Efficacia della sentenza penale ((...)) nel giudizio disciplinare La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ((...)) ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilita' disciplinare davanti alle pubbliche autorita' quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o (( non costituisce illecito penale ovvero)) che l'imputato non lo ha commesso. (( La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilita' disciplinare davanti alle pubbliche autorita' quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita' penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. ))

Testo vigente dal 6 aprile 2001

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 653 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 23361/2025

    16 agosto 2025

    In tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, il principio della cd. pregiudizialità penale (vigente prima dell'introduzione della l. n. 247 del 2012) non presuppone l'esatta coincidenza della condotta disciplinarmente rilevante con i fatti contestati nel capo d'imputazione, dovendosi avere riguardo alla complessiva condotta tenuta dal soggetto ai fini penali.

    Art. 653 c.p.p. · Art. 295 c.p.c. · Art. 1 Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 740/2025

    12 gennaio 2025

    In tema di sanzioni disciplinari, gli effetti extrapenali del giudicato, quali delineati dall'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., sono regolati dalla legge del tempo in cui la sanzione disciplinare è stata irrogata dal datore di lavoro, in applicazione del "principio tempus regit actum", sicché le novelle normative sono irretroattive . (Nella specie, la S.C. ha affermato - in materia di conseguenze della sentenza di patteggiamento - che nella valutazione degli addebiti disciplinari il giudice di merito non può prescindere dal vincolo derivante dal combinato disposto degli artt. 445, comma 1-bis, c.p.p. e 653 c.p.p., nella formulazione vigente al momento dell'irrogazione della sanzione).

    Art. 653 c.p.p. · Art. 445 c.p.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 6 aprile 2001

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 6 aprile 2001. 5 parole tolte, 48 parole aggiunte.

aggiunto: Efficacia della sentenza penale... nel giudizio disciplinare La sentenza penale irrevocabile di assoluzione tolto: pronunciata in seguito a dibattimentoaggiunto: ... ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilita' disciplinare davanti alle pubbliche autorita' quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o aggiunto: non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non aggiunto: lo ha commesso. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilita' disciplinare davanti alle pubbliche autorita' quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita' penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art653 · fonte del testo

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