Art. 7 — Pendenza di un processo straniero

Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano, se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l'ordinamento italiano, sospende il giudizio. Se il giudice straniero declina la propria giurisdizione o se il provvedimento straniero non e' riconosciuto nell'ordinamento italiano, il giudizio in Italia prosegue, previa riassunzione ad istanza della parte interessata. La pendenza della causa innanzi al giudice straniero si determina secondo la legge dello Stato in cui il processo si svolge. Nel caso di pregiudizialita' di una causa straniera, il giudice italiano puo' sospendere il processo se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetti per l'ordinamento italiano.

Testo vigente dal 3 giugno 1995

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 7, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22148/2025

    31 luglio 2025

    In tema di litispendenza internazionale, il giudicato sulla giurisdizione nei confronti dello straniero o dello Stato estero non può spiegare effetto in un successivo processo inerente al medesimo rapporto, ma coinvolgente effetti diversi rispetto a quelli fatti valere nel primo processo non essendo possibile, sulla base del precedente giudicato, affermare o negare in un successivo processo "a priori" la giurisdizione, la quale risponde a criteri mutevoli nel tempo, atteso che il criterio di collegamento può atteggiarsi in modo diverso con riferimento a distinti giudizi, dovendo sussistere al momento della loro instaurazione, con la conseguenza che è illegittimità della sospensione del giudizio da parte del giudice italiano successivamente adito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva sospeso il procedimento innanzi a sé pendente, individuando la litispendenza di un procedimento innanzi al giudice straniero conclusosi con la declaratoria, passata in cosa giudicata, di difetto di giurisdizione in favore del giudice italiano.).

    Art. 7 · Art. 295 c.p.c. · Art. 42 c.p.c. · Art. 65 Diritto internazionale privato

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 82 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10507/2025

    22 aprile 2025

    La litispendenza internazionale presuppone, oltre all'identità delle parti, l'identità dei risultati pratici perseguiti dalle domande, a prescindere dall'identità del loro "petitum" immediato e del titolo specifico che esse fanno valere, atteso che l'art. 7 della l. n. 218 del 1995, interpretato alla luce del successivo art. 64, lett. e), mira ad evitare inutili duplicazioni di attività giudiziaria e ad eliminare il rischio di conflitto tra giudicati, obiettivi che sarebbero frustrati ove il giudizio nazionale e quello straniero potessero determinare risultati pratici fra loro incompatibili. (In applicazione del principio, la S.C. ha accolto il ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza di sospensione del giudizio interno avente ad oggetto la declaratoria di estinzione del performance bond emesso dalla banca convenuta in favore di società bengalese a garanzia dell'adempimento di un contratto di appalto, difettando il presupposto dell'identità delle parti in assenza di prova della notifica alla società ricorrente dell'atto introduttivo del giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale pendente in Bangladesh).

    Art. 7 · Art. 42 c.p.c. · Art. 295 c.p.c. · Art. 64 Diritto internazionale privato

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 180 ↗

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e luglio/agosto 2025 ↗ sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218~art7 · fonte del testo

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