Art. 297 c.p.c. — Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione

[1]Se col provvedimento di sospensione non e' stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di ((tre mesi)) dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'art. 3 del Codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'art. 295. 15

[2]Nell'ipotesi dell'articolo precedente l'istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione.

[3]L'istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale.

[4]Il ricorso, col decreto che fissa l'udienza, e' notificato a cura dell'istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

15

La Corte Costituzionale, con sentenza 26 febbraio-4 marzo 1970, n. 34 (in G.U. 1a s.s. 11/03/1970, n. 64), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 297, comma primo, del codice di procedura civile, nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione anziche' dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso".

Testo vigente dal 4 luglio 2009

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Atto di riassunzione del processo

Comparsa di riassunzione davanti al giudice indicato come competente (art. 50) e ricorso per fissare l’udienza dopo la sospensione (art. 297) o l’interruzione (artt. 302 e 303), anche contro gli eredi collettivamente e impersonalmente, con il richiamo delle conclusioni già prese.

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 297 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 14226/2026

    14 maggio 2026

    In presenza di un erroneo provvedimento di sospensione del processo - in quanto difforme dal modello legale dell'art. 295 c.p.c. e non riferibile allo schema di cui all'art. 296 c.p.c. - pur non impugnato tempestivamente mediante regolamento necessario di competenza, il giudice non può dichiarare l'estinzione del processo ove le parti non ne abbiano richiesto la prosecuzione entro il termine di tre mesi decorrente dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, eventualmente verificatasi, ma, riscontrata l'erroneità della pronuncia dell'ordinanza di sospensione, gli è consentita l'adozione, su istanza di parte o d'ufficio, di un provvedimento recante la fissazione dell'udienza per la prosecuzione della causa.

    Art. 297 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 295 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 14 ↗pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25514/2025

    17 settembre 2025

    In tema di sospensione del processo per pregiudizialità, il termine per la riassunzione della causa sospesa decorre dalla conoscenza legale della cessazione della causa di sospensione sicché, nel caso in cui la parte che vi abbia interesse sia anche parte (ancorché contumace) del giudizio pregiudicante, esso non decorre dalla mera pubblicazione della sentenza che la definisce, in mancanza di comunicazione della cancelleria ovvero di notifica su iniziativa della controparte, non sussistendo alcun obbligo - per la parte costituita così come per quella rimasta contumace nel giudizio pregiudicante - di attivarsi per acquisire tale conoscenza.

    Art. 297 c.p.c. · Art. 295 c.p.c. · Art. 307 c.p.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 84 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di settembre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 34/1970

    Ha colpito questo articolo
    4 marzo 1970

    È illegittimo l'art. 297, comma primo, del Cod. proc. civile, nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione, anziché dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso.

    Art. 297 c.p.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 1970 al 4 luglio 2009. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

Se col provvedimento di sospensione non e' stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tolto: sei aggiunto: tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'art. 3 del Codice …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art297 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari