Compilazione guidata · Impugnazioni
Comparsa di costituzione e risposta in appello
ex artt. 343, 346 e 347 c.p.c.
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Giudizio d’appello e parti
L’appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale e alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza (art. 341).
Solo la sede, per esempio «Roma».
Per esempio «II sezione civile».
Se la causa è già iscritta: l’appellante si costituisce secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale (art. 347, primo comma).
Davanti alla corte d’appello il presidente può designare un componente del collegio per la trattazione e l’istruzione (art. 349-bis); davanti al tribunale l’appello è trattato e deciso dal giudice monocratico (art. 350). Per esempio «dott.ssa Anna Bianchi».
Le parti diverse dall’appellante si costituiscono almeno venti giorni prima di questa udienza (art. 347, primo comma). Se il presidente o l’istruttore l’ha differita (art. 349-bis, secondo comma), indica quella fissata. La data non viene calcolata.
L’appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata nel termine previsto dall’art. 347 (art. 343, primo comma): oltre quel termine il modello non lo scrive. Chi si costituisce dopo può farlo, ma restano ferme le decadenze dell’art. 167 (art. 171, secondo comma), applicate in appello in quanto applicabili (art. 359): le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
La parte che assisti. L’art. 167 chiede di indicare le proprie generalità e il codice fiscale. Più appellati: uno per riga.
Come va richiamato nel testo: «Alfa S.r.l.» oppure «Mario Rossi».
Serve a scrivere l’atto al singolare o al plurale, al maschile o al femminile.
Solo se pertinente: per una società il legale rappresentante, per esempio «Paolo Neri, amministratore unico».
Come risultano dall’atto di citazione in appello. Più appellanti: uno per riga.
Solo nome e cognome, per esempio «Luigi Bianchi». Dopo la costituzione in giudizio le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito (art. 170, primo comma).
Si legge dopo «con atto di citazione»: per esempio «notificato il 15 settembre 2026 a mezzo PEC». La copia notificata si deposita con la comparsa (artt. 166 e 347).
La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa (art. 83, ultimo comma). Se quella del primo grado vale anche per l’appello, togli la spunta e indicala sotto.