Corte costituzionale

Sentenza n. 404/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1991 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 39d.P.R. 636/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo

comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina

del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 4

febbraio 1991 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Verbania

nel ricorso proposto da Aghina Giampiero contro l'Ufficio imposte

dirette di Arona iscritta al n. 325 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 4 febbraio 1991 dalla Commissione

tributaria di 1° grado di Verbania sul ricorso proposto da Aghina

Giampiero contro l'Ufficio imposte dirette di Arona (Reg. ord. n. 325

del 1991) avverso l'avviso di accertamento con il quale è stato

elevato il reddito di partecipazione dell'Aghina in qualità di socio

della "PI.EM. di Lazzaro Emilio e Aghina Giampiero s.n.c.", è stata

sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 39,

primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in quanto non

prevede l'applicabilità, al procedimento davanti alle commissioni

tributarie, dell'art. 295 c.p.c (sospensione necessaria), in

riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della

Costituzione.

Rilevato infatti che ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 597 del

1973 il reddito di partecipazione del socio è subordinato alla

determinazione del reddito della società e che pende il giudizio di

appello relativo all'avviso di accertamento notificato alla suddetta

società PI.EM., il Collegio a quo osserva come nella fattispecie in

esame la sospensione del processo non solo sarebbe opportuna, ma

"addirittura necessaria", poiché la decisione del ricorso

dipenderebbe "totalmente" dalla definizione della causa promossa

dalla PI.EM. s.n.c.

La sospensione, secondo il Collegio, non è tuttavia prevista

dalle norme del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, senza che l'art. 295

del Codice di procedura civile possa trovare applicazione nel

processo tributario.

Di conseguenza, l'eventualità di giudicati contraddittori in caso

di mancata sospensione giustificherebbe la relativa censura di

incostituzionalità in relazione all'art. 3, primo comma, (principio

di razionalità) e all'art. 97, primo comma, (principio del buon

andamento).

2. - Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o infondatezza della

questione.

A parte un adombrato automatismo, nella sfera tributaria,

correlante il reddito societario premesso con quello di

partecipazione del socio, si osserva, infatti, che la finalità

sostanziale perseguita nell'art. 295 c.p.c. in una forma - quella

della sospensione del processo - coerente ad un procedimento

caratterizzato dall'impulso di parte, sarebbe pur sempre

salvaguardata, in procedimenti - come quello tributario - con

strumenti diversi (quali, ad esempio, il rinvio o la cancellazione

dal ruolo d'udienza). Considerato in diritto

1. - L'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

(Revisione della disciplina del contenzioso tributario) dichiara

espressamente applicabili al procedimento dinanzi alle Commissioni

tributarie, con salvezza di talune specifiche disposizioni, le norme

del libro primo del codice di procedura civile.

Talché, la Commissione remittente ha ravvisato senz'altro escluso

dal procedimento stesso l'istituto della sospensione necessaria quale

contemplata invece nel codice di rito, ma in diverso libro (II: art.

295).

Tanto contrasterebbe, secondo il remittente, con i principi di

razionalità e di buon andamento del procedimento espressi nell'art.

3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.

2. - La questione, nei termini di cui in appresso, non è fondata.

Già la Corte di Cassazione, seguita da gran parte della

giurisprudenza della Commissione Centrale delle imposte, con svariate

univoche decisioni, ha ritenuto applicabile al procedimento

tributario, quando ne ricorrono i presupposti, l'istituto di cui

trattasi. Anche in dottrina è stato rilevato, ed ancorché nel

silenzio della legge, che sussiste ragione sufficiente per ritenere

non estranea al contenzioso tributario la sospensione in parola.

D'altronde, questa stessa Corte ha avuto modo di affermare nel

recente passato, in termini più generali, che la disciplina del

processo comune va riferita ed è pertanto applicabile anche al

procedimento tributario, tutte quelle volte che esso risulti

compatibile con esso (sent. n. 560 del 1989).

Ciò acquista particolare valore per la situazione in esame,

considerati gli scopi della regolamentazione dettata nell'art. 295

del codice di rito, avente il fine di evitare la contraddittorietà

di giudicati.

In definitiva, con l'avvertenza che il giudice tributario dovrà

tener presente, nella disamina, la compatibilità effettiva della

sospensione - come in punto adombrato dalla stessa Avvocatura - con

quanto deriva dalla iscrizione provvisoria a termini di legge nei

ruoli, la questione nei sensi qui descritti va dichiarata infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso

tributario), sollevata quanto all'applicazione dell'art. 295 del

codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, primo comma,

e 97, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria

di primo grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:404 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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