Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Previdenza (assicurazioni sociali)

Contributi assicurativi

Sottovoce della voce 129 nella classificazione del Massimario

33 massime, da pronunce dal 13 gennaio 2025 al 21 maggio 2026

Massime della Corte di cassazione

33 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 15516/2026

    Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni)

    Benefici contributivi di cui all’art. 1, comma 118, della l. n. 190 del 2014 - Cause di esclusione - Assunzione di lavoratori già assunti a tempo indeterminato da società controllate o collegate ex art. 2359 c.c. o facenti capo allo stesso soggetto con interposizione di persona - Nozione estensiva - Sussistenza.

    In tema di benefici contributivi finalizzati a promuovere forme di occupazione stabile, l'art. 1, comma 118, della l. n. 190 del 2014, nella parte in cui esclude dalla fruizione del beneficio ivi previsto le assunzioni di lavoratori che, nei tre mesi antecedenti all'entrata in vigore della legge, avevano in essere un contratto a tempo indeterminato con società controllate, collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, va inteso nel senso che rientrano in tale fattispecie tutte le situazioni nelle quali il precedente datore di lavoro e quello che ha proceduto all'assunzione, sulla cui base sono chiesti i benefici, presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, venendo in rilevo non solo i rapporti tra imprese tipizzati dall'art. 2359 c.c., ma tutti quelli che si traducano, sul piano fattuale, in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato, in virtù di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni che attestino costanti legami d'interessi anch'essi comuni, sì da risultare espressive di forme simulatorie o strumentali di creazione precostituita di condizioni di perdita di occupazionale.

    Rv. 678955-01Rassegna di maggio 2026, p. 205Art. 2359 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 15604/2026

    Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni)

    Benefici contributivi di cui all’art. 1, comma 118, della l. n. 190 del 2014 - Ratio legis - Cause di esclusione - Lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro - Rapporto a tempo indeterminato in regime di part-time - Inclusione - Fondamento - Buona fede circa l'esistenza della condizione ostativa - Rilevanza - Esclusione.

    I benefici contributivi di cui all'art. 1, comma 118, della l. n. 190 del 2014, la cui ratio è costituita dalla finalità di eliminare il precariato attraverso l'incentivazione di forme di occupazione stabile, non spettano in caso di assunzioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti sono stati occupati a tempo indeterminato presso altro datore di lavoro anche in regime di part-time, in quanto il rapporto a tempo parziale, pur comportando "una prestazione inferiore a quella normale", integra comunque una forma occupazionale stabile del lavoratore, restando, peraltro, irrilevante la buona fede o l'inconsapevolezza del datore di lavoro che invochi detto beneficio circa l'esistenza della condizione ostativa stante la sua portata oggettiva.

    Rv. 678956-01Rassegna di maggio 2026, p. 206Art. 4 jobs act · Art. 7 jobs actDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 15447/2026

    Ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini previdenziali - Liberi professionisti - Art. 6 l. n. 45 del 1990 - Rimborso della contribuzione non considerata all'esito della ricongiunzione - Condizioni - Applicabilità a periodi di svolgimento di attività effettiva - Esclusione - Fondamento.

    In tema di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, l'art. 6, comma 1, l. n. 45 del 1990, che prevede il rimborso della contribuzione non considerata per la determinazione della prestazione pensionistica, si riferisce alla sola ipotesi in cui il versamento dei contributi a differenti forme previdenziali per periodi coincidenti afferisca a un periodo di attività non effettiva, sicché il rimborso va escluso per i contributi riferiti ad attività effettiva - i cui versamenti, pur non dando luogo ad un aumento del periodo contributivo e non incidendo favorevolmente sul montante contributivo, sono comunque considerati "utili" nella loro integrità - in ragione dell'inapplicabilità dei principi in materia di risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive e delle norme in tema d'indebito oggettivo e di ingiustificato arricchimento, nonché dell'inesistenza di un principio generale di restituzione dei contributi legittimamente versati in relazione ai quali non si sono verificati, né possono più verificarsi, i presupposti per la maturazione del diritto ad una prestazione previdenziale.

    Classificata anche sotto: Professionisti

    Rv. 678855-01Rassegna di maggio 2026, p. 203Art. 1 Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti · Art. 2 Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti · Art. 6 Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti · Art. 38 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 15464/2026

    Ai fini della sussistenza dell'obbligo di versamento dei contributi al Fondo speciale di previdenza dell'ENPAM per specialisti ambulatoriali, in favore dei medici e degli odontoiatri che abbiano un rapporto professionale con Istituti che erogano prestazioni sanitarie in convenzione con il S.S.N. (nella specie i Centri antidiabetici dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta- A.C.I.S.M.O.M.), è necessario che gli accordi per la regolamentazione del rapporto professionale recepiscano le norme dell'Accordo collettivo nazionale unico di cui all'art. 48 della l. n. 833 del 1978 ovvero che se ne accerti in concreto l'applicazione, non essendo sufficiente la mera riconducibilità dell'ente erogante tra quelli che operano nell'ambito del servizio pubblico.

    Rv. 678779-01Rassegna di maggio 2026, p. 204Art. 48 Istituzione del servizio sanitario nazionaleDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 14940/2026

    Riscossione

    Crediti degli enti previdenziali - Opposizione di merito - Termine ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 - Perentorietà - Sussistenza - Conseguenze - Decadenza - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza.

    In tema di riscossione dei crediti degli enti previdenziali, il decorso del temine perentorio per proporre opposizione nel merito, ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, determina la decadenza dalla possibilità di impugnare e l'inammissibilità dell'opposizione, la quale è rilevabile d'ufficio poiché l'accertamento della sua tempestività involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda.

    Rv. 678797-01Rassegna di maggio 2026, p. 199Art. 437 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 13596/2026

    Soggetti obbligati

    Professori e ricercatori delle Università non statali legalmente riconosciute - Trattamento di quiescenza - Estensione della disciplina dei dipendenti civili dello Stato - Aliquota contributiva dovuta - Parificazione a quella delle Università statali - Solo dall'1 gennaio 2021 - Fondamento.

    In tema di contribuzione previdenziale dovuta dalle Università non statali per il finanziamento del trattamento di quiescenza di professori e ricercatori, la parificazione dell'aliquota contributiva con quella prevista per il personale delle università statali, introdotta dall'art. 1, comma 565, della l. n. 178 del 2020, si applica esclusivamente a decorrere dal 1° gennaio 2021, trattandosi di disciplina innovativa e non retroattiva, sicché restano ferme ed efficaci le contribuzioni versate per i periodi anteriori sulla base della previgente disciplina specifica dettata dall'art. 4 della l. n. 243 del 1991, non incisa dalla l. n. 335 del 1995, la quale, pur palesando l'intento del legislatore di unificare la gestione, ha per esse rinviato ad una armonizzazione futura, così lasciando permanere, in via transitoria, il regime speciale.

    Rv. 678765-01Rassegna di maggio 2026, p. 191Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 13043/2026

    Riscossione

    Obbligazione contributiva - Contributi "a percentuale" sul reddito - Maggior reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate - Conciliazione nel giudizio tributario - Incidenza sull'importo dovuto all'ente previdenziale - Sussistenza - Fondamento.

    In tema di contributi "a percentuale" sul reddito dovuti alla Gestione artigiani, la conciliazione giudiziale regolata dall'art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha efficacia novativa delle contrapposte pretese e, nel rideterminare la base imponibile, incide sull'importo di tali contributi che gli enti previdenziali hanno titolo a pretendere sul maggior reddito accertato dall'Agenzia delle entrate.

    Rv. 678714-01Rassegna di maggio 2026, p. 190Art. 48 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 9057/2026

    Soggetti obbligati › Ripartizione dell'obbligo

    In tema di contratto di somministrazione di lavoro, la violazione da parte dell'utilizzatore degli obblighi informativi di cui all'art 23, comma 6, del d.lgs. n. 276 del 2003, applicabile ratione temporis, determina la sua responsabilità esclusiva, con conseguente esonero del somministratore, solo in relazione agli obblighi retributivi e risarcitori verso i dipendenti e non incide sul regime relativo alle obbligazioni contributive, di natura autonoma ed inderogabile, cui il somministratore è tenuto in veste di obbligato principale, sia pure in regime di solidarietà con l'utilizzatore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in un caso di violazione dell'obbligo d'informazione, aveva affermato la responsabilità solidale della somministratrice per le obbligazioni contributive e ritenuto corretta la revoca, da parte dell'Inps, del Durc e degli sgravi contributivi fruiti).

    Classificata anche sotto: Lavoro

    Rv. 678712-01Rassegna di marzo 2026, p. 314Art. 49 Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8067/2026

    Versamento

    In tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, ai sensi dell'art. 18 St. lav., ai fini dell'obbligo del datore di lavoro di versare all'ente previdenziale i contributi assicurativi, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, ex art. 23 l. n. 218 del 1952, occorre distinguere il caso del licenziamento nullo o inefficace, in cui, stante la natura dichiarativa della pronuncia, il datore di lavoro, oltre a ricostruire la posizione contributiva del lavoratore "ora per allora", deve corrispondere anche la quota contributiva a carico del lavoratore, che dunque ha diritto a percepire le retribuzioni a lui dovute a titolo risarcitorio al lordo di essa, dal caso di annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, oggetto di una sentenza costitutiva, in cui il datore di lavoro che corrisponda le retribuzioni dovute a titolo risarcitorio tempestivamente rispetto al ripristino del rapporto per effetto della pronuncia giudiziale è, invece, legittimato a pagare il dovuto al netto della contribuzione a carico del lavoratore, relativa alle mensilità corrisposte, che sia da lui contestualmente versata agli enti di previdenza.

    Classificata anche sotto: Lavoro

    Rv. 678740-01Rassegna di marzo 2026, p. 307Art. 18 statuto dei lavoratori · Art. 23 Accertamento imposte sui redditi · Art. 19 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 23 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 7732/2026

    Retribuzione imponibile

    Minimale contributivo - Orario di lavoro - Operatività - Socio lavoratore di cooperativa - Assenza o riduzione dell'orario di lavoro contemplate da regolamento interno della società - Obbligo di corresponsione della contribuzione - Sussistenza - Fondamento.

    La regola del cosiddetto "minimale contributivo", derivante dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale (se superiore); pertanto, la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di riduzione di orario dei soci lavoratori di una società cooperativa che non trovano giustificazione nella legge o nel contratto collettivo ma in un regolamento interno di una cooperativa, ancorché richiamato dal contratto collettivo, in quanto fonte inidonea a incidere sull'obbligazione di natura indisponibile e posta a presidio di interessi pubblicistici del sistema previdenziale.

    Rv. 678691-01Rassegna di marzo 2026, p. 305Art. 3 Sanzioni tributarie · Art. 45 cost.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari