Accertamento imposte sui redditi

Art. 41 — Accertamento d'ufficio

Gli uffici delle imposte procedono all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazioni nulle ai sensi delle disposizioni del titolo I. Nelle ipotesi di cui al precedente comma l'ufficio determina il reddito complessivo del contribuente, e in quanto possibile i singoli redditi delle persone fisiche soggetti all'imposta locale sui redditi, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facolta' di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture contabili del contribuente ancorche' regolarmente tenute. I redditi fondiari sono in ogni caso determinati in base alle risultanze catastali. Se il reddito complessivo e' determinato sinteticamente, non sono deducibili gli oneri di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Si applica il quinto comma dell'articolo 38. Agli effetti dell'imposta locale sui redditi, il reddito complessivo delle persone fisiche determinato d'ufficio senza attribuzione totale o parziale alle categorie di redditi indicate nell'art. 6 del decreto indicato nel precedente comma e' considerato reddito di capitale, salvo il disposto del terzo comma.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1973 al 1 gennaio 2027

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 41, dalle Rassegne del Massimario.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 482/1987

    Questione infondata
    10 dicembre 1987

    Non e` irragionevole che il legislatore - nell'esercizio della sua discrezionalita` e secondo un'antica tradizione di politica tributaria - abbia disposto, per la determinazione della base imponibile, l'utilizzazione delle tariffe d'estimo, siccome criterio realistico, adatto a semplificare i procedimenti di accertamento nonche` a prevenire un notevole contenzioso; restando, comunque, esclusi dal reddito agrario i proventi di quelle attivita` che sono invece produttive di reddito di impresa. (Manifesta non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - degli artt. 2, n. 15 L. 9 ottobre 1971, n. 825; 24, 28, 29, 30 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; 41, comma terzo, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 2 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria · Art. 41 Accertamento imposte sui redditi

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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