Impugnazioni

Comparsa di costituzione e risposta in appello

ex artt. 343, 346 e 347 c.p.c.

Costituzione dell’appellato davanti alla corte d’appello o al tribunale: difese motivo per motivo, inammissibilità ex art. 342, riproposizione delle domande ex art. 346, appello incidentale anche tardivo, opposizione alla sospensione, conclusioni e procura in calce.

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Prima del deposito e all’udienza

  • Art. 347, primo comma, nel testo del d.lgs. 164/2024 vigente dal 26 novembre 2024: l’appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale; le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell’udienza indicata nell’atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell’art. 349-bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale. Prima di quel decreto il termine dei venti giorni era scritto nell’art. 343, che oggi rinvia all’art. 347, e l’art. 347 diceva soltanto che la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. La nota di aggiornamento stampata nel testo degli artt. 343 e 347 riporta l’art. 7, comma 1, del d.lgs. 164/2024: «Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023». Il decreto non è nel corpus di Iuspedia: se il procedimento è stato introdotto prima di quella data, verificare il testo applicabile.
  • Art. 343: l’appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata nel termine previsto dall’art. 347. Se l’interesse a proporlo sorge dall’impugnazione proposta da altra parte che non sia l’appellante principale, si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell’impugnazione stessa (secondo comma): il modello non scrive questo caso. Art. 333: le parti alle quali sono state fatte le notificazioni dell’impugnazione debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo.
  • Art. 334: le parti contro le quali è stata proposta impugnazione, e quelle chiamate a integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza; in tal caso, se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile o improcedibile, l’impugnazione incidentale perde ogni efficacia.
  • Art. 346: le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate. La legge non dice quando basti riproporle e quando occorra l’appello incidentale: il modello non lo stabilisce. Non lega la riproposizione a un termine (l’art. 343 lega alla comparsa tempestiva solo l’appello incidentale): il modello le ripropone nella comparsa, anche tardiva.
  • Artt. 347, 166 e 167, applicati con l’art. 359: la comparsa si deposita con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti offerti in comunicazione; contiene tutte le difese, la presa di posizione sui fatti, le generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova, i documenti e le conclusioni. Il deposito degli atti e dei documenti da parte dei difensori ha luogo esclusivamente con modalità telematiche (art. 196-quater disp. att.); le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito oppure mediante notificazione all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto come domicilio digitale speciale (art. 170, quarto comma).
  • Art. 82, terzo comma: davanti al tribunale e alla corte d’appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente, salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti. Art. 83, ultimo comma: la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa.
  • Art. 350, secondo comma: nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, dichiara la contumacia dell’appellato. Costituzione oltre il termine dell’art. 347: si perde l’appello incidentale (art. 343); la parte può costituirsi successivamente, ma restano ferme le decadenze dell’art. 167 (art. 171, secondo comma), cioè delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, e l’art. 38 vuole l’incompetenza eccepita nella comparsa di risposta tempestivamente depositata: norme che in appello si osservano in quanto applicabili (art. 359), come avverte l’atto di citazione in appello. Il modello, oltre il termine, non scrive l’appello incidentale né la frase sul termine; le altre difese restano, e le eccezioni riproposte vanno vagliate sul caso.
  • Artt. 348-bis, 350 e 350-bis: quando ravvisa che l’impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice, sentite le parti, dispone la discussione orale e decide a norma dell’art. 281-sexies. Se è proposta impugnazione incidentale, ciò avviene solo quando i presupposti ricorrono sia per l’impugnazione principale sia per quella incidentale; in mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni (art. 348-bis, secondo comma). Con un appello incidentale non subordinato il modello non scrive l’istanza di discussione orale e lo segnala tra i dati da sistemare; con quello subordinato la scrive, ma se la subordinazione basti a far ricorrere i presupposti la legge non lo dice. Il giudice può comunque disporre la discussione orale quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell’urgenza della causa (art. 350, terzo comma).
  • Artt. 283 e 351: sull’istanza di sospensione il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza; davanti alla corte d’appello i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria sono adottati con ordinanza collegiale. Se l’appellante ha chiesto con ricorso che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell’udienza di comparizione, il presidente del collegio ordina con decreto la comparizione delle parti in camera di consiglio (quando l’appello è proposto al tribunale, il giudice fissa l’udienza davanti a sé) e, se ricorrono giusti motivi di urgenza, con lo stesso decreto può essere provvisoriamente disposta l’immediata sospensione (art. 351, secondo e terzo comma): le difese sull’istanza vanno portate a quell’udienza. L’istanza dell’appellato con l’appello incidentale (art. 283, primo comma) il modello non la scrive.
  • Art. 352: se non procede ai sensi dell’art. 350-bis, il giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione e assegna termini perentori non superiori a sessanta giorni prima dell’udienza per le note di precisazione delle conclusioni, a trenta per le comparse conclusionali e a quindici per le note di replica.
  • Art. 345: nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove né nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio; non sono ammessi nuovi mezzi di prova né nuovi documenti, salvo la causa non imputabile; può sempre deferirsi il giuramento decisorio.
  • Art. 339, terzo comma: le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Il limite riguarda la sentenza, e vale anche per l’appello incidentale.
  • D.P.R. 115/2002: la parte che per prima si costituisce in giudizio è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato (art. 14, comma 1); per i giudizi di impugnazione il contributo è aumentato della metà (art. 13, comma 1-bis); se l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta versa un ulteriore importo pari a quello «dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis» (art. 13, comma 1-quater). L’art. 14 non regola espressamente il pagamento né la dichiarazione di valore per l’appello incidentale (il comma 3 parla di modifica della domanda, domanda riconvenzionale, chiamata in causa e intervento autonomo): il modello non lo stabilisce.
  • Fuori dal modello: l’appello nel rito del lavoro (artt. 434-436), l’appello nei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie (artt. 473-bis.30-473-bis.32), l’intervento in appello, ammesso soltanto per i terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell’art. 404 (art. 344).
  • Il modello non calcola termini, valore né contributo unificato e non verifica la tempestività della costituzione.

Ambito e revisione

Costituzione dell’appellato nel giudizio d’appello davanti alla corte d’appello o al tribunale: difese motivo per motivo, inammissibilità ex art. 342, improcedibilità, prove nuove, riproposizione ex art. 346, appello incidentale anche tardivo o subordinato, opposizione alla sospensione, discussione orale ex art. 348-bis. Non copre l’appello nel rito del lavoro e di famiglia, l’intervento in appello né l’incidentale dell’art. 343, secondo comma. Non calcola termini né contributo unificato.

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Altre fonti consultate

Iuspedia

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