Codice di procedura civile

Art. 814 c.p.c. — Diritti degli arbitri

[1]Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata, se non vi hanno rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro.

[2]Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non e' vincolante per le parti se esse non l'accettano. In tal caso l'ammontare delle spese e dell'onorario e' determinato con ordinanza dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti.

[3]L'ordinanza e' titolo esecutivo contro le parti ed e' soggetta a reclamo a norma dell'articolo 825, quarto comma. Si applica l'articolo 830, quarto comma.

Testo vigente dal 2 marzo 2006

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 814 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12525/2026

    4 maggio 2026

    Nelle procedure arbitrali previste dall'art. 412 quater c.p.c., ove le parti non abbiano pattuito il compenso per i rispettivi arbitri e, pertanto, neppure il lodo statuisca sulle spese di lite, l'obbligo di pagamento del compenso deve ritenersi assoggettato alla regola della solidarietà, per cui ciascuna delle parti risponde per l'intero, ai sensi dell'art. 814, comma 1, c.p.c., in ragione del mandato oneroso collettivo da cui origina il rapporto con gli arbitri, mentre la ripartizione prevista dall'art. 412 quater cit., al comma 11, ha una valenza puramente interna.

    Art. 814 c.p.c. · Art. 412-quater c.p.c. · Art. 1293 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11224/2026

    27 aprile 2026

    In tema di arbitrato, ai fini della liquidazione degli onorari spettanti ai componenti del collegio arbitrale composto da soli avvocati, si deve tenere conto, durante la vigenza delle tariffe approvate con d.m. n. 140 del 2012, del disposto dell'art. 3 d.m. cit., riguardante l'attività stragiudiziale, cui rinvia l'art. 6, comma 2, dello stesso decreto, recante la disciplina dei compensi dovuti agli arbitri, con la conseguenza che il valore della controversia deve essere determinato sulla base delle richieste contenute nella domanda e non di quanto attribuito con il lodo.

    Art. 814 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5983/2026

    17 marzo 2026

    Il diritto dell'arbitro di ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico conferito e prescinde dalla validità ed efficacia del lodo; ne consegue che non sussistono i presupposti della sospensione, ex artt. 295 o 337 c.p.c., del procedimento instaurato dall'arbitro per ottenere il residuo compenso, già liquidato, in attesa della definizione del giudizio di impugnazione del lodo, la cui eventuale nullità può giustificare unicamente l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 813-bis c.p.c.

    Art. 814 c.p.c. · Art. 295 c.p.c. · Art. 337 c.p.c. · Art. 813-bis c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 2 marzo 2006

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 2 marzo 2006. 6 parole tolte, 21 parole aggiunte in 3 capoversi.

Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata, tolto: salvo che vi abbiano aggiunto: se non vi hanno rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro.

… non l'accettano. In tal caso l'ammontare delle spese e dell'onorario e' determinato con ordinanza tolto: non impugnabile dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810aggiunto: , secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti.

L'ordinanza e' titolo esecutivo contro le parti aggiunto: ed e' soggetta a reclamo a norma dell'articolo 825, quarto comma. Si applica l'articolo 830, quarto comma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art814 · fonte del testo

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