Codice civile

Art. 10 c.c. — Abuso dell'immagine altrui

Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione e' dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorita' giudiziaria, su richiesta dell'interessato, puo' disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 10 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1169/2026

    20 gennaio 2026

    In caso di pubblicazione dell'immagine di una persona non nota senza il suo consenso è configurabile un danno patrimoniale - da liquidarsi, ove non sia possibile dare la prova del suo ammontare, in via equitativa secondo il criterio del c.d. prezzo del consenso - anche se l'autore dello sfruttamento abusivo non persegua una finalità di lucro, purché ne tragga una apprezzabile utilità. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dall'illecita pubblicazione, per un periodo di tre mesi, dell'immagine di una minore accanto alla dicitura "Non far versare le lacrime a nessuno: Dio le conta" sul sito e sul profilo Facebook di un'associazione senza scopo di lucro, che se ne era comunque avvalsa al fine di accrescere il proprio seguito).

    Art. 10 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 1223 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 72/1976

    Questione infondata
    8 aprile 1976

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), degli artt. 10 e 11 delle disposizioni della legge in generale (r.d. 16 marzo 1942, n. 262), e degli artt. 1, 2, 3 del d.l. 10 gennaio 1975, n. 2 (disposizioni transitorie alla legge 14 ottobre 1974, n. 497, contro la criminalità), prop…

    Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 1 Nuove norme contro la criminalita' · Art. 10 Nuove norme contro la criminalita'

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 122/1970

    Questione infondata
    9 luglio 1970

    Gli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (sulla protezione del diritto d'autore e diritti connessi), elencano i casi in cui esporre, riprodurre o mettere in commercio il ritratto di una persona è legittimo o illegittimo, e quindi hanno per contenuto la disciplina sostanziale del diritto all'immagine. A sua volta l'art. 10 del codice civile, riguarda, di per sé, i provvedimenti definitivi attraverso i quali in sede giudiziaria viene represso l'abuso dell'immagine altrui. Poiché ne' negli uni ne' nell'altro c'è riferimento alcuno a misure cautelari provvisorie, deve escludersi che essi attengano alla materia del sequestro preventivo.

    Art. 10 c.c. · Art. 700 c.p.c. · Art. 96 Diritto d’autore · Art. 97 Diritto d’autore

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In questo capo II è propriamente contenuta la materia che formava oggetto del titolo preliminare del Codice del 1865, con quelle aggiunte rese necessarie dall'inserzione delle fonti giuridiche corporative. Nello stabilire l'inizio dell'obbligatorietà delle norme giuridiche l'art. 10 distingue tra leggi e regolamenti da un lato e norme corporative dall'altro. Per le leggi e i regolamenti e conservata la tradizionale vacatio, per cui la norma legislativa o regolamentare diviene obbligatoria nel decimoquinto giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che sia diversamente disposto. Per le norme corporative invece l'inizio dell'obbligatorietà è fissato nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che nelle norme corporative sia indicata una data posteriore. La diversità di criterio appare giustificata, sopratutto, con riguardo agli accordi economici collettivi e ai contratti collettivi di lavoro. Il processo formativo di queste norme si svolge infatti attraverso trattative tra le associazioni interessate ed è difficile immaginare che gli appartenenti alle categorie non ne abbiano conoscenza all'atto stesso della stipulazione. Per il contratto collettivo di lavoro, poi, la legge prevede, dopo la stipulazione, una particolare procedura per il deposito e per la pubblicazione, onde sarebbe eccessivo subordinare l'efficacia del contratto ad un ulteriore periodo di vacatio. Altrettanto dicasi per le sentenze della magistratura del lavoro, le quali acquistano efficacia in base alle norme proprie degli atti giurisdizionali. L'esigenza di una vacatio può così manifestarsi solo per le ordinanze corporative. Ma anche per queste è sembrato preferibile un sistema elastico, che senza infirmare la regola dell'obbligatorietà della norma corporativa dal giorno successivo alla pubblicazione, renda possibile che la stessa ordinanza corporativa determini il periodo di vacatio, segnando il momento iniziale della sua obbligatorietà.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 20

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art10 · fonte del testo

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