Art. 819-ter c.p.c. — Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria

[1]La competenza degli arbitri non e' esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, ne' dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice. La sentenza o l'ordinanza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, e' impugnabile a norma degli articoli 42 e 43. L'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio. 171 173

[2]Nei rapporti tra arbitrato e processo non si applicano regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295. 141

[3]In pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l'invalidita' o inefficacia della convenzione d'arbitrato.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

141

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 19 luglio 2013, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 819-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui esclude l'applicabilita', ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'articolo 50 del codice di procedura civile".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 9) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 52, 53, 54, 55, 56 e 57 si applicano ai procedimenti arbitrali instaurati dopo il 30 giugno 2023".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 819-ter c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 24391/2025

    2 settembre 2025

    Non è ammissibile la proposizione, dinanzi al giudice ordinario e in sede di riassunzione della causa, di eccezione contraria a quella di incompetenza arbitrale sollevata dalla stessa parte dinanzi agli arbitri e da questi accolta, in quanto dedotta in violazione del divieto di venire contra factum proprium e rivolta unicamente a impedire o ritardare la pronuncia sulla pretesa azionata, piegando lo strumento processuale esperito a un utilizzo abusivo, con aggravio della posizione processuale del ricorrente per effetto della dilatazione dei tempi del processo.

    Art. 819-ter c.p.c. · Art. 44 c.p.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 27 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19610/2025

    16 luglio 2025

    In tema di arbitrato, l'eccezione con la quale sia dedotta l'esistenza di una clausola compromissoria ha carattere processuale e integra una questione di competenza di natura non inderogabile, così da giustificarne il rilievo d'ufficio, atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri.

    Art. 819-ter c.p.c. · Art. 38 c.p.c. · Art. 808 c.p.c. · Art. 28 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 55 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e settembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 223/2013

    Ha colpito questo articolo
    19 luglio 2013

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., l'art. 819- ter , secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'articolo 50 cod. proc. civ., così determinando, in caso di pronuncia del giudice ordinario di diniego della propria competenza a favore di quella dell'arbitro (o anche nell'ipotesi inversa), l'impossibilità di far salvi gli effetti sostanziali e processuali dell'originaria domanda proposta dall'attore davanti al giudice ordinario (oppure all'arbitro, nel caso opposto). Gli artt. 24 e 111 Cost. attribuiscono all'intero sistema giurisdizionale la funzione di assicurare, attraverso il giudizio, la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi ed impongono che la disciplina dei rapporti tra giudici appartenenti ad ordini diversi si ispiri al principio secondo cui l'individuazione del giudice munito di giurisdizione non deve sacrificare il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al bene della vita oggetto della loro contesa. A ciò consegue, tra l'altro, la necessità della conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda nel caso in cui la parte erri nell'individuazione del giudice munito della giurisdizione. Tali principi vanno applicati anche ai rapporti tra arbitri e giudici, perché la possibilità che le parti affidino la risoluzione delle loro controversie a privati invece che a giudici è la conseguenza di specifiche previsioni dell'ordinamento. Del resto, sia dalla giurisprudenza costituzionale sia dalla disciplina positiva dell'arbitrato risultante dalla riforma attuata con il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, si desume che il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità in materia, ha strutturato l'ordinamento processuale in maniera tale da configurare l'arbitrato come una modalità di risoluzione delle controversie alternativa a quella giudiziale. È, pertanto, necessario che l'ordinamento giuridico preveda anche misure idonee ad evitare che tale scelta abbia ricadute negative per i diritti oggetto delle controversie stesse. Una di queste misure è sicuramente quella diretta a conservare gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta davanti al giudice o all'arbitro incompetenti, la cui necessità, ai sensi dell'art. 24 Cost., sembra porsi alla stessa maniera, tanto se la parte abbia errato nello scegliere tra giudice ordinario e giudice speciale, quanto se essa abbia sbagliato nello scegliere tra giudice e arbitro. La norma censurata, invece, non consentendo l'applicabilità dell'art. 50 cod. proc. civ., impedisce che la causa possa proseguire davanti all'arbitro o al giudice competenti e, conseguentemente, preclude la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda. - Sul principio secondo cui gli artt. 24 e 111 Cost. impongono si informare la disciplina dei rapporti tra giudici appartenenti ad ordini diversi al principio in base al quale l'individuazione del giudice munito di giurisdizione non deve sacrificare il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al bene della vita oggetto della loro contesa: sentenza n. 77 del 2007. - Per l'affermazione del principio secondo cui anche dalla disciplina positiva dell'arbitrato risultante dalla riforma attuata con il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, si desume che il legislatore ha strutturato l'ordinamento processuale in maniera tale da configurare l'arbitrato come una modalità di risoluzione delle controversie alternativa a quella giudiziale: sentenza n. 376 del 2001.

    Art. 819-ter c.p.c. · Art. 50 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art819ter · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari