A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui e' avvenuto l'infortunio o si e' manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l'inabilita' assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro, e' corrisposta all'infortunato stesso un'indennita' giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Ove la durata dell'inabilita', di cui al comma precedente, si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell'indennita' giornaliera e' elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Le indennita' per inabilita' temporanea sono pagate in via posticipata a periodi non eccedenti i sette giorni. Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'indennita' giornaliera decorre dal giorno successivo a quello dello sbarco dell'infortunato ed e' corrisposto nella misura del settantacinque per cento della retribuzione effettivamente goduta alla data dello sbarco annotata sul ruolo o sulla licenza. Agli effetti del precedente comma la retribuzione giornaliera si calcola dividendo per trenta la retribuzione mensile.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 68, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art68 · fonte del testo

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