Art. 66 fallimento — Azione revocatoria ordinaria

Il curatore puo' domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile. L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.

Testo vigente dal 6 aprile 1942

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 66 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9028/2026

    10 aprile 2026

    In caso di sequestro o confisca su beni ricompresi in tutto o in parte nell'attivo fallimentare, gli artt. 63, comma 8, e 64, comma 9, del d.lgs. n. 159 del 2011 prevedono l'ampliamento dei poteri di conservazione e gestione dei beni dell'amministratore giudiziario, che può promuovere anche azioni altrimenti esperibili solo in sede concorsuale, senza con ciò escludere il generale potere dell'amministratore giudiziario di agire o resistere nelle azioni in sede ordinaria. (Nella specie, la S.C. ha affermato che gli amministratori giudiziari, nominati in occasione del sequestro - poi divenuto confisca - su alcuni beni della massa attiva fallimentare, potevano subentrare nell'azione di simulazione assoluta di un contratto di compravendita immobiliare promossa dal curatore prima della misura di prevenzione).

    Art. 66 fallimento · Art. 35 codice antimafia · Art. 63 codice antimafia · Art. 64 codice antimafia

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 158 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6596/2026

    19 marzo 2026

    L'azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 66 della l.fall. e dell'art. 2901 c.c., proposta dal curatore anche nei confronti del subacquirente a titolo oneroso, che ha trascritto il proprio titolo di acquisto prima della trascrizione dell'azione revocatoria, comporta per il curatore stesso l'onere di provare, ex art. 2901, comma 4, c.c. la consapevolezza, in capo al subacquirente, della lesione arrecata alla garanzia patrimoniale dei creditori dalla compravendita del proprio dante causa, essendo irrilevante accertare il ricorso delle condizioni dell'azione anche in relazione all'acquisto del subacquirente medesimo.

    Art. 66 fallimento · Art. 2901 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 61 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11296/2025

    29 aprile 2025

    Il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di provare tre circostanze: la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole; il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto; solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni.

    Art. 66 fallimento · Art. 2727 c.c. · Art. 2729 c.c. · Art. 2901 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 49 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art66 · fonte del testo

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