Art. 52 — Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello

La sentenza della ((corte di giustizia tributaria di primo grado)) puo' essere appellata alla ((corte di giustizia tributaria di secondo grado)) competente a norma dell'articolo 4, comma 2. 52 L'appellante puo' chiedere alla ((corte di giustizia tributaria di secondo grado)) di sospendere in tutto o in parte l'esecutivita' della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 220)). 52 Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile ((e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza,)) disponendo che ne sia data comunicazione alle parti ((almeno cinque giorni liberi prima)). 52 In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, puo' disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutivita' della sentenza fino alla pronuncia del collegio. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile. La sospensione puo' essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69 comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 47, comma 8-bis. ((6-bis. L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non puo' in ogni caso coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.)) 52

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220

52

Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 4 gennaio 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 52, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 gennaio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2016 al 4 gennaio 2024. 26 parole tolte, 66 parole aggiunte.

La sentenza della tolto: commissione provinciale aggiunto: corte di giustizia tributaria di primo grado puo' essere appellata alla tolto: commissione regionale aggiunto: corte di giustizia tributaria di secondo grado competente a norma dell'articolo 4, comma 2. L'appellante puo' chiedere alla tolto: commissione regionale aggiunto: corte di giustizia tributaria di secondo grado di sospendere in tutto o in parte l'esecutivita' della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. tolto: Il contribuente puo' comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa puo' derivargli un danno grave e irreparabile aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 220. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile aggiunto: e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno tolto: dieci aggiunto: cinque giorni liberi prima. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del … di cui all'articolo 69 comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 47, comma 8-bisaggiunto: . 6-bis. L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non puo' in ogni caso coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220

    Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art52 · fonte del testo

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