Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 1 e 35 Cost., degli articoli: a) 658 cod. proc. civ., in quanto non prevede che la intimazione di sfratto per morosità, concernente immobili in cui vengono svolte attività industriali, artigianali, ecc., con diversi lavoratori dipendenti, debba essere portata, con mezzi idonei, a conoscenza di uno o più lavoratori dipendenti; b) 665 stesso codice, in quanto non prevede che il lavoratore, dipendente dal locatario, venuto a conoscenza dello sfratto, possa comparire in giudizio ed opporre eccezioni o sanare immediatamente la mora; c) 1180 cod. civ., in quanto non prevede che il lavoratore dipendente dal locatario, venuto a conoscenza dello stato di morosità di quest'ultimo, possa adempiere la relativa obbligazione senza che il creditore-locatore ed il debitore-locatario possano opporsi. Nella specie difetta infatti il requisito della rilevanza, in quanto le questioni sono state sollevate senza il previo accertamento, da parte del giudice remittente, dell'esistenza - prospettata dal conduttore nel corso del procedimento di convalida di sfratto per morosità - dei "gravi motivi" che, ex art. 665 cod. proc. civ., avrebbero potuto determinare il rigetto dell'istanza di rilascio dell'immobile presentata dal locatore. - S. n. 300/1983.
Art. 658 c.p.c. · Art. 665 c.p.c. · Art. 1 cost. · Art. 35 cost.