Codice delle assicurazioni private

Art. 137 — Danno patrimoniale

Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilita' temporanea o dell'invalidita' permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il piu' elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il piu' elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge. E' in ogni caso ammessa la prova contraria, ma, quando dalla stessa risulti che il reddito sia superiore di oltre un quinto rispetto a quello risultante dagli atti indicati nel comma 1, il giudice ne fa segnalazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. In tutti gli altri casi il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non puo' essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale.

Testo vigente dal 13 ottobre 2005

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 137, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 23108/2025

    12 agosto 2025

    Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica del lavoratore autonomo, occorre aver riguardo, ai sensi dell'art. 137, comma 1, c.ass., non già alla base imponibile bensì al reddito "netto" più elevato dichiarato dal danneggiato ai fini IRPEF, da determinarsi previa esclusione dallo stesso delle somme da versare all'Erario a titolo di imposta.

    Art. 137

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 11320/2025

    29 aprile 2025

    Ai fini della quantificazione del danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica del lavoratore dipendente deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 137, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005, degli emolumenti che in concreto spettanti al lordo delle ritenute diverse da quelle fiscali, che vanno invece escluse dal reddito considerato.

    Art. 137 · Art. 1223 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art137 · fonte del testo

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