Art. 67 fallimento — Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie

Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

  • 1)gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato o promesso;
  • 2)gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
  • 3)i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
  • 4)i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. 64 Sono altresi' revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. 64 Non sono soggetti all'azione revocatoria:
  • a)i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
  • b)le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purche' non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
  • c)le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attivita' d'impresa dell'acquirente, purche' alla data di dichiarazione di fallimento tale attivita' sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio; 50
  • d)gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purche' posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano; il professionista e' indipendente quando non e' legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali e' unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attivita' di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano puo' essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore;
  • e)gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonche' dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis, nonche' gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161;
  • f)i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;
  • g)i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali. 44
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80

44

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto".

D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

50

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180

64

Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 ha disposto (con l'art. 36, comma 3) che "Accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a norma del comma 1, l'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete ai commissari speciali, ove nominati, o a un soggetto appositamente designato dalla Banca d'Italia. I termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, 69 e 69-bis della legge fallimentare decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 67, secondo comma, della legge fallimentare". Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 3) che "Quando a seguito dell'adozione delle sole misure di cui al Capo IV, Sezione II, Sottosezione I e II, residuano attivita' o passivita' in capo all'ente sottoposto a risoluzione, quest'ultimo e' sottoposto a liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dal Testo Unico Bancario non appena possibile, tenuto conto della necessita' di conseguire gli obiettivi della risoluzione, nonche' di assicurare che l'ente in risoluzione fornisca al cessionario i servizi necessari ai sensi dell'articolo 62 per la continuazione dell'attivita' ceduta. Se e' dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, e 69 della legge fallimentare decorrono dalla data determinata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 32, comma 2".

Testo vigente dal 16 novembre 2015

Corte di cassazione

9 pronunce che riguardano l’art. 67 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12638/2026

    5 maggio 2026

    In tema di revocatoria fallimentare, anche dopo la riforma dell'art. 802 del r.d. n. 327 del 1942 (Codice della navigazione), ad opera del d.lgs n. 151 del 2006, devono ritenersi assoggettabili ad azione revocatoria i pagamenti di diritti e tariffe effettuati dal vettore aereo al gestore aeroportuale, essendo a tal fine irrilevante che quest'ultimo non possa scegliere i vettori aerei ammessi a usufruire dei suoi servizi o negare la partenza degli aeromobili in caso di inadempimento, in quanto occorre unicamente prendere in considerazione il momento in cui il pagamento è effettuato e non l'origine del credito o la data della controprestazione, non assumendo perciò rilievo contrario l'impossibilità di avvalersi dell'autotutela prevista dagli artt. 1460 e 1461 c.c.

    Art. 67 fallimento · Art. 1460 c.c. · Art. 1461 c.c. · Art. 802 c.nav.

    Rassegna di maggio 2026, p. 26 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9028/2026

    10 aprile 2026

    In caso di sequestro o confisca su beni ricompresi in tutto o in parte nell'attivo fallimentare, gli artt. 63, comma 8, e 64, comma 9, del d.lgs. n. 159 del 2011 prevedono l'ampliamento dei poteri di conservazione e gestione dei beni dell'amministratore giudiziario, che può promuovere anche azioni altrimenti esperibili solo in sede concorsuale, senza con ciò escludere il generale potere dell'amministratore giudiziario di agire o resistere nelle azioni in sede ordinaria. (Nella specie, la S.C. ha affermato che gli amministratori giudiziari, nominati in occasione del sequestro - poi divenuto confisca - su alcuni beni della massa attiva fallimentare, potevano subentrare nell'azione di simulazione assoluta di un contratto di compravendita immobiliare promossa dal curatore prima della misura di prevenzione).

    Art. 67 fallimento · Art. 35 codice antimafia · Art. 63 codice antimafia · Art. 64 codice antimafia

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 158 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5847/2026

    15 marzo 2026

    (testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006) - Rimessa su conto corrente bancario - Natura solutoria o ripristinatoria - Accertamento - Necessità - Riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione debitoria - Onere della prova del convenuto. In tema di azione revocatoria fallimentare, l'art. 67, comma 3, lett. b), l.fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, presuppone la rimessa su conto corrente bancario come pagamento di credito liquido ed esigibile, ovverosia che afferisce a conto scoperto, non prescindendo, quindi, dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa stessa, e qualifica la riduzione non consistente e non durevole dell'esposizione debitoria quale fatto impeditivo, che va allegato e provato dal convenuto in revocatoria.

    Art. 67 fallimento · Art. 1823 c.c. · Art. 1857 c.c. · Art. 2657 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 50 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4231/2026

    25 febbraio 2026

    In tema di presupposto soggettivo dell'azione revocatoria fallimentare, l'art. 67, comma 2, l. fall. non richiede che l'atto revocabile sia posto in essere da chi sia sicuro dell'imminente fallimento della propria controparte, ma presuppone solo che il terzo sia almeno consapevole del suo stato di insolvenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur avendo ritenuto sussistente una grave situazione di decozione della società, aveva tuttavia escluso la scientia decotionis in capo alla banca creditrice, in forza dell'efficacia rassicurante derivante dall'imminente adozione del d.l. 103 del 2010, contenente disposizioni di sostegno alla regolarità del servizio di trasporto pubblico marittimo, di cui la debitrice era concessionaria).

    Art. 67 fallimento

    Rassegna di febbraio 2026, p. 38 ↗

Tutte le 18 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 379/2000

    Questione infondata
    27 luglio 2000

    L'assoggettabilità a revocatoria fallimentare - prevista nell'ambito della procedura fallimentare - anche dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, effettuati dal fallito nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, con mezzi normali di pagamento, non lede il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), pur messa a confronto con una particolare ipotesi di esonero della revocatoria fallimentare (quella del monopolista legale) - ipotesi, questa, riconosciuta, in realtà, non da una norma derogatoria, ma da un'interpretazione della giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sezioni unite, 11 novembre 1998, n. 11350) -, data la innegabile non omogeneità delle situazioni confrontate. Ne', d'altro canto, l'istituto pecca di irragionevolezza, in quanto esso trova adeguata giustificazione nelle esigenze di tutela della 'par condicio creditorum', chiave di volta nell'attuale disciplina della procedura fallimentare. Così come non può fondatamente invocarsi l'art. 24 Cost., come ulteriore parametro violato, dal momento che quest'ultimo articolo riguarda le garanzie processuali, e non già quelle sostanziali; mentre, per altro verso, il creditore non può incorrere nella 'mora credendì quando rifiuta il pagamento - come vorrebbe la prospettata censura -, se il motivo è legittimo e, pur quando dovesse accettare il pagamento con rischio della revocatoria, non necessariamente egli dovrebbe soccombere nell'eventuale giudizio, ove di consideri l'onere della prova della 'scientia decoctionis' posto a carico del curatore. Con riferimento, infine, all'art. 41 Cost, occorre ribadire che l'attuale disciplina della revocatoria fallimentare rientra nel <<bilanciamento - non irragionevolmente operato dal legislatore - con la utilità sociale correlata alla esigenza di un sano e corretto funzionamento del mercato e con la parità di trattamento tra tutti i creditori in presenza della crisi dell'impresa debitrice>>. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 41, primo comma, della Costituzione. - Sulla 'par condicio creditorum', v. sentenze nn. 32/1992 e 204/1989. - Con riguardo al profilo della <<utilità sociale>> (ex art. 41 Cost.), v. sentenza n. 110/1995.

    Art. 67 fallimento · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 12/1997

    Questione infondata
    23 gennaio 1997

    È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in quanto meramente ripropositiva di questione già dichiarata non fondata. - V. S. n. 110/95. red.: S. Di Palma

    Art. 67 fallimento · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 224/1995

    Questione infondata
    1 giugno 1995

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 110/1995. red.: G. Leo

    Art. 67 fallimento · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 16 novembre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2012 al 16 novembre 2015. .

… garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161;tolto: ;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180

    Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 ha disposto (con l'art. 36, comma 3) che "Accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a norma del comma 1, l'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete ai commissari speciali, ove nominati, o a un soggetto appositamente designato dalla Banca d'Italia. I termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, 69 e 69-bis della legge fallimentare decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 67, secondo comma, della legge fallimentare". Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 3) che "Quando a seguito dell'adozione delle sole misure di cui al Capo IV, Sezione II, Sottosezione I e II, residuano attivita' o passivita' in capo all'ente sottoposto a risoluzione, quest'ultimo e' sottoposto a liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dal Testo Unico Bancario non appena possibile, tenuto conto della necessita' di conseguire gli obiettivi della risoluzione, nonche' di assicurare che l'ente in risoluzione fornisca al cessionario i servizi necessari ai sensi dell'articolo 62 per la continuazione dell'attivita' ceduta. Se e' dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, e 69 della legge fallimentare decorrono dalla data determinata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 32, comma 2".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art67 · fonte del testo

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