Art. 6 — Definizione agevolata delle controversie tributarie

Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia e' stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. ((1-bis. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia puo' essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia)) In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:

  • a)((del 40 per cento)) del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
  • b)((del 15 per cento)) del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. (( In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni e' dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata. 2-ter. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia)) Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non e' dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalita' diverse dalla presente definizione. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado e' stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:
  • a)le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
  • b)le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro e' ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma del presente articolo sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della controversia e' in ogni caso subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui al comma 21 dell'articolo 3 ((del presente decreto)). Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma e' presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli gia' versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonche' per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalita' previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego e' impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia e' richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale puo' essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo e' dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia piu' pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo. Ciascun ente territoriale puo' stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte il medesimo ente ((o un suo ente strumentale)).

Testo vigente dal 19 dicembre 2018

Corte di cassazione

13 pronunce che riguardano l’art. 6, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 8204/2026

    2 aprile 2026

    In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, la disciplina di cui all'art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022, riferendosi alle "controversie attribuite alla giurisdizione tributaria", senza limitazione agli atti impositivi, si applica anche alle liti aventi ad oggetto atti meramente riscossivi, quali le cartelle di pagamento, non essendo consentita un'interpretazione restrittiva che ne riduca l'ambito applicativo in assenza di un espresso fondamento normativo.

    Art. 6

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 377 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 3210/2026

    13 febbraio 2026

    La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione, prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 (conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018), comporta il cumulo del termine di cui all'art. 327 c.p.c. - ove lo stesso scada, computata anche la sospensione feriale prevista dall'art. 1 della l. n. 742 del 1969, nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019 - con l'ulteriore termine di nove mesi stabilito dalla citata disposizione, non ricorrendo in tal caso una sovrapposizione cronologica dei rispettivi periodi di sospensione.

    Art. 6 · Art. 1 Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale · Art. 327 c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 125 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1279/2026

    20 gennaio 2026

    In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 (cd. "rottamazione-ter"), il mancato pagamento di parte delle rate rileva solo sul piano della riscossione e non della prosecuzione del giudizio, perché con il pagamento della prima rata, salvo il diniego da parte dell'Agenzia delle entrate, si perfeziona la definizione e si determina l'estinzione del giudizio; il provvedimento di estinzione, peraltro, quale statuizione meramente processuale, è inidoneo ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte e a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitando la sua efficacia al solo venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, in presenza di un nuovo "accordo" sulle modalità di adempimento dell'obbligazione tributaria, che, in assenza dell'integrale pagamento, non estingue anche il debito tributario.

    Art. 6 · Art. 46 Disposizioni sul processo tributario

    Rassegna di gennaio 2026, p. 116 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 33414/2025

    21 dicembre 2025

    In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, deve essere ricompresa fra i giudizi aventi ad oggetto un atto impositivo, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, anche l'impugnazione da parte del contribuente dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 e all'art. 29 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, che, modificando l'entità della pretesa tributaria, costituisca, in concreto, una modalità di esercizio della potestà impositiva esulante dalla mera funzione esattoriale propria della sua natura di atto di pura riscossione.

    Art. 6 · Art. 68 Disposizioni sul processo tributario

    Rassegna di dicembre 2025, p. 195 ↗

Tutte le 13 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 2018 al 19 dicembre 2018. 8 parole tolte, 164 parole aggiunte in 4 capoversi.

… sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. tolto: In aggiunto: 1-bis. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia puo' essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle …

a) tolto: della meta' aggiunto: del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

b) tolto: di un quinto aggiunto: del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. tolto: Le controversie aggiunto: In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni e' dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata. 2-ter. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il …

… entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui al comma 21 dell'articolo 3 aggiunto: del presente decreto. Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma e' presentata una distinta … articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte il medesimo ente aggiunto: o un suo ente strumentale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-23;119~art6 · fonte del testo

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