Corte costituzionale

Ordinanza n. 577/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/2000 · relatore Franco Bile

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 22d.P.R. 636/1972
  • art. 25d.P.R. 636/1972
  • art. 38d.P.R. 636/1972

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22, 25 e 38

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del

contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 22 marzo

1999 dalla Commissione tributaria regionale di Cagliari sul ricorso

proposto da Luigi Coni contro l'Ufficio delle entrate di Tempio

Pausania, iscritta al n. 285 del registro ordinanze 2000 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale,

dell'anno 2000.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza del 22 marzo 1999, pervenuta alla

Corte il 18 novembre 1999, la Commissione tributaria regionale di

Cagliari, nel corso di un procedimento di appello avverso una

decisione della Commissione tributaria di primo grado di Tempio

Pausania, ha sollevato - in riferimento all'art. 24 della

Costituzione - questione di costituzionalità degli articoli 22, 25 e

38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del

contenzioso tributario), applicabili al procedimento ratione

temporis, nella parte in cui, secondo l'interpretazione della Corte

di cassazione costituente "diritto vivente" devono essere integrati

dalla regola posta dall'art. 327, primo comma, del codice di

procedura civile, nel senso della soggezione dell'appello al c.d.

"termine lungo" annuale da essa previsto e non invece al solo termine

di cui allo stesso art. 22, con la conseguente preclusione

dell'appello quando il "termine lungo" sia decorso, indipendentemente

dalla perdurante eventuale pendenza del "termine breve" di sessanta

giorni dalla notificazione o comunicazione, previste dall'art. 38;

che il giudice rimettente ha ritenuto la non manifesta

infondatezza della questione osservando che il processo tributario

disciplinato dal d.P.R. n. 636 del 1972 è caratterizzato dalla non

obbligatorietà della difesa tecnica e, in genere, "da un complesso

di semplificazioni procedurali e da regole volte a renderlo

accessibile anche al semplice contribuente pur sprovvisto di

cognizioni specifiche" e che l'applicazione dell'art. 327, primo

comma, cod. proc. civ. appare in contrasto con siffatte

caratteristiche, in quanto "la conoscenza o la semplice

conoscibilità" della norma richiede una competenza tecnica

qualificata che può esigersi solo dagli operatori del diritto e non

da un soggetto che si difende personalmente pur essendo abitualmente

privo di preparazione giuridica;

che questa difficoltà di conoscenza sarebbe, del resto,

evidenziata anche dalla circostanza che il legislatore della riforma

del processo tributario - nel testo dell'art. 72 del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo

tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.

30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) anteriore alla sostituzione

apportata dall'art. 12 lettera i) del d.l. 8 agosto 1996, n. 437

(Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta,

di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori

bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario),

convertito con modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556

(Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 agosto 1996,

n. 437, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione

diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione

finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di

contenzioso tributario) - aveva stabilito che per i termini di

impugnazione delle decisioni delle commissioni tributarie di primo e

secondo grado, relativi alle controversie pendenti, restava ferma

l'applicabilità del solo termine breve di impugnazione, escludendo

testualmente quella del termine ex art. 327, primo comma, cod. proc.

civ;

che, in definitiva, l'applicazione dell'art. 327, primo

comma, cod. proc. civ. al processo tributario - nel quale non è

previsto l'obbligo della difesa tecnica, la sola "in grado di

percepire la consapevolezza dell'estensione operativa della norma e

delle sue implicazioni applicative" - finisce per vanificare

l'esigenza di tutela del diritto di difesa ex art. 24 della

Costituzione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo

l'infondatezza della questione.

Considerato che nel contenzioso tributario disciplinato dal

d.P.R. n. 636 del 1972 l'unico termine d'impugnazione previsto

espressamente - tanto per le impugnazioni in appello, quanto per

quelle alla Commissione tributaria centrale - era quello di sessanta

giorni dalla comunicazione del deposito della decisione a cura della

segreteria o dalla notificazione della decisione a cura della parte

(cfr. art. 22, primo comma, e art. 25 primo comma, in relazione

all'art. 38, commi terzo e quinto, come modificato dal d.P.R. 3

novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la

revisione della disciplina del contenzioso tributario);

che sul problema della sovrapponibilità a tale termine del

termine c.d. lungo dell'anno dalla pubblicazione (scilicet deposito)

della decisione, previsto dall'art. 327, primo comma, cod. proc. civ,

la giurisprudenza di merito tributaria e quella di legittimità si

sono attestate sulla soluzione positiva a seguito dell'intervento

delle sezioni unite della Corte di cassazione, onde è corretta

l'affermazione del rimettente circa l'esistenza di un "diritto

vivente" favorevole all'applicabilità del "termine lungo";

che il rimettente dubita della conformità all'art. 24 della

Costituzione di tale "diritto vivente" sostanzialmente adducendo che

l'applicazione del "termine lungo", discendendo da un'operazione

ermeneutica implicante un certo grado di difficoltà, sarebbe

incompatibile con la struttura del processo tributario secondo il

regime di cui al d.P.R. n. 636 del 1972, (nel quale la difesa

personale del contribuente, in alternativa a quella del difensore

tecnico, era possibile senza limiti derivanti dal valore o

dall'oggetto della controversia: art. 30, primo comma), essendo

invece compatibile soltanto con una disciplina processuale nella

quale la difesa tecnica sia prevista come necessaria;

che la difficoltà di conoscenza della regola avallata dal

"diritto vivente" sarebbe confermata anche dal rilievo che - nel

dettare la disciplina delle controversie pendenti nel passaggio dalla

vigenza del contenzioso tributario di cui al d.P.R. n. 636 del 1972,

al nuovo contenzioso di cui al d.lgs. n. 546 del 1992 - lo stesso

legislatore avrebbe sentito il bisogno di dettare una norma di

interpretazione autentica (art. 72 di tale d.lgs., nel testo

anteriore alla sostituzione operata dal citato art. 12 del d.l.

n. 437 del 1996), per stabilire l'inapplicabilità dell'art. 327,

primo comma, cod. proc. civ;

che questa Corte, proprio nello scrutinare una questione

proposta avverso una norma regolatrice del processo tributario

secondo il regime di cui al d.P.R. n. 636 del 1972, ha già avuto

occasione di chiarire (sentenza n. 243 del 1982) che, "una volta che

il contribuente è ammesso a difendersi nella controversia tributaria

sia personalmente, sia con l'assistenza di un difensore tecnico,

termini e decadenze processuali non possono variare, nel processo

tributario come in ogni altro tipo di processo, secondo che la

facoltà di farsi assistere dal difensore tecnico sia stata dalla

parte esercitata o no" mentre con altra precedente decisione aveva

escluso che un onere imposto sempre da quel regime processuale fosse

incompatibile con la previsione della facoltà di far ricorso alla

difesa personale ed in particolare ledesse l'art. 24 della

Costituzione (sentenza n. 63 del 1977);

che i principi di cui alle due decisioni indicate vanno

coordinati con l'affermazione - fatta da altra decisione di questa

Corte sempre in tema di vecchio contenzioso tributario (ordinanza

n. 685 del 1988; si vedano pure l'ordinanza n. 251 del 1994 e, con

riferimento al nuovo processo tributario, l'ordinanza n. 210 del

1998) - secondo cui l'ammissione della difesa personale del

contribuente, accompagnandosi al riconoscimento della facoltà di

valersi comunque della difesa tecnica, non è lesiva della garanzia

dell'inviolabilità del diritto di difesa, considerato che l'art. 24

della Costituzione non impedisce al legislatore di disciplinarne

l'esercizio secondo valutazioni discrezionali;

che, conseguentemente, appare manifestamente insussistente la

violazione del citato precetto costituzionale, lamentata ora dal

rimettente, in quanto il contribuente che, nel vigore della

disciplina del contenzioso tributario di cui al d.P.R. n. 636 del

1972, sceglieva di valersi della facoltà di difendersi

personalmente, non poteva non considerare l'alea di eventuali

incertezze e difficoltà interpretative scaturenti dalla disciplina

del processo tributario e, quindi, non poteva non accettare la

conseguenza di doverle gestire di persona, senza ausilio di difensore

tecnico, sopportandone tutte le implicazioni possibili secondo un

principio di autoresponsabilità;

che l'argomento che il rimettente desume dalla disciplina

transitoria (poi eliminata nella stesura definitiva della norma)

posta nell'art. 72 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella quale si

avallava - per la verità in senso opposto al diritto vivente già

allora formatosi in senso contrario - la tesi che il termine lungo

non fosse applicabile alle impugnazioni delle decisioni delle

commissioni tributarie di primo e di secondo grado, è assolutamente

ininfluente sulle esposte ragioni di manifesta infondatezza della

questione, pur dovendosi comunque rilevare che nella specie, per

quanto enuncia la stessa ordinanza di rimessione, l'appello pendente

avanti al rimettente venne introdotto nel 1988, cioè ben prima che

si dettasse quella (provvisoria) disciplina transitoria;

che, pertanto, la sollevata questione deve ritenersi

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli articoli 22, 25 e 38 del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso

tributario), sollevata, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Cagliari, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:577 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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