Art. 409 c.c. — Effetti dell'amministrazione di sostegno

[1]Il beneficiario conserva la capacita' di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

[2]Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno puo' in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Testo vigente dal 19 marzo 2004

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 409 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 2648/2026

    6 febbraio 2026

    In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può, ai sensi dell'art. 411, comma 4, c.c., escludere la capacità del beneficiario di disporre per testamento, ove le sue condizioni psico- fisiche non gli consentano di esprimere una libera e consapevole volontà, motivando compiutamente sia in riferimento a tali condizioni psico-fisiche e all'interesse del soggetto protetto, sia in relazione all'esigenza di tutelare la libertà di manifestazione e l'assenza di condizionamenti della sua volontà testamentaria, ma non può stabilire che il beneficiario possa disporre solo con l'assistenza dell'amministratore. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo immune da censure la sentenza che aveva ritenuto integrato l'illecito disciplinare, per la violazione dell'art. 28, comma 1, n. 1), della l. n. 89 del 1913, a carico di un notaio che aveva consentito l'intervento dell'amministratore di sostegno in sede di redazione del testamento pubblico del soggetto beneficiario della suddetta amministrazione, pur a fronte di un provvedimento di autorizzazione in tal senso del giudice tutelare).

    Art. 409 c.c. · Art. 404 c.c. · Art. 405 c.c. · Art. 407 c.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 45 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1396/2026

    22 gennaio 2026

    In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può estendere al beneficiario della misura, ai sensi dell'art. 411, comma 4, c.c. le limitazioni della capacità di testare o di donare previste dall'art. 591 c.c., senza possibilità di equiparare - al fine di escludere tali effetti - la capacità di amministrare liberamente la porzione di patrimonio rimessa alla disponibilità ordinaria dell'interessato, con la piena capacità di quest'ultimo di compiere atti dispositivi sull'intero patrimonio, mortis causa o donandi causa, occorrendo piuttosto accertare in concreto se sussiste un grado d'incapacità cognitiva e volitiva a riguardo da parte del beneficiario stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento con cui, pur in presenza di un quadro clinico compromesso dal progressivo ed irreversibile grave deterioramento cognitivo dell'amministrato, accertato dal c.t.u., era stata disattesa la richiesta di stabilire limitazioni della capacità di testare e donare, essendosi ritenute tali limitazioni sproporzionate in ragione della cospicua somma mensile di cui l'interessato poteva liberamente disporre).

    Art. 409 c.c. · Art. 411 c.c. · Art. 591 c.c. · Art. 774 c.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 31 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30177/2025

    15 novembre 2025

    Va esclusa la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità e, dunque, il ricorrere di un'ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. tra il procedimento relativo alla nomina di un amministratore di sostegno in favore del coniuge e il giudizio da questi precedentemente promosso, nell'esercizio di un proprio diritto personalissimo, per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; infatti, la pendenza del procedimento rivolto all'apertura dell'amministrazione non esclude di per sé la legittimazione processuale dell'interessato, né ha alcun effetto invalidante degli atti pregressi sino alla sua conclusione con la nomina di un amministratore di sostegno, che si affianca al beneficiario con l'effetto di garantire al medesimo idonea assistenza per il valido compimento degli atti specificamente individuati, preservandone il più possibile la sua autonomia e la libertà di autodeterminazione.

    Art. 409 c.c. · Art. 404 c.c. · Art. 295 c.p.c. · Art. 149 c.p.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 27 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di novembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 440/2005

    Questione infondata
    9 dicembre 2005

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 404, 405, numeri 3 e 4, e 409 del codice civile, nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, e 42 della Costituzione, dal momento che le ordinanze di rimessione muovono dall'erroneo presupposto che l'ambito di operatività dell'amministrazione di sostegno possa coincidere con quello dell'interdizione o dell'inabilitazione. Viceversa, la complessiva disciplina inserita dalla legge n. 6 del 2004 affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità, e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto: solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria. > >- Sulla legittimazione del giudice tutelare a sollevare questioni di legittimità costituzionale v., citate, sent. n. 464 del 1997 e ordd. n. 293 del 1993, n. 65 del 1991 e n. 133 del 1990. > > > >

    Art. 388 c.c. · Art. 414 c.c. · Art. 417 c.c. · Art. 418 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 66/1977

    Questione infondata
    20 aprile 1977

    a) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 codice civile, come modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), sollevata, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione e già dichiarata non fondata con sentenza della Corte n. 29 del 1976; b) dichiara inammissibili le q…

    Art. 409 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 409 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Gli effetti dell'affiliazione sono regolati dall'art. 409. Non si è ritenuto opportuno affermare che l'affiliato è posto sotto la patria potestà dell'affiliante, perchè questa soggezione è propria della filiazione legittima; ma è sembrato preferibile, conformemente a quanto è stato disposto per i rapporti fra il genitore naturale e il figlio riconosciuto, far menzione genericamente di attribuzione dei poteri inerenti alla patria potestà. In ogni caso è superfluo il richiamo alle norme del Titolo IX, poichè appare ovvia l'applicazione di tali disposizioni. Si è creduto invece di enunciare esplicitamente, anche qui, con formula analoga a quella usata per la filiazione naturale, l'obbligo del mantenimento, dell'educazione e istruzione dell'affiliato, in quanto esso costituisce l'effetto più rilevante del vincolo. Si è fatto poi espresso richiamo al quarto comma dell'art. 301 e all'art. 302 per escludere l'usufrutto legale, nell'eventualità che l'affiliato abbia beni o li acquisti successivamente, e per stabilire l'obbligo dell'inventario relativo. Essendo poi prevista la possibilità che il minore venga affiliato da due coniugi, si è resa necessaria una norma per stabilire a quale di essi spetti l'esercizio dei poteri derivanti dalla patria potestà. Naturalmente, l'esercizio deve essere attribuito al marito per la sua qualità di capo della famiglia.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 202

  • Benchè l'affiliazione sia un vincolo assistenziale a vantaggio dell'affiliato minorenne, tuttavia è sembrato opportuno disciplinare con maggior rigore, in confronto alla disciplina proposta dalla Commissione, la possibilità di far cessare l'affiliazione da parte dell'affiliato divenuto maggiorenne, disponendosi che la cessazione possa essere chiesta solo quando ricorrano gravi motivi. Questa limitazione è dettata in base alla giusta preoccupazione di evitare che l'affiliato possa commettere, senza giustificato motivo, un atto di ingratitudine verso chi lo ha educato e allevato. È stata prevista la revoca per gravi motivi, su richiesta del pubblico ministero, quando affiliante sia una persona, che abbia provveduto all'allevamento del minore, senza che le sia stato affidato da un istituto di assistenza.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 203

Che cosa è cambiato dal 19 marzo 2004

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1983 al 19 marzo 2004. 9 parole tolte, 44 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184aggiunto: Il beneficiario conserva la capacita' di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

aggiunto: Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno puo' in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art409 · fonte del testo

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