Legge fallimentare

Art. 18 fallimento — Reclamo

((Contro la sentenza che dichiara il fallimento puo' essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni. Il ricorso deve contenere:

  • 1)l'indicazione della corte d'appello competente;
  • 2)le generalita' dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello;
  • 3)l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;
  • 4)l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo comma. Il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla data della notificazione della sentenza a norma dell'articolo 17 e per tutti gli altri interessati dalla data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo. In ogni caso, si applica la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore e alle altre parti entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalita' per queste previste. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio,tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente. La corte provvede sul ricorso con sentenza. La sentenza che revoca il fallimento e' notificata, a cura della cancelleria, al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non reclamante, e deve essere pubblicata a norma dell'articolo 17. La sentenza che rigetta il reclamo e' notificata al reclamante a cura della cancelleria. Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di trenta giorni dalla notificazione. Se il fallimento e' revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 26.)) 50
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

12

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 27 novembre 1980 n. 151 (in G.U. 1a s.s. 03/12/1980 n. 332), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per fare opposizione decorra per il debitore dalla affissione della sentenza che ne dichiara il fallimento".

D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

50

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Testo vigente dal 1 gennaio 2008

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 18 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15599/2026

    21 maggio 2026

    In caso di conflitto negativo di competenza risolto dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 9- bis l. fall., il termine per la riassunzione del processo davanti al giudice dichiarato competente decorre sempre dalla comunicazione della relativa ordinanza ai sensi dell'art. 50 c.p.c., anche nel caso in cui, non avendo le parti svolto difese nel giudizio di legittimità, a tale comunicazione abbia provveduto il giudice dichiarato competente; ne consegue che il vizio derivante dal mancato rilievo d'ufficio dell'estinzione conseguente alla tardiva riassunzione del procedimento prefallimentare, non riguardando i presupposti "fondanti", la struttura e il funzionamento del processo, è coperto da giudicato implicito, qualora la sentenza di fallimento non sia stata fatta oggetto di rituale reclamo su tale punto specifico.

    Art. 18 fallimento · Art. 9-bis fallimento · Art. 50 c.p.c. · Art. 307 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 12708/2026

    5 maggio 2026

    In tema di effetti del giudizio di rinvio su quello per la dichiarazione di fallimento, se la pronuncia resa in sede di reclamo contro la sentenza di fallimento, ai sensi dell'art. 18 l.fall., è cassata con rinvio ed il processo non viene riassunto nel termine prescritto, non trova applicazione l'art. 393 c.p.c. ma l'art. 310, comma 2 c.p.c., cosicché si estingue unicamente il giudizio di reclamo, mentre passa in giudicato la sentenza dichiarativa di fallimento.

    Art. 18 fallimento · Art. 310 c.p.c. · Art. 336 c.p.c. · Art. 338 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6591/2026

    19 marzo 2026

    In tema di liquidazione dei compensi spettanti ai difensori, il procedimento per la dichiarazione di fallimento - così come quello sul reclamo contro la relativa decisione davanti alla corte d'appello e sul successivo ricorso per cassazione - hanno valore indeterminabile, avendo ad oggetto l'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, mentre è irrilevante l'ammontare del credito vantato dal soggetto che propone l'istanza di fallimento.

    Art. 18 fallimento · Art. 15 fallimento

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9315/2025

    9 aprile 2025

    In tema di reclamo ex art. 18 l.fall., ove il collegio ritenga di "sentire le parti" attraverso il contraddittorio scritto, concedendo termini a difesa per la comunicazione di scritti conclusionali, l'adozione del provvedimento decisorio prima della loro scadenza determina la nullità del procedimento e della conseguente sentenza.

    Art. 18 fallimento · Art. 161 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 151/1980

    Ha colpito questo articolo
    27 novembre 1980

    Non ricorrono, rispetto al debitore fallito, quelle esigenze di difficoltà di individuazione ne' di celerità della procedura fallimentare che giustificano, per gli altri soggetti interessati, la decorrenza del termine di opposizione alla sentenza di fallimento dall'affissione di quest'ultima: atteso che gli effetti del fallimento si producono dal deposito della sentenza in cancelleria, a prescindere dall'affissione di essa. È perciò illegittimo costituzionalmente l'art. 18, primo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 217 - per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per fare opposizione decorra per il debitore dalla affissione della sentenza che ne dichiara il fallimento. - V. sent. nn. 93/1962, 141/1970.

    Art. 18 fallimento

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 273/1987

    Questione infondata
    16 luglio 1987

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 co. 1 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sollevata, in riferimento all'art. 24 co. 1 e 2 Cost., nei termini di cui in narrativa (supra 3.1.) dal Tribunale di Macerata con ordinanza 13…

    Art. 24 cost. · Art. 2 cost. · Art. 18 fallimento

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 41/1981

    Questione infondata
    10 marzo 1981

    Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 151/1980.

    Art. 24 cost. · Art. 18 fallimento

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008. 103 parole tolte, 251 parole aggiunte in 5 capoversi.

Contro la sentenza che dichiara il fallimento puo' essere proposto tolto: appello aggiunto: reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi tolto: entro trenta giorni presso aggiunto: nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni. Il ricorso deve contenere:

aggiunto: 1) l'indicazione della corte d'appello competente;

aggiunto: 2) le generalita' dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appellotolto: . L'appelloaggiunto: ;

aggiunto: 3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;

aggiunto: 4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo comma. Il termine per tolto: l'appello aggiunto: il reclamo decorre per il debitore dalla data della notificazione della sentenza a norma dell'articolo 17 etolto: , per tutti gli altri interessatitolto: , dalla data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo. … codice di procedura civile. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, aggiunto: designa il relatore, e fissa con decretotolto: , da comunicarsi al ricorrente, l'udienza di comparizione entro tolto: quarantacinque aggiunto: sessanta giorni dal deposito del ricorsotolto: , assegnando termine al ricorrente non superiore aaggiunto: . Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore e alle altre parti entro dieci giorni dalla comunicazione tolto: per la notifica del ricorso e del decreto alle parti e al curatore, nonche' un termine alle parti resistenti non superiore a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie. All'udienza aggiunto: del decreto. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalita' per queste previste. All'udienza, il collegio, sentite le parti tolto: presenti in contraddittorio tra loro ed assuntiaggiunto: , assume, anche d'ufficio, aggiunto: nel rispetto del contraddittorio,tutti i mezzi di prova tolto: necessari ai fini della decisione, provvede con sentenza, emessa ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. In caso di particolare complessita', la corte puo' riservarsi di depositare la motivazione entro quindici giorni. aggiunto: che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente. La corte provvede sul ricorso con sentenza. La sentenza che revoca il fallimento e' notificataaggiunto: , a cura della cancelleria, al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non tolto: opponente aggiunto: reclamante, e deve essere pubblicatatolto: , comunicata ed iscritta a norma dell'articolo 17. La sentenza che rigetta tolto: l'appello aggiunto: il reclamo e' notificata al tolto: ricorrente aggiunto: reclamante a cura della cancelleria. Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di trenta giorni dalla notificazione. Se il fallimento e' revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti … compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto tolto: non soggetto a reclamo aggiunto: reclamabile ai sensi dell'articolo 26.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

    Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art18 · fonte del testo

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