Art. 292 c.p.c. — Notificazione e comunicazione di atti al contumace
[2]Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito ((...)). 178
[3]Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.
[4]Le sentenze sono notificate alla parte personalmente. 47
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
47La Corte Costituzionale, con sentenza 25 - 28 novembre 1986, n. 250 (in G.U. 1a s.s. 03/12/1986, n. 250), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 292 c.p.c. nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si da' atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore e al conciliatore, di cui al Titolo II del libro II del codice di procedura civile".
Corte Costituzionale
54La Corte Costituzionale, con sentenza 18 maggio-6 giugno 1989, n. 317 (in G.U. 1a s.s. 14/06/1989, n. 24), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 292, primo comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, n. 1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si da' atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza".
D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
178Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Testo vigente dal 26 novembre 2024
