Art. 36 — Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare

Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e' prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo e' fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020. Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo ((, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,)) sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, dello stesso codice. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresi' a tutte le funzioni e attivita' della Corte dei conti, come elencate nell'articolo 85 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 e' fissato al 12 maggio 2020.

Testo vigente dal 7 giugno 2020

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 36, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14194/2026

    14 maggio 2026

    Il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario, ai sensi degli artt. 569, comma 3, e 585 c.p.c., ha natura sostanziale (e non processuale), in quanto attiene all'adempimento di un'obbligazione pecuniaria che costituisce il presupposto dell'effetto traslativo della proprietà e non richiede l'esercizio di una difesa tecnica, ed è perentorio, rispondendo alla necessità di garantire l'immutabilità delle condizioni fissate nella lex specialis della vendita e la parità di trattamento tra tutti i partecipanti alla gara; ne consegue che a tale termine non si applica la proroga di diritto della scadenza cadente nella giornata di sabato al primo giorno feriale successivo, prevista dall'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., né la sospensione dei termini processuali (feriale o emergenziale) che inizi a decorrere il lunedì successivo alla scadenza caduta di sabato.

    Art. 36 · Art. 569 c.p.c. · Art. 585 c.p.c. · Art. 155 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 151 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 3144/2026

    12 febbraio 2026

    In tema di definizione agevolata delle liti fiscali, la sospensione del termine per impugnare, prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, opera automaticamente, a prescindere dal concreto intento della parte privata di avvalersene, e si cumula con quella dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ma non con la sospensione feriale, che resta interamente assorbita dalla sospensione prevista nell'ambito dei procedimenti di definizione agevolata, in ragione della natura eccezionale di quest'ultima.

    Art. 36 · Art. 325 c.p.c. · Art. 326 c.p.c. · Art. 327 c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 124 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11375/2025

    30 aprile 2025

    La sospensione straordinaria emergenziale dei termini processuali prevista dall'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, conv. nella l. n. 27 del 2020, si applica anche alle opposizioni esecutive, in ragione, oltre che dell'inequivoco tenore letterale della disposizione (che prevede la sospensione del decorso dei termini per "il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili"), della ratio legis, ad essa sottesa, di evitare il maturarsi di decadenze processuali in un periodo di tempo in cui il compimento delle attività era materialmente inibito per l'eccezionale vicenda pandemica da Covid-19.

    Art. 36 · Art. 83 cura italia · Art. 327 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 200 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 278/2020

    Questione infondata
    23 dicembre 2020

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Roma e di Spoleto in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. - dell'art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 27 del 2020 e dell'art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 40 del 2020 che - con riferimento ai procedimenti penali in cui opera, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini processuali in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - rispettivamente dispongono la sospensione del termine di prescrizione del reato, anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020, e prorogano all'11 maggio 2020 gli effetti di tale sospensione. La sospensione (e la successiva proroga) disposte dalle norme censurate rientrano nella causa generale di sospensione della prescrizione stabilita dall'art. 159 cod. pen., la quale, essendo anteriore alle condotte contestate agli imputati nei giudizi a quibus , non contrasta con il principio di irretroattività della norma penale sostanziale sfavorevole. Inoltre, la breve durata della sospensione dei processi, e quindi del decorso della prescrizione, è pienamente compatibile con il canone della ragionevole durata del processo. Sul piano della ragionevolezza e della proporzionalità, la norma è infine giustificata dalla tutela del bene della salute collettiva per contenere il rischio di contagio da COVID-19 in un eccezionale momento di emergenza sanitaria. ( Precedente citato: sentenza n. 24 del 2014 ).

    Art. 83 cura italia · Art. 25 cost. · Art. 36 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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… sei mesi successivi all'11 maggio 2020. Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativoaggiunto: , di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23~art36 · fonte del testo

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