Art. 344-bis c.p.p. — Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione

[1]La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilita' dell'azione penale.279 La mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilita' dell'azione penale.279 I termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, per il deposito della motivazione della sentenza. Quando il giudizio di impugnazione e' particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessita' delle questioni di fatto o di diritto da trattare, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione. Ulteriori proroghe possono essere disposte, per le ragioni e per la durata indicate nel periodo precedente, quando si procede per i delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 306, secondo comma, 416-bis, 416-ter, 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche' per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale e per il delitto di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Nondimeno, quando si procede per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale, i periodi di proroga non possono superare complessivamente tre anni nel giudizio di appello e un anno e sei mesi nel giudizio di cassazione. Contro l'ordinanza che dispone la proroga del termine previsto dal comma 1, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione, a pena di inammissibilita', entro cinque giorni dalla lettura dell'ordinanza o, in mancanza, dalla sua notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 611. Quando la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, la questione non puo' essere riproposta con l'impugnazione della sentenza. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, nei casi previsti dall'articolo 159, primo comma, del codice penale e, nel giudizio di appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In caso di sospensione per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il periodo di sospensione tra un'udienza e quella successiva non puo' comunque eccedere sessanta giorni. Quando e' necessario procedere a nuove ricerche dell'imputato, ai sensi dell'articolo 159 ((o dell'articolo 598- ter, comma 2,)) del presente codice, per la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello o degli avvisi di cui all'articolo 613, comma 4, i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono altresi' sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, tra la data in cui l'autorita' giudiziaria dispone le nuove ricerche e la data in cui la notificazione e' effettuata. La declaratoria di improcedibilita' non ha luogo quando l'imputato chiede la prosecuzione del processo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 624, le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello. In questo caso, il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 617. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti puniti con l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

[2]279

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 settembre 2021, n. 134

279

La L. 27 settembre 2021, n. 134 ha disposto: - (con l'art. 2, comma 3) che il presente articolo si applica ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020; - (con l'art. 2, comma 4) che "Per i procedimenti di cui al comma 3 nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano gia' pervenuti al giudice dell'appello o alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 590 del codice di procedura penale, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge"; - (con l'art. 2, comma 5) che "Nei procedimenti di cui al comma 3 nei quali l'impugnazione e' proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione. Gli stessi termini si applicano nei giudizi conseguenti ad annullamento con rinvio pronunciato prima del 31 dicembre 2024. In caso di pluralita' di impugnazioni, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo".

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 344-bis c.p.p., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. pen., Sez. II, sent. n. 2714/2026

    23 gennaio 2026

    La Seconda Sezione penale ha affermato che, per i reati commessi a far data dall’1 gennaio 2020, a seguito dell’annullamento parziale pronunziato dalla Corte di cassazione, ove sia stata disposta la dichiarazione di irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità ex art. 624 cod. proc. pen., nel giudizio di rinvio non decorre il termine di improcedibilità ex art. 344- bis cod. proc. pen.

    Art. 344-bis c.p.p. · Art. 624 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 22028/2025

    31 luglio 2025

    L'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, di cui all'art. 344-bis c.p.p. (introdotto dall'art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 134 del 2021), non è applicabile al giudizio disciplinare, essendo univocamente calibrato su un procedimento con due gradi di merito, laddove in sede disciplinare il giudizio, compreso quello di rinvio, si svolge dinanzi al primo e unico giudice di merito; né tale mancata estensione risulta manifestamente irragionevole, in quanto il principio costituzionale della ragionevole durata del procedimento disciplinare è già ampiamente tutelato dalla scansione dei termini di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 109 del 2006, che delinea una disciplina completa ed esaustiva.

    Art. 344-bis c.p.p. · Art. 2 Delega al Governo per l'efficienza del processo penale

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 21 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 19 ottobre 2021 al 30 dicembre 2022. 3 parole tolte, 6 parole aggiunte.

tolto: 1.La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilita' dell'azione penale. tolto: 2. La mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno … sessanta giorni. Quando e' necessario procedere a nuove ricerche dell'imputato, ai sensi dell'articolo 159 aggiunto: o dell'articolo 598- ter, comma 2, del presente codice, per la notificazione del decreto di citazione per il giudizio … del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 617tolto: . 9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti puniti con l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art344bis · fonte del testo

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