Il giudice di appello, davanti al quale sia stata proposta querela di falso, ex art. 355 c.p.c., non può, sulla base degli elementi probatori acquisiti al processo, decidere direttamente in merito all'incidente di falso, ma deve limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti che ne giustificano l'introduzione - ossia se la querela sia stata ritualmente proposta a norma dell'art. 221 c.p.c. e se il documento impugnato di falsità sia rilevante per la decisione della causa - e, ove detta indagine abbia esito positivo, deve sospendere il procedimento di appello, per consentire la riassunzione della causa di falso davanti al tribunale in guisa che il relativo giudizio possa svolgersi con la garanzia del doppio grado di giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza che aveva ritenuto ammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza con la quale il tribunale, in primo grado, aveva dichiarato inammissibile la querela di falso, e la aveva decisa nel merito, dichiarando la falsità delle sottoscrizioni, senza rilevare la carenza di decisorietà del provvedimento gravato e la mancata rimessione al collegio, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione).
Art. 355 c.p.c. · Art. 221 c.p.c. · Art. 225 c.p.c.
Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 269 ↗