L'iscrizione alla Cassa e' obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuita', se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria. L'iscrizione alla Cassa e' facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuita', se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attivita' da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale. L'iscrizione, la cancellazione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa avvengono su richiesta o d'ufficio. La facolta' di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalita' dell'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114. E' inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione alla Cassa di coloro che siano o siano stati illegittimamente iscritti all'albo professionale in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274. In tal caso i contributi versati ai sensi dell'articolo 10 della presente legge devono essere restituiti dalla Cassa, senza interessi. La dichiarazione di inefficacia dell'iscrizione alla Cassa compete alla giunta esecutiva prevista dall'articolo 9 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, che puo' esperire, in materia, anche i controlli di cui all'articolo 20 della presente legge. Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento nazionale o europeo, dei consigli regionali, o presidenti delle province, o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia sono esonerati, durante il periodo di carica, dal requisito della continuita' dell'esercizio professionale. Essi, per il medesimo periodo, possono supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell'articolo 15 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 10, rapportato al reddito stesso, nonche' il contributo di cui all'articolo 11 rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 10 e 11. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, quinto comma. L'accertamento della sussistenza dei requisiti dell'esercizio della libera professione con carattere di continuita' avviene sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati il quale puo' periodicamente adeguarli. La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri di accertamento fissati dal comitato dei delegati, puo' provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuita' dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianita' di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuita' non risulti dimostrata. 8. I contributi soggettivi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci sono rimborsabili a richiesta degli interessati

Testo vigente dal 29 agosto 1990

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 22, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 13506/2026

    9 maggio 2026

    In tema di obbligo di iscrizione alla Cassa dei geometri e del conseguente obbligo di contribuzione, l'art. 5 dello Statuto della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri (CIPAG), fa discendere dal fatto dell'iscrizione all'albo una presunzione semplice sull'esercizio della libera professione, superabile dall'iscritto attraverso prova contraria, che può essere fornita anche con modalità diverse da quelle indicate nelle delibere adottate, ai sensi del medesimo art. 5, dal Consiglio di amministrazione, le quali costituiscono mere agevolazioni probatorie che non limitano in sede giurisdizionale il ricorso agli ordinari mezzi di prova, fermo restando la valutazione da parte del giudice dell'ammissibilità degli stessi.

    Art. 22 · Art. 2729 c.c. · Art. 2727 c.c. · Art. 38 cost.

    Rassegna di maggio 2026, p. 12 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 506/1989

    Questione inammissibile
    15 novembre 1989

    La questione di legittimità costituzionale concernente l'omessa previsione di un divieto di iscrizione all'albo dei geometri nei confronti dei pensionati di regimi previdenziali diversi dalla Cassa nazionale di previdenza geometri, è priva di rilevanza - e come tale inammissibile - in quanto ha per oggetto le norme che disciplinano l'iscrizione alla Cassa anziché quelle che regolano l'iscrizione all'albo richiesta dal ricorrente nel giudizio 'a quò. (Inammissibilità della questione concernente gli artt. 3, 4 e 22, L. 20 ottobre 1982 n. 773, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost.).

    Art. 3 Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri · Art. 4 Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri · Art. 22 Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 29 agosto 1990

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1982 al 29 agosto 1990. 19 parole tolte, 197 parole aggiunte.

L'iscrizione alla Cassa tolto: nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e' obbligatoria per tolto: tutti gli iscritti agli albi professionali dei geometriaggiunto: , che esercitano la libera professione con carattere di continuita', se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria. L'iscrizione alla Cassa e' facoltativa per tolto: i geometri iscritti a forme aggiunto: gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuita', se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensionetolto: , in conseguenza di diversa attivita' da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale. L'iscrizioneaggiunto: , la cancellazione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa avvengono su richiesta o d'ufficio. La facolta' di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalita' tolto: di cui all'articolo aggiunto: dell'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114. E' inefficace a … febbraio 1929, n. 274. In tal caso i contributi versati ai sensi dell'articolo 10 aggiunto: della presente legge devono essere restituiti dalla Cassaaggiunto: , senza interessi. aggiunto: La dichiarazione di inefficacia dell'iscrizione alla Cassa compete alla giunta esecutiva prevista dall'articolo 9 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, che puo' esperire, in materia, anche i controlli di cui all'articolo 20 della presente legge. Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento aggiunto: nazionale o europeo, dei consigli regionali, o presidenti delle provinceaggiunto: , o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia aggiunto: sono esonerati, durante il periodo di carica, dal requisito della continuita' dell'esercizio professionale. Essi, per il medesimo periodo, possono supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima tolto: dell'assunzione della carica, rivalutato a norma dell'articolo 15 in misura pari al 75 per … Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, quinto comma. aggiunto: L'accertamento della sussistenza dei requisiti dell'esercizio della libera professione con carattere di continuita' avviene sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati il quale puo' periodicamente adeguarli. La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri di accertamento fissati dal comitato dei delegati, puo' provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuita' dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianita' di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuita' non risulti dimostrata. 8. I contributi soggettivi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci sono rimborsabili a richiesta degli interessati

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1982-10-20;773~art22 · fonte del testo

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