Art. 55 d.P.R. 633/1972 — Accertamento induttivo

Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto puo' procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'. In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolte o venuti a conoscenza dell'ufficio e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione ((...)) reca le indicazioni di cui ai numeri 1) e 3) dell'art. 28 senza le distinzioni e specificazioni ivi richieste, sempreche' le indicazioni stesse non siano state regolarizzate entro il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Le disposizioni stesse si applicano, in deroga alle disposizioni dell'art. 54, anche nelle seguenti ipotesi:

  • 1)quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 52, che il contribuente non ha tenuto, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione i registri previsti dal presente decreto le altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo comma dell'art. 2214 del codice civile e delle leggi in materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni ditali registri e scritture;
  • 2)quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha emesso le fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non ha conservato ha rifiuta tu di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione, totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse;
  • 3)quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell'art. 54, ovvero le irregolarita' formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione, sono cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilita' del contribuente. Se vi e' pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio puo' procedere all'accertamento induttivo, per la frazione di anno solare gia' decorsa, senza attendere la scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale e con riferimento alle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33. 20
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

20

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

Testo vigente dal 12 agosto 1997 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 55 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, settembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 115/1997

    Questione infondata
    22 aprile 1997

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 48 u.c. e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.. L'accertamento induttivo di cui all'art. 55 non comporta automaticamente la perdita del credito maturato, in sede di esercizio del diritto di detrazione dell'IVA assolta per rivalsa sugli acquisti di beni e servizi (ex art. 19 d.P.R. cit.) in quanto l'onere di provare i crediti vantati per la suddetta imposta, non può essere assolto, nel caso di incolpevole impossibilità di produrre i relativi documenti, con le modalità previste dall'art. 2724 c.c. e, quindi, con altri mezzi atti a dimostrare le operazioni che il contribuente stesso assume produttive di dette posizioni creditorie. Del pari, quanto all'applicabilità delle soprattasse e delle pene pecuniarie in materia tributaria, pur essendo sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato - la cui prova non incombe all'amministrazione - non è escluso l'esonero da sanzioni in presenza della dimostrazione di esimenti assolute. red.: R. Foglia

    Art. 3 cost. · Art. 48 d.P.R. 633/1972 · Art. 55 d.P.R. 633/1972 · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 246/1993

    Questione inammissibile
    19 maggio 1993

    In ordine alla questione di costituzionalità dell'art. 55, d.P.R. n. 633 del 1972, concernente l'impossibilità di detrazione da parte dei contribuenti a contabilità semplificata dell'imposta assolta, ma non annotata sulle operazioni passive dell'ultimo trimestre, in caso di omessa presentazione di dichiarazione annuale I.V.A. - questione pressoché analoga a precedenti già dichiarate manifestamente inammissibili in quanto implicanti scelte discrezionali di esclusiva competenza del legislatore - va ribadito che non sono identiche le situazioni poste a raffronto, che l'Ufficio, in caso di omessa dichiarazione comunque possiede i mezzi per tenere conto della situazione dell'ultimo trimestre, che il mancato riconoscimento, in altre ipotesi, di imposte non risultanti dalla dichiarazione (omessa) si configura anche come ragionevole misura diretta a prevenire l'evasione e che, infine, nella specie, i limiti di ragionevolezza posti all'azione discrezionale del legislatore volta a prevenire l'inosservanza dei doveri di lealtà e correttezza da parte del contribuente, non risultano superati. - O. nn. 108/1988, 817/1988, 1038/1988, 385/1989.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 55 d.P.R. 633/1972

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 385/1989

    Questione inammissibile
    6 luglio 1989

    È manifestamente inammissibile in quanto già decise nel senso della manifesta inammissibilità con precedente ordinanza, ne' sono stati addotti dal giudice "a quo" elementi da modificare tale indirizzo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, denunziato - in riferimento agli artt. 76 e 53, secondo comma, Cost. - nella parte in cui non consente da detrazione dell'imposta corrisposta sugli acquisti che non risulti dalla dichiarazioni mensili o trimestrali, ancorché essa sia domuntata da regolari fatture. - v. O. n. 108/1988.

    Art. 76 cost. · Art. 53 cost. · Art. 55 d.P.R. 633/1972 · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 12 agosto 1997

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1994 al 12 agosto 1997. 27 parole tolte.

… 27 e 33. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione tolto: presentata e' priva di sottoscrizione e il contribuente non ha provveduto, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, alla sottoscrizione oaggiunto: ... reca le indicazioni di cui ai numeri 1) e 3) dell'art. 28 senza …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art55 · fonte del testo

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