Art. 292 c.p.c. — Notificazione e comunicazione di atti al contumace

[1]L'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa ((...)). 54 178

[2]Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito ((...)). 178

[3]Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.

[4]Le sentenze sono notificate alla parte personalmente. 47

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

47

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 - 28 novembre 1986, n. 250 (in G.U. 1a s.s. 03/12/1986, n. 250), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 292 c.p.c. nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si da' atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore e al conciliatore, di cui al Titolo II del libro II del codice di procedura civile".

Corte Costituzionale

54

La Corte Costituzionale, con sentenza 18 maggio-6 giugno 1989, n. 317 (in G.U. 1a s.s. 14/06/1989, n. 24), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 292, primo comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, n. 1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si da' atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza".

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

178

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Comparsa di intervento volontario

Il terzo entra nel processo: le tre forme dell’art. 105 già scritte, tempestività e limiti dell’art. 268, diritto del terzo, posizione sulle domande delle parti, prove, documenti e procura in calce.

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 292 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 13313/2026

    8 maggio 2026

    In tema di notificazione del ricorso per cassazione, qualora l'impugnazione sia proposta nei confronti dell'INPS rimasta contumace nel giudizio di merito, la notificazione deve essere eseguita alla parte personalmente, presso la sede legale dell'Istituto in Roma, ai sensi dell'art. 145 c.p.c., nella persona del presidente ovvero mediante consegna ad una delle persone indicate dalla norma, non essendo idonea la notificazione eseguita presso una sede periferica dell'ente.

    Art. 292 c.p.c. · Art. 145 c.p.c. · Art. 330 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 190 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 27909/2025

    20 ottobre 2025

    In tema di giudizio di revocazione, alla parte contumace non si applica la disciplina dettata dagli artt. 170 e 285 c.p.c., bensì quella dell'art. 292, comma 4, c.p.c., cosicché, in mancanza di notifica e di comunicazione integrale del provvedimento alla parte personalmente, non opera il termine breve di cui all'art. 51, comma 13, c.c.i.i., ma quello c.d. "lungo" ex art 327 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestivo - sebbene infondato - il ricorso per cassazione proposto avverso la pronuncia con cui era stata revocata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, per non essersi avveduto il giudicante che dai documenti di causa risultava l'estinzione del debito su cui il ricorrente aveva fondato la propria legittimazione).

    Art. 292 c.p.c. · Art. 170 c.p.c. · Art. 285 c.p.c. · Art. 327 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 27 ↗

Tutte le 9 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di ottobre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 317/1989

    Ha colpito questo articolo
    6 giugno 1989

    Anche per i giudizi davanti al Tribunale - potendo, in tale sede, essere prodotti documenti nuovi - costituisce ingiustificato aggravio della posizione del convenuto contumace, con lesione del suo diritto di difesa, il fatto che - sostanzialmente - si abbia per riconosciuta da questi una scrittura, della cui produzione egli non è messo in grado di avere notizia: ciò anche se al contumace è consentito (art. 293, ultimo comma, del codice di procedura civile) disconoscere la scrittura in sede di costituzione tardiva, o (secondo giurisprudenza costante) in sede di appello, essendo l'onere della costituzione tardiva o della proposizione del gravame e del disconoscimento, null'altro che aspetti di detto ingiustificato aggravio. È pertanto costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., l'art. 292, comma primo, cod. proc. civ., in relazione all'art. 215, n. 1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si da' atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza. - cfr. S. n. 250/1986.

    Art. 292 c.p.c. · Art. 215 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 250/1986

    Ha colpito questo articolo
    28 novembre 1986

    La scrittura privata, tutte le volte che consente all'attore di adempiere all'onere della prova dei fatti costitutivi della propria domanda, incide sul diritto di difesa del convenuto contumace non meno intensamente di altri atti (giuramento, interrogatorio formale) per i quali la notificazione al contumace è prevista. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24, comma secondo, Cost. - l'art. 292 cod. proc. civ. (riguardante la notificazione e comunicazione di atti al contumace), nella parte in cui, nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore ed al conciliatore - compresi nel titolo II del libro II dello stesso codice - non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si da' atto della produzione della scrittura privata.

    Art. 292 c.p.c. · Art. 232 c.p.c. · Art. 140 c.p.c. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 202/1998

    Questione infondata
    3 giugno 1998

    Manifesta infondatezza della questione, data l'erroneità del presupposto interpretativo dal quale muove il giudice 'a quò. Invero - premesso che, per giurisprudenza costante, la contumacia non può assumere alcun significato probatorio ne' può <<ricomprendersi in quel comportamento della parte dal quale si possono desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c.>> - la disposizione di cui all'art. 183, primo comma, c.p.c., alla a tenore della quale alla prima udienza di trattazione <<la mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116>>, deve intendersi riferita esclusivamente alle parti costituite. - Cfr. S. nn. 250/1986 e 317/1989. red.: G. Leo

    Art. 183 c.p.c. · Art. 292 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 116 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1989 al 26 novembre 2024. 12 parole tolte in 2 capoversi.

L'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa tolto: con ordinanzaaggiunto: ....

Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito tolto: in cancelleria e con l'apposizione del visto del cancelliere sull'originaleaggiunto: ....

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art292 · fonte del testo

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