Art. 178 c.g.c. — Termini per le impugnazioni e decorrenza

[1]1. Il termine per proporre l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo di cui all'articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazione e' di sessanta giorni. E' anche di sessanta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo di cui al primo periodo contro la sentenza delle sezioni di appello.

[2]2. I termini stabiliti al comma 1 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, effettuata con le modalita' di cui agli articoli 285 e 286 del codice di procedura civile, tranne per i casi previsti dall'articolo 200, comma 2, e 202, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui sono stati scoperti il dolo o la falsita' o la collusione o e' stato recuperato il documento, o sono stati riconosciuti l'omissione o il doppio impiego ovvero e' passata in giudicato la sentenza di cui all'articolo 202, comma 1, lettera b), o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza di cui all'articolo 202, comma 2.

[3]3. L'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso impugnante i termini di cui al comma 1 per proporla contro le altre parti.

[4]4. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, fatto salvo il caso in cui la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullita' della citazione o della notificazione di essa o per nullita' della notificazione degli atti di cui all'articolo 93, ((l'appello e)) la revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), ((devono essere proposti)), a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza.

[5]5. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, il ricorso per cassazione deve essere notificato entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

[6]6. Quando, durante la decorrenza dei termini di cui al comma 1 o 4, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'articolo 108, commi 1 e 7, si applica l'articolo 328 del codice di procedura civile.

Testo vigente dal 1 aprile 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 aprile 2021

Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 2019 al 1 aprile 2021. 3 parole tolte, 5 parole aggiunte.

… notificazione di essa o per nullita' della notificazione degli atti di cui all'articolo 93, aggiunto: l'appello e la revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), tolto: deve essere depositata aggiunto: devono essere proposti, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art178 · fonte del testo

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