Corte costituzionale

Sentenza n. 584/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/12/1990 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

usata come parametro

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 327, comma

primo, del codice di procedura civile in relazione all'art. 430 dello

stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1990 dal

Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Fazia

Cecilia e Bertone Carmelina ed altra, iscritta al n. 436 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Fazia Cecilia nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1990 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Uditi l'avv. Luciano Ventura per Fazia Cecilia e l'Avvocato dello

Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio di appello, promosso con ricorso

depositato il 3 luglio 1989, contro una sentenza del Pretore di

Genova in materia di lavoro, pubblicata il 23 giugno 1988 e non

notificata, il Tribunale di Genova, con ordinanza emessa il 24

gennaio 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 327,

primo comma, cod.proc.civ., in relazione all'art. 430, nella parte in

cui prevede che il termine di un anno per l'impugnazione decorre

dalla pubblicazione della sentenza, anziché dalla comunicazione del

deposito (avvenuta, nella specie, il 4 luglio 1988).

A sostegno della valutazione di non manifesta infondatezza il

giudice a quo richiama la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha

ripetutamente affermato che il pieno esercizio del diritto di difesa

postula la possibilità di utilizzare "nella sua interezza" il

termine stabilito dalla legge per il compimento di un atto: e ciò

indipendentemente dalla durata del termine, come si argomenterebbe

specialmente dalla sent. n. 159 del 1971. Pertanto la funzione

informativa della comunicazione di cancelleria non può essere

disgiunta da quella di determinare il dies a quo del termine per

l'impugnazione.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'appellante

aderendo alle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione e

concludendo per l'accoglimento della questione.

In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza di

discussione la difesa della parte privata sostiene che l'art. 327

sarebbe l'unica eccezione al principio - ricavabile da una nutrita

serie di norme - che garantisce alla parte gravata dall'onere di

compimento di certi atti entro un dato termine "la conoscibilità del

momento iniziale di decorrenza del termine stesso, che viene fatto

coincidere con quello dell'avvenuta comunicazione". Il ritardo dei

depositi delle sentenze, ben oltre i termini indicati dalla legge,

rende particolarmente difficoltosa la verifica quotidiana in

cancelleria della pubblicazione ed esclude che tale comportamento

possa farsi rientrare nel concetto di "normale diligenza" cui fa

riferimento la Corte di cassazione nelle sue numerose pronunce di

manifesta infondatezza della questione.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

Sul primo punto è eccepita l'irrilevanza della questione perché,

essendo la comunicazione della sentenza intervenuta undici giorni

dopo il deposito, restava alla parte soccombente un largo margine di

tempo per proporre l'appello. Sul secondo punto si richiamano gli

argomenti con cui più volte la Corte di cassazione ha ritenuto la

questione manifestamente infondata (Cass. nn. 3501 del 1979, 5819 del

1984, 9906 del 1988, 3906 del 1989).

In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza di

discussione l'Avvocatura sviluppa gli argomenti di infondatezza, ma

insiste altresì nella domanda principale di inammissibilità

appoggiandola sul rilievo che la sollevata questione mira a una

pronunzia manipolativa del sistema. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Genova impugna, per contrasto con l'art. 24

della Costituzione, l'art. 327, primo comma, cod.proc.civ., in

relazione all'art. 430, nella parte in cui fa decorrere il termine di

un anno per l'impugnazione dalla pubblicazione della sentenza

mediante deposito in cancelleria, anziché dalla comunicazione del

deposito.

2. - La questione è inammissibile.

Essa mira, infatti, a una sentenza che sconvolgerebbe la coerenza

del sistema delle impugnazioni. La decorrenza del termine previsto

dall'art. 327, primo comma, cod.proc.civ., dalla data di

pubblicazione della sentenza è un corollario del principio

(confermato dall'art. 391-bis, introdotto nel codice di procedura

civile dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, recante provvedimenti

urgenti per il processo civile) secondo cui, dopo un certo lasso di

tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla

notificazione della sentenza (a istanza di parte). Stabilito questo

principio, di per sé non contestato dal giudice a quo, ne deriva

logicamente la decorrenza del termine di un anno dal momento in cui

la sentenza è perfezionata, cioè appunto dalla data della

pubblicazione.

Lo spostamento del dies a quo alla data di comunicazione della

sentenza non solo sarebbe intrinsecamente contraddittorio con la

logica del principio, ma ne restringerebbe irrazionalmente il campo

di applicazione alle parti costituite in giudizio, alle quali

soltanto la sentenza è comunicata d'ufficio (art. 133, secondo

comma, cod.proc.civ.).

Per evitare una simile conseguenza dovrebbero essere modificate

almeno altre due norme. Anzitutto il secondo comma dello stesso art.

327, sostituendolo con una norma la quale disponga che per la parte

contumace il termine di cui al primo comma decorre dalla

notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 292, ultimo comma; in

secondo luogo pure quest'ultima disposizione, introducendovi la

precisazione che la sentenza è (immediatamente) notificata d'ufficio

alla parte contumace, in contrasto con l'interpretazione oggi

prevalente che la intende come precetto sul modo della notificazione,

da farsi pur sempre a istanza di parte ai fini della decorrenza dei

termini brevi previsti dall'art. 325. Una modificazione del sistema

normativo di tale portata andrebbe oltre i poteri di questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 327, primo comma, cod.proc.civ., in relazione all'art. 430

dello stesso codice, sollevata, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:584 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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