Testo unico delle imposte sui redditi

Art. 6 t.u.i.r. — Classificazione dei redditi

I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:

  • a)redditi fondiari;
  • b)redditi di capitale;
  • c)redditi di lavoro dipendente;
  • d)redditi di lavoro autonomo;
  • e)redditi di impresa;
  • f)redditi diversi. 126 I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennita' conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidita' permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. I redditi delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 1993, n. 537

44

La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 14, comma 4) che "Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attivita' qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non gia' sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria".

46

Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che le presenti modifiche si applicano, anche ai fini delle ritenute alla fonte, per gli interessi percepiti dalla data di entrata in vigore del decreto 557/1993.

D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248

126

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 nel modificare l'art. 14, comma 4 della L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha conseguentemente disposto (con l'art. 36, comma 34-bis) che "In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi".

Testo in vigore dal 12 agosto 2006 al 1 gennaio 2027

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 6 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 9263/2026

    13 aprile 2026

    In tema di imposte sui redditi, con riguardo alla tassazione dei proventi derivanti da attività illecite, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della l. n. 537 del 1993, il provvedimento di sequestro e confisca penale o la materiale restituzione dei proventi illeciti operano come causa di esclusione dall'imposizione derivante dalla perdita del possesso del reddito solo se intervenuti entro lo stesso periodo di imposta dell'acquisizione.

    Art. 6 t.u.i.r. · Art. 1854 c.c. · Art. 1 t.u.i.r. · Art. 7 t.u.i.r.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 606/2026

    11 gennaio 2026

    In tema di imposte sui redditi, la tassabilità dei proventi illeciti connessi all'emissione di fatture per operazioni inesistenti non può essere esclusa per il solo fatto che la fattura sia rimasta impagata, poiché l'imposizione ha ad oggetto il rapporto illecito remunerativo e il relativo corrispettivo quale pretium sceleris (anche parametrabile all'IVA esposta e detratta), in coerenza con il principio di capacità contributiva che esclude una responsabilità fiscale oggettiva e impone di riferire l'imposta al reddito effettivo (e non ai ricavi fittizi), senza che il giudice tributario possa sostituire d'ufficio una diversa ricostruzione induttiva dell'utile a fronte di un accertamento analitico impugnato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso il maggior reddito per mancato incasso, a fronte di un recupero di proventi illeciti da fatture inesistenti parametrato all'IVA detratta dal committente).

    Art. 6 t.u.i.r.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 33516/2025

    22 dicembre 2025

    Ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, ai sensi degli artt. 3- bis del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. con l. n. 438 del 1992 e 6, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, la cui interpretazione letterale e sistematica, avallata anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 354 del 2001, conduce ad includere nella base imponibile la totalità dei redditi d'impresa, fra i quali vanno considerati anche quelli delle società in accomandita semplice.

    Art. 6 t.u.i.r.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 33289/2025

    19 dicembre 2025

    In tema di imposte sui redditi, i proventi derivanti da fatti illeciti, rientranti nelle categorie reddituali di cui all'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, devono essere assoggettati a tassazione, anche se il contribuente è stato condannato alla restituzione delle somme illecitamente incassate e al risarcimento dei danni cagionati o se in capo all'autore del reato sussisteva l'intenzione di non trattenere le ricchezze percepite nel proprio patrimonio ma di riversarle a terzi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ripreso a tassazione i proventi derivanti dall'attività illecita posta in essere dal contribuente il quale, per il tramite di due società di cui era socio ed amministratore unico, aveva ricevuto corrispettivi a fronte dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti).

    Art. 6 t.u.i.r.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2006

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 12 agosto 2006. 1 parola tolta.

… categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. tolto: 3. I redditi delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248

    Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 nel modificare l'art. 14, comma 4 della L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha conseguentemente disposto (con l'art. 36, comma 34-bis) che "In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art6 · fonte del testo

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