Art. 187-bis — Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate

[1](( Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N.107)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N.107)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N.107)). (( Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entita' del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. )) Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo e' equiparato alla consumazione.

[2]12

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 aprile 2005, n. 62

12

La L. 18 aprile 2005, n. 62 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Le disposizioni previste dalla parte V, titolo I-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito".

Testo vigente dal 29 settembre 2018

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 187-bis, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 14273/2025

    28 maggio 2025

    Nei procedimenti per insider trading secondario, il giudice deve valutare gli indizi in modo unitario, attraverso una fase analitica in cui si scartano gli elementi privi di rilevanza ed una fase sintetica in cui gli elementi significativi sono considerati nel loro insieme, a nulla rilevando la diacronicità o la sincronicità di tali elementi.

    Art. 187-bis · Art. 2727 c.c. · Art. 2729 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, pp. 145, 146 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 102/2016

    Questione inammissibile
    12 maggio 2016

    È inammissibile, perché non rilevante nel giudizio a quo , la questione di legittimità costituzionale dell'art. 187- bis , comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, impugnato, in riferimento agli artt. 117, primo comma, Cost. e 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quanto, nel punire l'illecito amministrativo dell'abuso di informazioni privilegiate, fa salve le sanzioni penali, anziché far recedere l'illecito amministrativo, quando il medesimo fatto costituisce reato, in asserita violazione del principio del ne bis in idem (che vieta di perseguire o giudicare per un secondo illecito una persona già condannata o sanzionata per gli stessi fatti), come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei casi di "doppio binario sanzionatorio" in cui la legislazione nazionale prevede un doppio livello di tutela, penale e amministrativa. Infatti, la censurata disposizione ha già ricevuto definitiva applicazione dall'autorità amministrativa nel relativo procedimento, mentre la Corte rimettente è chiamata a giudicare in riferimento al reato di cui al precedente art. 184, comma 1, lett. b ). Inoltre, l'eventuale accoglimento della questione non solo non consentirebbe di evitare la lamentata violazione del ne bis in idem , ma contribuirebbe al suo verificarsi, dato che l'autorità giudiziaria procedente dovrebbe comunque proseguire il giudizio penale, benché l'imputato sia già stato assoggettato, per gli stessi fatti, a un giudizio amministrativo divenuto definitivo e benché, in considerazione della gravità delle sanzioni applicate, a questo giudizio debba essere attribuita natura "sostanzialmente" penale, secondo l'interpretazione della Corte europea. Tale abnorme effetto tradirebbe l'esigenza che non si produca nel processo principale la violazione della Costituzione, cui è sotteso il carattere pregiudiziale della questione di costituzionalità, e con esso il requisito della rilevanza. La pur ipotizzata applicabilità dell'art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 al caso in cui sia stato dichiarato incostituzionale non un reato ma un illecito amministrativo che assume veste "penale" ai soli fini del rispetto delle garanzie della CEDU (con conseguente revoca della sanzione pecuniaria divenuta priva di base legale) è un profilo attinente alle vicende della sanzione amministrativa, privo di rilevanza per la rimettente e inidoneo a scongiurare la violazione del ne bis in idem , pienamente integrata dal proseguimento del giudizio penale. Sul piano sistematico, infine, la questione eccede lo scopo al quale dovrebbe essere ricondotta sulla base della norma convenzionale interposta. Per la consolidata giurisprudenza europea, il divieto di bis in idem ha carattere processuale e non sostanziale, sicché permette agli Stati aderenti di punire il medesimo fatto a più titoli e con diverse sanzioni, purché ciò avvenga in un unico procedimento o in procedimenti coordinati e non si proceda per uno di essi quando è divenuta definitiva la pronuncia relativa all'altro. Il divieto può di fatto risolversi in una frustrazione del sistema del doppio binario, nel quale alla diversa natura, penale o amministrativa, della sanzione si collegano normalmente procedimenti di natura diversa, ma spetta al legislatore stabilire quali soluzioni adottare per porre rimedio alle frizioni tra l'ordinamento nazionale e la CEDU. Per il costante orientamento secondo cui sono ammessi a costituirsi e intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri (e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta regionale), nonché le sole parti del giudizio principale, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 10/2015, 162/2014, 237/2013, 272/2012, 304/2011, 293/2011, 118/2011, 138/2010 e 263/2009; ordinanze nn. 240/2014, 156/2013 e 150/2012.

    Art. 187-bis Testo unico intermediazione finanziaria · Art. 8 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994 · Art. 21 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994 · Art. 649 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 29 settembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 2005 al 29 settembre 2018. 246 parole tolte, 86 parole aggiunte in 4 capoversi.

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tolto: euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso aggiunto: ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate tolto: in ragione della sua qualita' di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attivita' lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

tolto: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

tolto: b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

tolto: c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attivita' delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a). La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti aggiunto: e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N.107. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N.107. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N.107. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste tolto: dai commi 1, 2 e 4 aggiunto: dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il tolto: prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualita' personali del colpevole ovvero per l'entita' del aggiunto: profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entita' del prodotto o del profitto tolto: conseguito dall'illecito aggiunto: dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimotolto: . 6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo e' equiparato alla consumazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art187bis · fonte del testo

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