Art. 136 — Revoca del provvedimento di ammissione

Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.

Testo vigente dal 15 giugno 2002

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 136, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 17044/2026

    30 maggio 2026
    • Patrocinio statale

    In tema di patrocinio a spese dello Stato, le possibili cause di revoca individuate dal legislatore all'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, sono la sopravvenienza di modifiche alla situazione reddituale, la mala fede o la colpa grave della parte ammessa che abbia agito o resistito in giudizio, ovvero l'insussistenza ab origine delle condizioni reddituali, e, trattandosi di norme eccezionali, esse non sono applicabili analogicamente, per il divieto posto dall'art. 14 delle preleggi; ne consegue che la presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al beneficio in questione non costituisce rinuncia implicita allo stesso da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità e il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese, l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in "rem propriam".

    Art. 136 · Art. 93 c.p.c. · Art. 84 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 126 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12577/2026

    4 maggio 2026

    In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al beneficio, il riferimento dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 al "reddito imponibile" non va inteso secondo le categorie proprie del diritto tributario, dovendosi avere riguardo al reddito lordo complessivo del richiedente, comprensivo anche di introiti esenti o non soggetti a imposizione, in quanto indicativi della sua effettiva capacità economica; ne consegue che non sono computabili detrazioni e deduzioni fiscali, le quali incidono esclusivamente sulla determinazione dell'imposta e non sulla valutazione della condizione di non abbienza.

    Art. 136 · Art. 76 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 82 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 83 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Rassegna di maggio 2026, p. 67 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 7430/2026

    28 marzo 2026

    Ai fini della decorrenza del termine per proporre opposizione avverso il provvedimento di revoca del provvedimento di ammissione patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo il rito semplificato di cognizione, non è sufficiente la comunicazione del provvedimento, ed in caso di mancata notificazione dello stesso è conseguentemente applicabile il termine di sei mesi, ex art. 327 c.p.c., con decorrenza dalla relativa pubblicazione.

    Art. 136 · Art. 170 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 327 c.p.c. · Art. 281-terdecies c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 144 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 5742/2026

    13 marzo 2026

    In tema di patrocinio a spese dello Stato, nei casi disciplinati dall'art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, la revoca del beneficio opera retroattivamente, alla luce dell'ultimo comma della medesima disposizione, che fa salve le conseguenze dell'ammissione solo nel caso di modifiche reddituali sopravvenute, con riferimento al periodo ad esse precedente.

    Art. 136

    Rassegna di marzo/aprile 2026, pp. 123, 125 ↗

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art136 · fonte del testo

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