Art. 403 c.p.c. — Impugnazione della sentenza di revocazione

[1]Non puo' essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione.

[2]Contro di essa sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 403 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3031/2026

    11 febbraio 2026

    In tema di impugnazione, il mezzo di gravame avverso la sentenza che è stata pronunciata nel giudizio di revocazione è quello previsto originariamente al momento in cui fu pronunciata la sentenza impugnata per revocazione, ai sensi dell'art. 403, comma 2, c.p.c., senza che possano assumere rilievo le successive modifiche legislative. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso avverso la pronuncia della Corte di appello che - applicando erroneamente il termine breve di sei mesi e non quello di un anno previsto dall'art. 327 c.p.c., laddove la sentenza oggetto di revocazione era precedente l'entrata in vigore della l. n. 69 del 2009 - aveva ritenuto tardivo l'appello proposto nei confronti della decisione sulla revocazione della sentenza dichiarativa di fallimento resa in data anteriore alla legge n. 69 del 2009).

    Art. 403 c.p.c. · Art. 327 c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 23 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 32827/2025

    16 dicembre 2025

    Contro le sentenze rese in esito al giudizio di ottemperanza, ex art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, è ammissibile l'impugnazione per revocazione, dovendo intendersi la limitazione di cui al comma 10 della disposizione - a mente del quale contro le sentenze emesse dal giudice dell'ottemperanza è ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento - come relativa al solo ambito delle impugnazioni ordinarie e non a quelle straordinarie; la sentenza che ha revocato la pronuncia emessa in sede di ottemperanza, d'altro canto, in applicazione dell'art. 403, comma 2, c.p.c., rimane soggetta alla limitazione in esame, con conseguente ammissibilità del ricorso per cassazione solo al fine di far valere errores in procedendo.

    Art. 403 c.p.c. · Art. 70 Disposizioni sul processo tributario

    Rassegna di dicembre 2025, p. 183 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di dicembre 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art403 · fonte del testo

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