Art. 295 c.p.c. — Sospensione necessaria

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((Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa)). 67

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

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La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

Testo in vigore dal 1 gennaio 1993 al 10 dicembre 1994

Corte di cassazione

37 pronunce che riguardano l’art. 295 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16691/2026

    28 maggio 2026

    L'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, che esclude l'applicazione, nel processo tributario, delle disposizioni del codice di procedura civile sul regolamento di competenza, deve intendersi riferito, in conformità all'esigenza di tutelare i diritti fondamentali garantiti dagli artt. 24, comma 1, 111, comma 2, Cost. e 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, alle sole decisioni che le commissioni tributarie possono essere chiamate a rendere in ordine alla competenza, essenzialmente per territorio, come disciplinata dagli artt. 4 e 5 del suddetto decreto, sicché non esclude la proposizione del regolamento avverso i provvedimenti di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., impugnazione senz'altro ammissibile alla stregua del combinato disposto degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 42 c.p.c..

    Art. 295 c.p.c. · Art. 42 c.p.c. · Art. 1 Disposizioni sul processo tributario · Art. 24 cost.

    Rassegna di maggio 2026, p. 272 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 14226/2026

    14 maggio 2026

    In tema di sospensione del processo, al giudice non è consentita alcuna facoltà discrezionale di sospensione del processo civile esercitabile, d'ufficio o su accordo delle parti, al di fuori dei casi tassativi previsti dalla legge, per motivi di opportunità (quale, ad esempio, la necessità di risolvere una questione di diritto su cui sia attesa una pronuncia della Corte di cassazione in altri giudizi dinanzi ad essa pendenti, o perché debba farsi applicazione di una norma per la quale altro giudice abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale, oppure abbia disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E.), potendosi perciò impugnare con istanza di regolamento di competenza il provvedimento che dichiari la sospensione atipica del processo civile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato estinto il giudizio per tardiva riassunzione a seguito di un provvedimento di sospensione atipica - disposta su accordo delle parti e senza previsione di durata, rimessa al sopravvenire della decisione della S.C. in relazione a domanda analoga - non potendo farsi discendere l'estinzione dal decorso di un termine non stabilito dalla legge).

    Art. 295 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 42 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, pp. 13, 14 ↗pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 8354/2026

    3 aprile 2026

    In tema di liquidazione delle spese di lite, in caso di doppia impugnazione (ordinaria e con regolamento di competenza) del provvedimento dichiarativo di incompetenza con pronuncia sulle spese processuali, sussiste in capo al giudice dell'impugnazione ordinaria, innanzi al quale il giudizio è stato riassunto a seguito dell'accoglimento del regolamento, il dovere di provvedere in ordine alla liquidazione delle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., trattandosi di pronuncia che, rilevando l'inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione per il venir meno del suo oggetto, definisce il giudizio innanzi a sé con sentenza volta a dare atto degli effetti di cui all'art.336, comma 2, c.p.c.

    Art. 295 c.p.c. · Art. 91 c.p.c. · Art. 336 c.p.c. · Art. 339 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 238 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 7565/2026

    29 marzo 2026

    Il giudizio tributario deve essere definito nella sua interezza, di modo che la sospensione del processo non può che essere integrale, ponendosi una sospensione parziale in contrasto con il disposto dell'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto implicante la decisione solo di alcune domande o di una parte della domanda.

    Art. 295 c.p.c. · Art. 35 Disposizioni sul processo tributario · Art. 279 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 365 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 132/2005

    Questione infondata
    25 marzo 2005

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 279, quarto comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Piacenza con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2005. F.to: Fernanda CONTRI, Presid…

    Art. 279 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 295 c.p.c. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 182/2004

    Questione inammissibile
    22 giugno 2004

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 295 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la sospensione necessaria del processo civile in attesa della definizione del processo penale quando il giudice civile debba giudicare di un fatto-reato. Il giudice rimettente, infatti, pur avendo l'obiettivo di reintrodurre il vecchio principio della prevalenza del giudizio penale su quello civile, si limita ad enunciare la duplice pendenza dei giudizi senza motivare sul rapporto tra i due processi, quantomeno in termini di “influenza” dell'uno sull'altro; conseguentemente, la questione proposta difetta di motivazione sulla rilevanza, atteso che l'ordinanza di rimessione non spiega come l'eventuale accoglimento della questione sia destinato a spiegare effetto sulla causa pendente in sede civile, data, appunto, la mancata dimostrazione di una “influenza” fra le controversie.

    Art. 295 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 3 c.p.p. · Art. 232 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (11)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1993

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993. 17 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Il giudice dispone che il processo sia sospeso tolto: nel caso previsto nell'articolo 3 del codice di procedura penale e in ogni altro aggiunto: in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia tolto: civile o amministrativa, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

    La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art295 · fonte del testo

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