Codice civile

Art. 1206 c.c. — Condizioni

Il creditore e' in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto e' necessario affinche' il debitore possa adempiere l'obbligazione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 1206 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 2638/2026

    6 febbraio 2026

    In tutti i casi di costituzione o ripristino, per effetto di sentenza, di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso da quello che risulta titolare del contratto, le retribuzioni da quest'ultimo corrisposte in relazione a periodi successivi alla pronuncia, per aver egli continuato a utilizzare la prestazione del lavoratore, non estinguono, in tutto o in parte, l'obbligazione retributiva gravante sull'effettivo datore di lavoro, individuato in sede giudiziaria, che, senza giustificazione, rifiuti la controprestazione lavorativa, in quanto in tal caso, accanto al rapporto di lavoro costituito o ripristinato de iure dal giudice, se ne affianca un altro, di fatto, che resta rilevante, ex art. 2126 c.c., indipendentemente dalla vicenda da cui origina l'accertamento giudiziale (cessione d'azienda o di un suo ramo inopponibile al lavoratore, somministrazione irregolare di manodopera, appalto o distacco illecito), data l'identità della forza giuridica del provvedimento che ha costituito o ripristinato il rapporto di lavoro.

    Art. 1206 c.c. · Art. 1207 c.c. · Art. 1217 c.c. · Art. 2126 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 25339/2025

    16 settembre 2025

    L'irregolarità della somministrazione di lavoro, prevista dall'art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003 (ratione temporis applicabile), comporta che il lavoratore illegittimamente somministrato possa agire nei confronti dell'utilizzatore per ottenere la costituzione, alle sue dipendenze, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con effetto dall'inizio della somministrazione, con conseguente obbligo dell'utilizzatore di ripristino del rapporto medesimo e di risarcimento del danno secondo i criteri della mora accipiendi, senza che possa applicarsi il sistema della forfettizzazione del danno per il periodo cd. "intermedio" di cui all'art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 (ratione temporis applicabile), stante la sua natura speciale e derogatoria rispetto ai principi generali, che ne impedisce un'interpretazione analogica.

    Art. 1206 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 32 Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile · Art. 38 jobs act

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 23561/2025

    19 agosto 2025

    Il diritto alle ferie, anche alla luce di quanto statuito dalla sentenza del Corte di Giustizia UE del 25 giugno 2020, nelle cause riunite C-762/18 e C-37/19, matura, pur in assenza di lavoro effettivo, in ipotesi di impossibilità di esecuzione della prestazione per cause imprevedibili e indipendenti dalla volontà del lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che, nel ravvisare una siffatta ipotesi di impossibilità nell'illegittimo rifiuto, da parte del cessionario di ramo d'azienda, di ricevere la prestazione lavorativa del lavoratore ivi occupato, disconoscendone il diritto a passare alle sue dipendenze ex art. 2112 c.c., aveva ritenuto irrilevanti, ai fini della maturazione delle ferie, la collocazione in cassa integrazione del lavoratore e il suo successivo distacco presso terzi, disposti dal datore di lavoro cedente a causa del rifiuto anzidetto).

    Art. 1206 c.c. · Art. 2109 c.c. · Art. 2112 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 29/2019

    Questione infondata
    28 febbraio 2019

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erronea individuazione della disposizione oggetto di censura (c.d. aberratio ictus), formulata nel giudizio di legittimità costituzionale del "combinato disposto" degli artt. 1206, 1207 e 1217 cod. civ. Posto che il giudizio principale verte sull'inadempimento di un datore di lavoro che non ha eseguito l'ordine giudiziale di riassunzione e ha rifiutato senza alcun legittimo motivo la prestazione ritualmente offerta dal lavoratore, il rimettente richiede uno scrutinio unitario sul "combinato disposto" delle tre citate disposizioni, relative alla disciplina della mora del creditore, chiamate a regolare la fattispecie controversa e suscettibili di produrre il vulnus denunciato.

    Art. 1206 c.c. · Art. 1207 c.c. · Art. 1217 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  • Il creditore incorre in mora quando, indipendentemente da ogni sua colpa, non riceve il pagamento legalmente offertogli ovvero omette di compiere gli atti preparatori relativi (art. 1206). L'offerta legale non è però necessariamente un'offerta formale, come nel sistema del codice del 1865. Mantenuta l'offerta solenne (art. 1208), si sono infatti riconosciute conseguenze giuridiche all'offerta eseguita secondo gli usi (art. 1214). Tuttavia, mentre l'offerta solenne fa sorgere la mora del creditore dal giorno in cui è fatta (art. 1207, terzo comma) e soltanto la liberazione è rinviata al momento del deposito (art. 1210, secondo comma), l'offerta secondo gli usi e, più generalmente, quella che sia stata fatta senza l'osservanza delle forme previste per l'offerta solenne, produce immediatamente la sola conseguenza di evitare la mora del debitore (art. 1229), e rinvia al tempo del deposito la costituzione in mora del creditore (art. 1214); sicchè il debitore ricorrerà all'offerta secondo gli usi quando non avrà interesse a vedere anticipata la mora credendi. Si intende il motivo della postergazione della mora del creditore nel caso di offerta non solenne: la mora medesima provoca effetti giuridici di tale gravità (art. 1207, primo e secondo comma), che la determinazione del tempo a cui essa deve rimontare non può affidarsi alle incertezze di una malfida prova testimoniale, come sarebbe avvenuto se anche l'offerta secondo gli usi fosse stata in tutto parificata all'offerta solenne. Il sistema del nuovo codice in tal modo si fonda su basi di certezza probatoria: la mora del creditore presuppone o l'atto formale dell'offerta, o l'atto formale del deposito se l'offerta non fu solenne. Questo nei casi in cui l'offerta deve farsi per esibizione, e cioè se il debito ha per oggetto danaro, titoli di credito o cose mobili da portarsi (art. 1209, primo comma). Quando è invece dovuta una cosa mobile da chiedere al debitore (art. 1209, secondo comma), o un immobile (art. 1216), o una prestazione di fare (art. 1217), l'offerta deve eseguirsi per intimazione: in forma solenne se ha per oggetto un immobile (art. 1216, primo comma), anche secondo gli usi negli altri casi (articoli 1214 e 1217, secondo comma). Non potendosi allora distinguere la fase dell'offerta da quella del deposito, la mora del creditore ha inizio dalla data dell'intimazione, se questa, naturalmente, non è seguita dall'attività del creditore diretta a rendere possibile l'adempimento e se è stata dichiarata valida con sentenza passata in giudicato (art. 1207, terzo comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 568

  • La mora del debitore consegue all'intimazione o alla richiesta fatta per iscritto (art. 1219). La necessità della intimazione è esclusa per le obbligazioni a termine, se la prestazione deve portarsi al creditore (art. 1211, secondo comma, n. 3). La prestazione che deve chiedersi al debitore reca invece in sè l'esigenza di una interpellazione: se questa non avviene, la mora non può verificarsi. Non occorre la richiesta nemmeno per le obbligazioni da delitto (art. 1219, secondo comma, n. 1), nè per quelle che il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere adempiere (art. 1219, secondo comma, n. 2). La prima esclusione viene dal diritto romano, ed è stata sempre presa in considerazione dalla pratica e dalla scienza; la seconda si giustifica considerando che è inutile rivolgere la richiesta a chi ha già preventivamente dichiarato di non volere adempiere. 570. -- La mora del creditore e quella del debitore mantengono la tipica differenziazione di presupposti e di effetti, che era nello spirito e nella lettera del codice del 1865. La mora accipiendi deriva da un ostacolo per l'adempimento, ricollegato al creditore e prescindente da una colpa di lui (art. 1206); la mora debendi ha origine da un ritardo di cui il debitore debba rispondere secondo i principii dell'inadempimento che saranno più avanti illustrati (n. 571). La mora accipiendi pone a carico del creditore l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore (art. 1207, primo comma e, in applicazione, articoli 1673 e 1805, secondo comma); non sono più dovuti gli interessi nè i frutti della cosa, salvo che il debitore li abbia effettivamente percepiti (art. 1207, primo comma); il creditore deve sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta (art. 1207. secondo comma). La mora debendi pone a carico del debitore il rischio dell'impossibilità della prestazione, se egli non dimostri che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore (art. 1221, primo comma) la perdita o lo smarrimento di una cosa illecitamente sottratta, comunque avvenuta, non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne il valore (art. 1221, secondo comma). Mora accipiendi e mora debendi hanno comune l'effetto del risarcimento del danno (art. 1207, secondo comma, e articolo 1218); ma la mora del debitore riacquista caratteri autonomi nel caso di obbligazioni pecuniarie, perchè il danno che produce l'inadempimento di queste consiste, di regola, nel pagamento degli interessi (art. 1224, primo comma). In tal caso un maggior danno può essere risarcito (ad esempio, differenza di cambio nei debiti di moneta estera); ma solo quando non vi è convenzione sulla misura degli interessi moratori, perchè, se esiste tale convenzione, deve presumersi che le parti hanno inteso liquidare preventivamente ogni conseguenza patrimoniale dell'inadempimento (art. 1224, secondo comma). Si può parlare ancora di interessi moratori non ostante, come si vedrà (n. 593), sia stato accolto il principio secondo cui gli interessi decorrono di diritto in ogni caso di credito esigibile (art. 1282, primo comma); e infatti, a seguito della mora, la prestazione di interessi assume il carattere di compenso per il ritardo, e non per l'uso legittimo del danaro, come è nell'essenza della corrispettività. Non si tratta di un semplice mutamento di terminologia, perchè è possibile che l'interesse moratorio sia superiore a quello (corrispettivo) decorrente per il solo fatto dell'esigibilità del credito (art. 1224, primo comma), e perchè è possibile, per legge o per convenzione, che gli interessi decorrano solo dopo la mora. Gli interessi compensativi, i quali prescindono dalla mora del debitore (interessi moratori) ed anche dalla semplice scadenza del debito (interessi corrispettivi) appaiono in taluni casi specificatamente previsti (articoli 1499 1815, 1825). Dell'esonero del debitore dalla responsabilità.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 569

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1206 · fonte del testo

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