizione allo stato passivo, il tribunale) ha il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, in sede di decisione sulla domanda di ammissione, sia le eccezioni non riservate dalla legge all'iniziativa esclusiva della parte interessata, sia l'insussistenza dei fatti costitutivi del diritto o del credito azionato, a partire dalla titolarità dello stesso in capo al ricorrente, senza sollecitare in siffatta ipotesi il contraddittorio tra le parti, il quale è necessario solo in caso di rilievo di ufficio di una vera e propria eccezione, cioè di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato.

    Rv. 674904-01Rassegna di giugno 2025, p. 27Art. 115 c.p.c. · Art. 95 fallimento · Art. 99 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16628/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Formazione dello stato passivo

    Verifica dei crediti - Giudizio di opposizione allo stato passivo - Giudizio d'appello - Differenze - Art. 99 l.fall. - Conseguenze.

    In sede di verifica dei crediti, il giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento (come disciplinato a seguito del d.lgs. n. 169 del 2007) non è un giudizio di appello, anche se ha natura impugnatoria, ed è, pertanto, regolamentato integralmente dall'art. 99 l.fall., il quale prevede al comma 2, n. 4, che l'opponente deve indicare specificamente nel ricorso i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti prodotti, ivi compresa la documentazione già prodotta nel corso della verifica del passivo; ne consegue che la mancata indicazione nell'atto di opposizione dei mezzi istruttori necessari (a prescindere dalla eccezione della curatela fallimentare) a provare il fondamento della domanda dell'opponente, comporta la decadenza da tali mezzi, non emendabile nemmeno con la concessione dei termini dell'art. 183, comma 6, c.p.c., non potendosi, in particolare, concedere il termine ivi previsto esclusivamente per consentire la replica e la richiesta di mezzi istruttori in conseguenza di domande ed eccezioni nuove della parte convenuta, laddove l'onere di provare il fondamento della domanda prescinde da ogni eccezione di controparte.

    Rv. 674904-02Rassegna di giugno 2025, p. 26Art. 98 fallimento · Art. 99 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16628/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Formazione dello stato passivo

    Verifica dei crediti - Opposizione allo stato passivo - Costituzione del curatore - Mera difesa - Termine per controdedurre al ricorrente - Esclusione - Fondamento.

    In sede di verifica dei crediti, il ricorrente - a fronte di una mera difesa svolta dal curatore soltanto nella memoria di costituzione nel giudizio di opposizione allo stato passivo, quale la mancanza di prova della titolarità in capo all'opponente del credito azionato - non ha il diritto di ottenere dal tribunale, al fine di fornire la prova del fatto costitutivo contestato dall'opposto, un termine per dedurre mezzi istruttori nuovi e diversi rispetto a quelli già richiesti o prodotti nel termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 99, comma 2, n. 4, della l.fall.

    Rv. 674904-03Rassegna di giugno 2025, p. 26Art. 2697 c.c. · Art. 98 fallimento · Art. 99 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16631/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo)

    Credito fondato su un mutuo - Onere probatorio - Data certa ex art. 2704 c.c. - Dimostrazione a prescindere dal documento - Ammissibilità.

    Il creditore che agisce in sede di verifica del passivo fallimentare in base a un contratto di mutuo ha l'onere di provare l'esistenza del titolo, con la disciplina delle scadenze temporali e del tasso di interesse convenuti, nonché la sua data certa anteriore al fallimento, a norma dell'art.2704 c.c., che non riguardando il titolo contrattuale ma la data della scrittura a tal fine prodotta, ne consente la dimostrazione mediante fatti idonei a tal fine, anche prescindendo dal documento, avvalendosi di tutti i mezzi di prova consentiti dall'ordinamento, con le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso; in particolare, la mancanza di data certa del contratto prodotto quale prova del credito comporta, di conseguenza, l'inopponibilità al fallimento esclusivamente delle clausole riportate sulla relativa documentazione ma non esclude che possa risultare dimostrata in giudizio la corresponsione di somme da parte del creditore e, quindi, tanto la sussistenza di un suo corrispondente credito di restituzione in linea capitale, quanto la stessa natura contrattuale del credito.

    Classificata anche sotto: Prova civile › Documentale (prova)

    Rv. 675417-01Rassegna di giugno 2025, p. 27Art. 1832 c.c. · Art. 2704 c.c. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16212/2025

    Apertura (dichiarazione) di fallimento › Iniziativa › D'ufficio

    Assicurazione di un immobile contro il rischio di danni al fabbricato - Rischi coperti - Risarcimento del proprietario da parte del responsabile del danno - Applicabilità del principio della compensatio lucri cum damno - Rilevabilità d’ufficio o possibilità di prospettare la quesitone in Cassazione - Esclusione.

    Se un immobile viene assicurato contro il rischio di danni al fabbricato senza altre precisazioni, la garanzia non copre il danno patito dal conduttore e consistito nella forzosa rinuncia alla disponibilità dell'immobile, né quello consistito nella necessità di risarcire il proprietario, in quanto tali pregiudizi possono essere assicurati solo pattuendo la copertura per i danni da interruzione di attività nel primo caso e per quelli da responsabilità civile nel secondo caso; la circostanza che il proprietario della cosa assicurata sia stato risarcito dal responsabile del danno fa venir meno il diritto dell'assicurato all'indennizzo, in virtù del principio della compensatio lucri cum damno, ma tale questione non può esser prospettata per la prima volta, né rilevata d'ufficio, in sede di legittimità.

    Rv. 675323-03Rassegna di giugno 2025, p. 94Art. 1904 c.c. · Art. 1905 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 1223 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15911/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Opposizione allo stato passivo

    Verifica di stato passivo - Mancata domanda di ammissione con riserva di produzione dell’originale del titolo - Conseguenze - Possibilità di produrre l’originale nel corso del giudizio di opposizione - Rimessione in termini - Esclusione - Fondamento.

    Il creditore che, in sede di verifica di stato passivo, non presenta una domanda di ammissione con riserva di produzione dell'originale del titolo, ex art. 96 l.fall., non può, in sede di opposizione ex art. 98 l.fall., ove non sia stato prodotto contestualmente con il deposito del ricorso, produrre tale originale nel corso del giudizio, invocando la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., essendo quella di presentare domanda di insinuazione al passivo c.d. "piena" (anziché con riserva) una scelta processuale direttamente a lui imputabile.

    Rv. 674897-01Rassegna di giugno 2025, p. 18Art. 153 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15913/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Opposizione allo stato passivo

    Art. 99, comma 2, n. 4, l.fall. - Onere di produrre ex novo i documenti già allegati alla domanda di ammissione - Esclusione - Indicazione dei documenti già prodotti - Sufficienza.

    L'art. 99, comma 2, n. 4, l.fall. non comporta per l'opponente l'onere di produrre ex novo i documenti già allegati alla domanda di ammissione al passivo, ma richiede unicamente che i documenti, sui quali il creditore mostra di voler fondare la propria pretesa anche nel giudizio di impugnazione, siano fra quelli indicati nell'atto introduttivo.

    Rv. 674898-01Rassegna di giugno 2025, p. 18Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15801/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Opposizione allo stato passivo

    Deposito telematico di ricorso ex art. 98 l.fall. - Esito non favorevole della quarta p.e.c. - Onere della parte di reazione immediata - Modalità.

    In tema di deposito telematico del ricorso ex art. 98 l.fall., nell'ipotesi in cui la quarta p.e.c. non dia esito favorevole, spetta alla parte attivarsi immediatamente per rimediare al mancato perfezionamento del deposito, provvedendo, alternativamente e secondo i casi, a) ad un nuovo tempestivo deposito, da considerare in continuazione con la precedente attività, previa contestazione delle ragioni del rifiuto; (b) ad una tempestiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini, ove la decadenza si assuma in effetti avvenuta, ma per fatto non imputabile alla parte; nel primo caso, a fronte di un'apparente regolarità della dinamica comunicatoria, la parte assolve l'onere di completezza delle proprie deduzioni, allegando le ragioni indicate dalla cancelleria all'interno della quarta p.e.c. e contestando la fondatezza delle stesse, mentre spetta alla controparte promuovere e fornire la prova di eventuali contestazioni diverse da quelle che hanno giustificato il rifiuto.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Termini processuali

    Rv. 674895-01Rassegna di giugno 2025, p. 17Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14835/2025

    Cessazione › Chiusura del fallimento › Effetti

    Esdebitazione - Istanza presentata dopo il 15 luglio 2022 - Fallimento dichiarato in epoca anteriore - Applicabilità del codice della crisi e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14 del 2019) - Esclusione - Fondamento.

    In tema di esdebitazione, l'istanza proposta dopo l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (15 luglio 2022) da soggetto dichiarato fallito anteriormente resta disciplinata dalla legge fallimentare, poiché l'art. 390 c.c.i.i. non menziona le procedure di esdebitazione, mentre il disposto degli artt. 142, comma 1, l.fall. e 278 c.c.i.i., riservando il beneficio rispettivamente al "fallito" e al "debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata", presuppone l'apertura e lo svolgimento della relativa procedura secondo le norme sostanziali e processuali proprie del rispettivo sistema di riferimento.

    Rv. 675460-01Rassegna di giugno 2025, p. 9Art. 390 c.c.i.i. · Art. 142 fallimento · Art. 278 c.c.i.i.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14664/2025

    Liquidazione dell'attivo

    Trasferimento di beni caduti nel fallimento ex art. 107, comma 1, l.fall. - Art. 44, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Conseguenze.

    In tema di imposta di registro, al contratto che dispone il trasferimento della proprietà di un bene del fallimento (nella specie, azienda) all'esito di una procedura competitiva deformalizzata ex art. 107, comma 1, l.fall. - avendo sempre natura di vendita coattiva, atteso che persegue finalità liquidatorie ed è subordinata ai controlli e all'autorizzazione del giudice delegato - si applica la norma speciale di cui all'art. 44, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, che predetermina la base imponibile, in deroga ai normali criteri di determinazione del valore a fini impositivi, nel prezzo di aggiudicazione, con conseguente impossibilità per l'Amministrazione finanziaria di procedere a rettifica.

    Classificata anche sotto: Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) › Imposta di registro

    Rv. 675271-01Rassegna di aprile 2025, p. 394Art. 43 Testo unico l'imposta di registro · Art. 44 Testo unico l'imposta di registro · Art. 52 Testo unico l'imposta di registroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14585/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo)

    Ammissione allo stato passivo - Credito derivante da saldo negativo di conto corrente bancario - Prova - Produzione degli estratti conto - Insufficienza - Produzione del contratto provvisto di data certa - Necessità - Conseguenze.

    In tema di ammissione allo stato passivo, il credito derivante dal saldo negativo di un contratto di conto corrente bancario, per il quale la forma scritta è imposta a pena di nullità ai sensi dell'art. 117 del TUB, non è opponibile ai creditori, ove siano prodotti i soli estratti del conto, benché integrali, essendo insostituibile la prova dell'esistenza della fonte contrattuale scritta avente data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.

    Rv. 674894-01Rassegna di aprile 2025, p. 88Art. 2704 c.c. · Art. 93 fallimento · Art. 95 fallimento · Art. 117 Testo unico in materia bancaria e creditiziaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13405/2025

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria fallimentare › Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie

    Esenzioni ex art. 67, comma 3, l. fall. - Applicabilità ai casi di revocatoria ordinaria - Sussistenza - Fondamento.

    In tema di fallimento, le esenzioni previste dall'art. 67, comma 3, l. fall. per gli atti costitutivi di garanzie trovano applicazione non soltanto all'azione revocatoria fallimentare, ma, alle condizioni per la stessa previste, anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, nonché a quella esercitata al di fuori del fallimento, nel caso in cui il giudizio promosso dal singolo creditore sia proseguito dal curatore, poiché anche in tali ipotesi è ravvisabile la medesima esigenza di non revocare una garanzia che la società aveva costituito in vista di un suo risanamento.

    Rv. 674687-01Rassegna di aprile 2025, p. 227Art. 2740 c.c. · Art. 2901 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13479/2025

    Cessazione › Chiusura del fallimento › Effetti

    Art. 118, comma 2, l.fall. - Controversie relative a beni da trasformare in denaro - Revocatoria ordinaria e fallimentare - Applicabilità.

    L'art. 118, comma 2, l.fall., che consente espressamente la chiusura della procedura di fallimento, nonostante la pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore conserva, a norma dell'art. 43 l.fall., la propria legittimazione processuale anche nei successivi stati e gradi, è applicabile non solo in relazione alle liti attive, che hanno ad oggetto direttamente il recupero di somme di denaro, ma anche alle controversie che riguardano beni, da trasformare in denaro ai fini del riparto, come la revocatoria ordinaria e fallimentare.

    Rv. 674728-01Rassegna di aprile 2025, p. 77Art. 43 fallimento · Art. 67 fallimento · Art. 118 fallimento · Art. 120 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13331/2025

    Cessazione › Concordato fallimentare › Voto

    Patto concordatario tra proponente e creditori ipotecari - Degrado al chirografo di parte del credito ipotecario - Deroga alla relazione del professionista ex art. 124, comma 3, l.fall. - Ammissibilità - Limiti.

    Il patto concordatario tra proponente e creditori ipotecari, con il quale questi ultimi accettano, su base negoziale ed individuale, il degrado al chirografo di parte del credito ipotecario, può legittimamente derogare alla prescrizione di cui all'art. 124 l.fall., salvo che, ai fini della determinazione dell'importo per cui il credito prelatizio è ammesso al voto e computato nel calcolo della maggioranza, permanga un interesse degli altri creditori o dello stesso debitore alla relazione giurata di un professionista designato dal tribunale.

    Rv. 674726-01Rassegna di aprile 2025, p. 76Art. 124 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13337/2025

    Cessazione › Chiusura del fallimento

    Chiusura del fallimento - Attività successiva di esecuzione del concordato fallimentare omologato - Ammissibilità - Fondamento.

    Cessazione › Chiusura del fallimento › Decreto di chiusura

    La chiusura del fallimento, dopo la definitività dell'omologazione del concordato fallimentare e la predisposizione del conto di gestione del curatore, non impedisce i successivi adempimenti relativi alla fase esecutiva del concordato, compreso il completamento della procedura di liquidazione dei beni e di pagamento dei creditori, secondo il piano approvato da questi ultimi, sotto la sorveglianza del giudice delegato, del curatore e del comitato dei creditori, in ragione dell'ultrattività degli organi fallimentari, desumibile dall'art. 136 l. fall.

    Rv. 674727-01Rassegna di aprile 2025, p. 76Art. 130 fallimento · Art. 136 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13127/2025

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria fallimentare › Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie

    Dichiarazione di inefficacia ex art. 64 l.fall. della cessione di crediti nei confronti della società scissa - Responsabilità solidale della beneficiaria della scissione - Sussistenza - Presupposti.

    In tema di revocatoria fallimentare, sussiste la responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 2506 quater, comma 3 c.c., della società beneficiaria della scissione, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato, per il debito restitutorio conseguente alla dichiarazione di inefficacia ex art. 64 l.fall. dell'atto di cessione dei crediti tra la società cedente, poi dichiarata fallita, e la società cessionaria, poi oggetto di scissione, a condizione che il predetto debito restitutorio e la dichiarazione di fallimento siano anteriori rispetto all'atto di scissione societaria.

    Classificata anche sotto: Società

    Rv. 674724-01Rassegna di aprile 2025, p. 75Art. 2506-quater c.c. · Art. 64 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13098/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Formazione dello stato passivo

    Crediti prededucibili - Qualificazione da parte dell'interprete - Ricorso all'analogia legis - Esclusione - Fattispecie.

    In tema di insinuazione al passivo, i crediti non possono essere qualificati come prededucibili da parte dell'interprete, nel silenzio della legge, tanto meno mediante il ricorso all'analogia legis, stante la rigorosa formula adottata nell'art. 111, comma 2, l.fall. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata, che non aveva riconosciuto la prededuzione ai crediti vantati nei confronti di una società, poi sottoposta ad amministrazione straordinaria, alla quale era stato dato mandato di continuare a incassare i crediti oggetto di cessione, in nome proprio e per conto della cessionaria, con obbligo di riversare immediatamente a quest'ultima le somme via via incassate).

    Rv. 674572-01Rassegna di aprile 2025, p. 74Art. 1706 c.c. · Art. 1707 c.c. · Art. 93 fallimento · Art. 111 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13098/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Formazione dello stato passivo › Rivendicazione, restituzione, separazione di cose

    Domanda di ammissione del credito in prededuzione e domanda di rivendica - Differenza quanto al petitum - Sussistenza.

    In tema di procedure concorsuali, il petitum della domanda di ammissione del credito in prededuzione non è equivalente a quello della domanda di rivendica di una somma di denaro: infatti, la prededuzione opera su tutto il patrimonio del debitore sottoposto alla procedura concorsuale, salva solo la parte destinata ai creditori garantiti da pegno o ipoteca del ricavato della vendita dei beni gravati da tali garanzie; viceversa la rivendica, per definizione, opera soltanto su determinati beni, che vengono sottratti alla liquidazione concorsuale, per essere restituiti al loro titolare.

    Rv. 674572-02Rassegna di aprile 2025, p. 72Art. 93 fallimento · Art. 103 fallimento · Art. 111 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13098/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo

    Interessi previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002 - Procedure concorsuali aperte - Esclusione - Applicazione ad una transazione commerciale anteriore alla procedura concorsuale - Salvezza degli interessi già maturati - Sussistenza - Fondamento.

    In tema di interessi previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002, l'esclusione dall'applicazione del tasso legale di interesse maggiorato, in quanto riferita ai "debiti oggetto di procedure concorsuali aperte", non riguarda gli interessi maturati sui debiti sorti da "una transazione commerciale" di cui è parte un imprenditore quando, solo successivamente, lo stesso viene sottoposto a una procedura concorsuale, poiché l'anticipazione della disapplicazione dei tassi cd. commerciali a un'epoca anteriore a detta procedura priverebbe i creditori concorsuali di un diritto ormai maturato al momento dell'apertura del concorso.

    Rv. 674572-03Rassegna di aprile 2025, p. 73Art. 54 fallimento · Art. 55 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 12515/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Opposizione allo stato passivo

    Insinuazione al passivo - Opposizione - Tempestività - Controllo officioso da parte del tribunale - Sussistenza - Modalità - Fattispecie.

    In tema di opposizione allo stato passivo ai sensi degli artt. 98 e 99 l.fall. (nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007), il tribunale ha il potere-dovere di verificare d'ufficio la tempestività del deposito del ricorso e, in caso di deposito tardivo, di dichiarare inammissibile l'opposizione; tuttavia, qualora l'opponente abbia chiaramente descritto nel ricorso le ragioni della tempestività, il giudice non può dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione sulla base del semplice rilievo della carenza di prova documentale della tempestività, ma deve verificare in concreto la tempestività o la tardività del deposito del ricorso, anche consultando il fascicolo della procedura fallimentare. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il decreto impugnato che aveva dichiarato la tardività dell'opposizione senza tenere conto delle indicazioni dell'opponente inerenti alla tempestività dell'opposizione in relazione all'indicata data di comunicazione del decreto di esecutorietà dello stato passivo.).

    Rv. 674543-01Rassegna di aprile 2025, p. 68Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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