Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 46 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 2184/2026

    2 febbraio 2026

    In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la pronuncia con cui il giudice dichiara la propria incompetenza non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione, dovendo contenere necessariamente, ancorché in forma implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato il provvedimento del Giudice di pace che, nel declinare la competenza per valore e territorio e rimettere l'intera controversia al Tribunale, avrebbe dovuto, nell'esercizio della sua competenza funzionale a decidere sull'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto, senza disporre la sospensione del giudizio).

    Art. 46 c.p.c. · Art. 38 c.p.c. · Art. 39 c.p.c. · Art. 40 c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 42 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 32803/2025

    16 dicembre 2025

    In considerazione delle ragioni di speditezza ed economia processuale che informano la disciplina del processo dinanzi al giudice di pace, la dichiarazione di litispendenza emessa da quest'ultimo può essere impugnata non già con il regolamento di competenza ma con l'appello ex art. 339 c.p.c.

    Art. 46 c.p.c. · Art. 42 c.p.c. · Art. 339 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 106 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11815/2025

    5 maggio 2025

    In tema di pregiudiziale comunitaria, il giudice nazionale, non di ultima istanza, innanzi al quale è proposta una controversia la cui decisione dipende da una questione già precedentemente sottoposta all'esame della CGUE, può legittimamente sospendere il giudizio in attesa della pronunzia della Corte di Lussemburgo, senza necessità di sollevare la medesima questione dinanzi alla giustizia eurounitaria e ferma restando la possibilità di impugnare con il regolamento necessario di competenza il provvedimento di sospensione, ancorché adottato dal giudice di pace.

    Art. 46 c.p.c. · Art. 42 c.p.c. · Art. 43 c.p.c. · Art. 295 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 207 ↗

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 449/2007

    Questione inammissibile
    21 dicembre 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 353, 354 del codice di procedura civile, in combinato disposto con l'art. 46 cod. proc. civ., censurati, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la possibilità per il tribunale, in funzione di giudice di appello avverso le sentenze del giudice di pace, di rimettere la causa al giudice di primo grado, qualora riformi la sentenza con cui il giudice di pace - definitivamente pronunciando - ha declinato la propria competenza. L'ordinanza di rimessione, infatti, è carente di motivazione sulla rilevanza della questione, in quanto il rimettente, pur dando atto della contemporanea pendenza, dinanzi a sé, di due procedimenti "aventi lo stesso oggetto sostanziale", l'uno in appello e l'altro in primo grado a seguito di riassunzione entro i termini indicati dal giudice di pace, non precisa alcunché circa la compatibilità tra tale riassunzione e l'attualità dell'interesse ad impugnare, e quindi sull'ammissibilità dell'appello.

    Art. 353 c.p.c. · Art. 354 c.p.c. · Art. 46 c.p.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 69/2002

    Questione infondata
    19 marzo 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente l'impugnazione mediante istanza di regolamento di competenza delle sentenze del giudice di pace. Infatti identica questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 585 del 2000 e dal momento che non vengono prospettate dall'odierno rimettente ragioni idonee a giustificare una diversa decisione.

    Art. 46 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 353 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 585/2000

    Questione infondata
    29 dicembre 2000

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità' costituzionale dell'art. 46 cod. proc. civ., nella parte in cui non consente l'impugnazione con regolamento di competenza delle sentenze del giudice di pace declinatorie della competenza. Infatti, da un lato, il principio del doppio grado di giurisdizione non é coperto da garanzia costituzionale, e dall'altro il diritto di difesa é adeguatamente tutelato quando la causa sia sottoposta alla cognizione di due giudici diversi in primo e secondo grado, a nulla rilevando che uno di essi abbia esaminato soltanto questioni pregiudiziali di rito. - Hanno negato che il principio del doppio grado di giurisdizione sia coperto da garanzia costituzionale le sentenze nn. 238/1976, 8/1982, 69/1982, 52/1984, 301/1986, 395/1988. M.R.

    Art. 46 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 353 c.p.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art46 · fonte del testo

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