Art. 355 c.p.c. — Provvedimenti sulla querela di falso

Se nel giudizio d'appello e' proposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 355 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10428/2026

    20 aprile 2026

    Il giudice di appello, davanti al quale sia stata proposta querela di falso, ex art. 355 c.p.c., non può, sulla base degli elementi probatori acquisiti al processo, decidere direttamente in merito all'incidente di falso, ma deve limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti che ne giustificano l'introduzione - ossia se la querela sia stata ritualmente proposta a norma dell'art. 221 c.p.c. e se il documento impugnato di falsità sia rilevante per la decisione della causa - e, ove detta indagine abbia esito positivo, deve sospendere il procedimento di appello, per consentire la riassunzione della causa di falso davanti al tribunale in guisa che il relativo giudizio possa svolgersi con la garanzia del doppio grado di giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza che aveva ritenuto ammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza con la quale il tribunale, in primo grado, aveva dichiarato inammissibile la querela di falso, e la aveva decisa nel merito, dichiarando la falsità delle sottoscrizioni, senza rilevare la carenza di decisorietà del provvedimento gravato e la mancata rimessione al collegio, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione).

    Art. 355 c.p.c. · Art. 221 c.p.c. · Art. 225 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 269 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11535/2025

    2 maggio 2025

    In tema di contenzioso tributario, il disposto dell'art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile ratione temporis (oggi sostituito dall'art. 88, comma 1, del d.lgs. n. 175 del 2024), impone di sospendere il giudizio dinanzi alle commissioni tributarie fino al passaggio in giudicato o della decisione in ordine a una querela di falso o quando deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o sulla capacità delle persone (salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio), trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, del quale il giudice tributario non può conoscere neppure "incidenter tantum".

    Art. 355 c.p.c. · Art. 39 Disposizioni sul processo tributario · Art. 221 c.p.c. · Art. 295 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 353 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art355 · fonte del testo

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